sommario Trimestrale d’informazione e politica sindacale della Confesercenti Sardegna • N. 1 Gennaio-Marzo 2015 2 • Marco Venturi lascia l’incarico di Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Vicario Massimo Vivoli direttore responsabile Sabrina Pes [email protected] editore - ufficio redazione Confesercenti regionale della Sardegna via Cavalcanti, 32 - 09128 Cagliari telefono 070 400 991 - fax 070 486 832 [email protected] 4 ufficio grafico editoriale di Marco Sulis 6 commercio al collasso di Sabrina Pes 11 cronaca commerciale Cagliari • Rumori molesti fuori dai locali: la Cassazione esonera i gestori da responsabilità. redazione Sabrina Pes Marco Sulis Gian Battista Piana Walter Murtinu confesercenti nazionale • Cronache dalla Provincia. • Corsi di Formazione. 15 cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra Creart AWS • Acqua non potabile: Alla richiesta di sgravio sulle bollette Abbanoa riponde no. stampa • Commercio e Turismo Nuoro-Ogliastra, Confesercenti: “2014 è ancora anno nero: saldo tra aperture e chiusure negativo per 136 imprese”. [email protected] iPrint s.r.l.s. via Agnelli, snc - Zona Ind. P.I.P. 09010 Villaspeciosa (Ca) 18 • Cambiamo le date d’inizio Saldi: È la richiesta della Confesercenti di Sassari e dei Commercianti. distribuzione Poste Italiane Spa • La sofferenza degli imprenditori nel cuore di Confesercenti: Il nostro impegno contro le difficoltà. hanno collaborato in questo numero Nicola Murru Gianni Simula Milena Zara copertina Walter Murtinu cronaca commerciale Sassari 22 levirgolette„ • Una regione al sole. intervista a Gigi Pambira - presidente del Club Camperisti Sardi 24 * l’asterisco - la parola all’esperto • Vendite sottocosto: chiarimenti. risponde Gian Battista Piana • Noleggio con conducente: regolamenti comunali su tariffe esposte. Registrazione Tribunale di Cagliari n°18/98 del 18/02/1998 Diritti Riservati CONFESERCENTI MAGAZINE Tutti i diritti sono riservati. Manoscritti, dattiloscritti, articoli, fotografie, disegni non si restituiscono anche se non pubblicati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcun modo senza l’autorizzazione scritta preventiva da parte dell’Editore. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il pensiero di chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità personale. Le opinioni e più in genere quanto espresso dai singoli autori non comporta responsabilità alcuna per l’Editore. Gli autori e l’Editore non potranno in nessun caso essere responsabili per incidenti o conseguenti danni che derivino o siano causati dall’uso improprio delle informazioni contenute. risponde Milena Zara 26 nuove oppurtunità per il lavoro • Numero speciale Jobs Act: pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due Decreti 34 i brevi dal fisco 38 info-news • Informazioni sindacali dalle Categorie 44 infomazioni indirizzi utili - confesercenti sardegna 1 confesercenti nazionale Marco Venturi lascia l’incarico di presidente, le sue funzioni saranno svolte dal vice presidente vicario Massimo Vivoli M arco Venturi lascia l’incarico di Presidente Nazionale di Confesercenti. A dare l’annuncio è stato lo stesso Venturi, nel corso della riunione di Presidenza Confesercenti che si è tenuta il 15 aprile a Roma. La decisione di Venturi di fare un passo indietro arriva a metà del mandato di Presidente, che sarebbe scaduto naturalmente tra due anni. D’ora in avanti, come previsto dallo statuto della Confederazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente Vicario Massimo Vivoli, al quale, da questo momento, spetta la legale rappresentanza della Confesercenti Nazionale. “Ho ritenuto che fosse giunto il momento di favorire il ricambio e la crescita della Confederazione” - ha spiegato Venturi. “In questi anni abbiamo fatto importanti passi avanti, consolidando e rilanciando Confesercenti nonostante la grave crisi sociale e politica che ha colpito il nostro Paese e le nostre imprese. Una lunga crisi che ha rafforzato la nostra volontà di affermare la nostra forza e la nostra autonomia. Non dobbiamo avere timori per il futuro, la saggezza e l’entusiasmo dei nostri dirigenti e dei nostri imprenditori, l’impegno dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori, rappresentano la migliore garanzia per la nostra Confederazione. L’unità, la condivisione e la determinazione di tutti noi - ha sottolineato Venturi - si tradurranno sicuramente in ulteriori successi”. “Per me è un grande onore succedere a Venturi in questo incarico - ha commentato Vivoli - sarà mio particolare impegno raccoglierne il testimo- 2 ne e promuovere all’interno della confederazione, a tutti i livelli, il ricambio da lui auspicato. Allo stesso tempo, lavorerò affinché Confesercenti continui a rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese italiane nei confronti di istituzioni e politica, affrontando con grande forza i temi del fisco, del credito e della legalità. Allo stesso tempo, proseguirà con la stessa convinzione di sempre il nostro impegno in Rete Imprese Italia. Una realtà importante, fortemente voluta dal Presidente Venturi, che dal 2006 rappresenta oltre 2,5 milioni di imprese e che ha portato ad una vera rivoluzione della rappresentanza, anche negli incontri ufficiali con il Governo, permettendoci di dare maggior forza al mondo delle piccole e medie imprese e dell’impresa diffusa. Lavoreremo affinché Rete Imprese Italia possa essere un interlocutore sempre più forte del Governo e del Parlamento, qualificando ulteriormente la nostra capacità di interagire con le commissioni parlamentari. Sono molte le sfide future che attendono Confesercenti e le imprese che rappresentiamo: ci lasciamo alle spalle un 2014 ancora segnato dal perdurare della crisi, e le PMI italiane non hanno ancora intercettato una ripresa che è molto attesa, ma che ancora non si è concretizzata. Ci aspetta dunque un lavoro di particolare importanza per il nostro Paese e per le imprese del nostro mondo. Dobbiamo arrivarci con un’organizzazione più che mai viva e vitale, al centro come in periferia, capace di raccogliere le sfide aperte ma anche di fare comunità. Un obiettivo che, con la collaborazione di tutti, potremo sicuramente raggiungere”. • confesercenti nazionale Marco Venturi Massimo Vivoli Marco Venturi nasce a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, ma si trasferisce a Roma in giovane età. Laureato i Sociologia all’Università La Sapienza, nel 1975 entra come dirigente provinciale in Confesercenti, dove – nei successivi 25 anni – arriverà ad assumere la carica prima di Segretario Generale ed in seguito di Presidente Nazionale. Durante la Presidenza di Venturi, Confesercenti ha intensificato ed esteso la sua attività di rappresentanza, diventando un punto di riferimento anche per le piccole e medie imprese non appartenenti ai comparti del commercio e del turismo, base tradizionale della Confederazione. In particolare, sotto la guida di Marco Venturi Confesercenti si è qualificata sui temi del fisco e della spesa pubblica, diventando una delle prime voci a quantificare gli sprechi pubblici (con vari rapporti, di grande eco mediatica) e a levarsi contro di essi, chiedendo con forza azioni di contrasto finalizzate alla riduzione della pressione fiscale. Nello stesso periodo, Confesercenti ha incrementato il suo impegno contro l’usura e la criminalità organizzata, mettendo in guardia dalle infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale e dando vita ad SOS Impresa, organizzazione anti-racket che assiste gli imprenditori vittime delle mafie. Venturi è anche ispiratore e primo firmatario, nel 2006, del “patto del Capranica”, stretto da Confesercenti con Casartigiani, Cna, Confartigianato e Confcommercio, che ha portato alla nascita di R.ETE. Imprese Italia, il soggetto di rappresentanza unitario cui fanno riferimento oltre 2 milioni di micro, piccole e medie imprese italiane. • Nato a Viareggio, Massimo Vivoli è un imprenditore dell’abbigliamento, ultimo a guidare la storica attività di famiglia, da oltre 120 anni punto di riferimento nel settore del commercio della Versilia. Nel corso della sua storia in Confesercenti ha ricoperto vari incarichi: Presidente in carica di Confesercenti Regionale Toscana, è Vice Presidente Vicario di Confesercenti Nazionale e quindi deputato, come previsto dallo statuto della Confederazione, a svoglere le funzioni di Presidente e ad assumere la rappresentanza legale di Confesercenti in seguito al passo indietro di Venturi. È Presidente di Italia Comfidi, tra i più grandi ed importanti confidi italiani. Italia Comfidi, sotto la guida di Vivoli, ha svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle PMI, registrando un netto aumento delle imprese garantite, in controtendenza rispetto agli altri confidi. • presidente uscente della Confesercenti Nazionale nuovo presidente della Confesercenti Nazionale 3 editoriale editoriale Marco Sulis Presidente regionale Confesercenti Sardegna LA MUSICA E’ FINITA. O SI FA UNA BUONA ECONOMIA O SI MUORE. E L’analisi di un periodo drammatico per consumatori e commercianti conomia in ripresa. Ma sarà vero, oppure è solo fumo? Qualcosa non quadra. Eppure i segnali sembrerebbero essere chiari e forti. Già dall’inizio del 2015 tutti i fattori macroeconomici sarebbero stati “modulati” per creare le condizioni per una effettiva ripresa economica. “Pare” che gli imprenditori abbiano riacquistato la fiducia, che vi sia stata una forte riduzione del prezzo del petrolio, che il dollaro sia debole e i tassi di interesse ai minimi storici. A queste già strabilianti condizioni si sarebbe ag- 4 giunto il Quantitative easing della Banca Centrale Europea, che promette di immettere liquidità nei mercati europei. Tutti grandi stimoli per la crescita. Eppure… eppure non si muove una foglia, cosa sarà successo?Il cliente è cambiato? E se anche fosse vero come è potuto succedere che noi piccoli commercianti sempre attenti a l’innovazione e a far nostro ogni singolo spunto non ci siamo accorti di nulla? A dire il vero ci siamo accorti tutti di cosa non è cambiato. E purtroppo del poco che è cambiato. I consumatori non hanno fiducia e, se anche possono, non spendono. Ma sono in tanti quelli che non possono proprio, vessati da tasse e bollette sempre più alte. E come se non bastasse si aggiungono tutta una serie di fattori “ambientali” che non aiutano la risalita. Facciamo il punto. Da quasi dieci anni assistiamo impotenti ad un’affermazione sempre più potente della grande distribuzione organizzata. Enormi masse di consumatori ormai dedicano la domenica agli acquisti presso questi grandi scatoloni di periferia. E il legislatore? Latitante! Ricordate la grande iniziativa promossa dalla CONFESERCENTI dal titolo “Libera la domenica”? Abbiamo raccolto oltre 100 mila firme in tutta Italia e depositato un’iniziativa di legge popolare per limitare l’apertura la domenica e i giorni di festa. Ma come succede a ogni proposta che arriva dal basso, giace nei meandri della politica romana a favore dei vari teatrini politici di cui non frega nulla a nessuno. Soprattutto in un momento come questo in cui siamo tutti concentrati a non farci strappare ciò per cui abbiamo lavorato tutta la vita. Inoltre dobbiamo assistere impotenti ai lavori di riqualificazione urbana che, seppur utili, non tengono conto del danno socio economico che causano nei luoghi in cui si aprono i cantieri. Non c’è una razionalizzazione. Non c’è una tutela di ciò che tiene in piedi una città: le attività commerciali, lasciate sole a difendersi da scavi, rampe, strade chiuse al traffico. Anche in questo caso si è dovuto depositare un disegno di legge in Consiglio Regionale: l’idea sacrosanta è quella di risarcire, almeno in parte, la sofferenza delle attività produttive colpite dallo Tsunami “lavori pubblici”. Ma anche questa proposta giace dimenticata in qualche cassetto, poiché nei palazzi del potere c’è sempre qualcosa di più importante a cui trovare una soluzione. Intanto tutto è fermo. E in tanti sono costretti a chiudere. E solo i più impavidi tengono duro. Sperando in tempi migliori. Ma quanto si potrà durare? L’imponente drenaggio fiscale, l’abusivismo, la criminalità… tutto rema contro. E la fatica della salita è sempre più insopportabile. E come se non bastasse si aggiunge anche l’avanzata dei negozi online aperti 24 ore su 24 nei quali si può comprare stando comodamente nel salotto di casa. Forse qualcuno non si è accorto che la musica è finita. Sono finite le risorse accumulate con grande sacrificio in anni di lavoro, ora basta! I problemi vanno risolti ora. Perché se si tarda ancora è molto probabile che il disastro sarà definitivo, e non ci potrebbe più essere nulla da salvare. • www.confesercentisardegna.it 5 Commercio al collasso I n linea con la tendenza nazionale anche in Sardegna la mannaia del fisco sta decimando negozi, bar e ristoranti dei centri storici. I consumi delle famiglie stentano a decollare e la ripresa, seppur modesta, ha riguardato solo le GDO. Nessun intervento finora è servito a dare respiro alle PMI in una regione come la Sardegna in cui la grande distribuzione in proporzione ai mq/abitanti è il doppio del Lazio. I grandi colossi della distribuzione negli ultimi anni hanno invaso le periferie e presto se ne aggiungeranno di sicuro almeno altri tre a Elmas, San Sperate e 6 Selargius. Una situazione drammatica che si tenta in tutti i modi di arginare. Ma la strada è in salita. Come raccontano i presidenti provinciali di Confesercenti. “Nella provincia di Cagliari nel 2014 il commercio al dettaglio ha visto cessare ben 505 attività a fronte di 198 nuove iscritte – ha spiegato Roberto Bolognese, presidente provinciale Confesercenti Cagliari – ma la situazione potrebbe essere anche peggiore perché spesso non viene dichiarata la cessata attività in quanto anche essa rappresenta un costo”. E se la chiusura di un negozio può far pensare, nella situazione più rosea, alla perdita del posto di lavoro del proprietario e di un dipendente, la realtà è ben diversa. “Dietro ogni attività chiusa c’è tutto il sistema rete che rischia di crollare – continua Bolognese – consulenti del lavoro, commercialisti, affittuari, fornitori, operatori delle consegne, solo per fare un esempio, ma la lista potrebbe essere ancora più lunga, e tutte attività che hanno i propri uffici a livello locale e che pian piano rischiano di venire trascinate nel vortice della crisi”. Quindi prima di pensare a quanti posti di lavoro crea una GDO, che spesso hanno le loro sedi legali all’estero, si deve pensare a quanti se ne perdono quando un negozio tradizionale chiude. Ci si mette poi anche il caro affitti e la pressione fiscale che diventano un costo insostenibile per piccole realtà. A Cagliari tutto è ancora più palese. Tante le serrande abbassate con il cartello affittasi, soprattutto nelle note strade del commercio come via Manno e via Garibaldi. “Le famiglie dei commercianti cagliaritani per tradizione ormai hanno chiuso – conclude Bolognese – voler mantenere i negozi come un tempo può essere un’arma a doppio taglio e mal si addice a una città turistica. I negozi direzionali, mono-marca o franchising hanno sicuramente più opportunità perché possono contare sulle campagne di comunicazione imponenti. Poi la pedonalizzazione di alcune aree del commercio sarebbe un bel passo avanti”. E per pedonalizzazione, non si intende solo le strade chiuse al traffico, ma parcheggi, arredo urbano, 7 commercio al collasso illuminazione, bus navetta, iniziative e campagne di comunicazione adeguati. Tutto quello che i “grandi” offrono in metri cubi di cemento, ma senza il fascino dei centri storici. Un centro pedonalizzato è lo specchio di una città moderna che diventa attraente e vitale. Ad Oristano la situazione non è molto diversa “In alcune strade storiche del commercio come via Mazzini e via Figoli le attività sono letteralmente crollate – riferisce Francesco Orrù presidente provinciale Con- 8 fesercenti Oristano – ma muore soprattutto chi non si è adeguato ai tempi, chi ha voluto tenere su le attività come un tempo. Sono i giovani, che hanno puntato sui franchising dei grossi marchi, ad avere i migliori risultati”. E conferma che anche la grande distribuzione non fa poi tanti numeri. Da sottolineare invece i buoni risultati offerti dal turista che, seppur “mordi e fuggi”, quando arriva ad Oristano, acquista dando un pò di respiro alle casse: “Arrivano qui dopo essere at- terrati ad Alghero e passati per Bosa – aggiunge Orrù – lì passano veloci e qui, ultima tappa, si fermano per fare shopping”. Un risultato che arriva grazie ai voli low-coast, ma c’è ancora tanto da fare per creare una vera e propria rete virtuosa che ne possa sfruttare appieno le potenzialità. La situazione può essere definita tragica nel nuorese dove la disoccupazione giovanile è ai massimi storici e la ripresa dell’economia sembra davvero lontana. “Siamo allo sfascio – afferma Dario Capelli presidente provinciale Confesercenti Nuoro – il saldo è sempre negativo, sono più quelli che chiudono rispetto a quelli che aprono. La pressione fiscale è insostenibile”. E anche nel nuorese i centri commerciali hanno sostituito i negozi di vicinato. Di turisti se ne vedono pochi nell’interno. “Qui vengono soprattutto nella costa per il turismo balneare – aggiunge – solo per vacanze brevi di 4/5 giorni. Ma stanno chiusi dentro i villaggi e quindi niente consumi nelle realtà del circondario”. Sono spariti i negozi sportivi dopo l’apertura di Decathlon a Sassari, ma non è l’unico dato negativo causato dal’apertura dei centri commerciali. “La moria delle librerie storiche, salotti privilegiati di personaggi importanti – racconta Antonio Canu presidente provinciale Confesercenti Sassari – è un vero e proprio danno per la cultura sassarese, si perde un pezzo di storia e di identità”. Per gli alimentari si salvano un po’ i prodotti di nicchia, con qualche nuova apertura in centro, mentre per il turismo c’è ancora tanto da fare. “Siamo in ritardo su tutto quello che sarebbe indispensabile mettere in atto come strategia – sottolinea Canu – il turismo low-coast è benvenuto, ma i turisti arrivano spesso in piccole strutture abusive”. E il ricettivo fai-da-te è un altro dei tanti problemi da risolvere in tutta l’Isola: deve essere fatta velocemente una regolarizzazione, perché in questo modo si avvantaggia chi le tasse non le paga, facendo affondare definitivamente chi oggi, seppur con tanti sacrifici, le regole le rispetta fino all’ultimo centesimo. Un ultimo accenno va fatto poi sui negozi online, la cui ascesa è indubbiamente data dai prezzi competitivi e dall’ampia scelta che si può trovare. Anche questi hanno influito non poco alla caduta del commercio tradizionale, e che stanno cambiando in modo radicale le abitudini dei consumatori. È già successo per le prenotazioni di aerei e strutture ricettive, in cui il settore dell’intermediazione è pian piano stato quasi totalmente cancellato. Poi sono arrivati quelli dell’abbigliamento griffato super scontato. Ma in rete si può trovare davvero di tutto ed è un’avanzata impossibile da contrastare o frenare. Per i commercianti più intraprendenti potrebbe rappresentare un’opportunità in più, dove espandere il proprio business. • Sabrina Pes 9 cronaca commerciale Cagliari Rumori molesti fuori dai locali: la Cassazione esonera i gestori da responsabilità L’ undici aprile scorso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un pubblico esercizio per ottenere l’annullamento di una Ordinanza di sequestro cautelare del proprio locale posta in essere dal Tribunale di Torino per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di fatto superando l’orientamento delle stessa Corte del 2004, esonerando quindi gli esercenti dalla responsabilità per schiamazzi notturni al di fuori dei propri locali, qualora risulti essersi già attivato con l’esposizione di cartelli espressamente finalizzati a prevenire rumori molesti. In sintesi: • il titolare di un pubblico esercizio è obbligato a controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non degeneri in “condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza”; • il medesimo gestore risponderà del reato di cui all’art. 659 comma 1 C.P. ogni qual volta i rumori molesti provocati dagli avventori del suo locale siano riconducibili con oggettivo nesso causale al man- 10 cato esercizio del predetto onere di sorveglianza; • se il reato di disturbo del riposo da parte dei frequentatori ha luogo all’esterno del locale per poter configurare la responsabilità dell’esercente occorrerà fornire elementi idonei almeno a comprovare che il reato stesso derivi in modo non equivoco dall’omesso esercizio del potere di controllo; • il titolare non risponderà del reato di cui all’art. 659 comma 1 C.P., qualora comprovi di aver esposto al di fuori del locale cartelli recanti l’invito per la clientela ad evitare rumori molesti. “Si tratta di una grande notizia che agevola notevolmente il compito dei gestori dei pubblici esercizi - sottolinea Emanuele Frongia, portavoce Fiepet Confesercenti Provinciale di Cagliari - soprattutto per i numerosi problemi che la scorsa estate sono stati affrontati nella zona storica della città di Cagliari. Ovviamente non dovrà venir meno l’impegno e l’attenzione che gli esercenti hanno assicurato per il buon andamento della convivenza civile tra operatori, avventori e residenti” - conclude Frongia. • 11 cronaca commerciale Cagliari SPOSTAMENTO MERCATO DI QUARTU SANT’ELENA: SCONCERTO TRA CITTADINI E OPERATORI Le continue notizie che escono sulla stampa locaVISITA UFFICIALE AMBASCIATORE DEL PRINCIPATO DI MONACO S.E.M. Robert Fillon In questi giorni, il Consolato Onorario del Princi- pato di Monaco a Cagliari, rappresentato dal Console Roberto Bolognese, ha avuto l’onore di ospitare e accompagnare l’Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia S.E.M. Robert Fillon e la sua Signora, in occasione della nomina di dieci Ambasciatori del Turismo d’Affari del Principato stesso. Durante la sua visita, durata tre giorni (dal 9 all’11 maggio) l’Ambasciatore ha sia avuto una serie di incontri istituzionali con i massimi rappresentanti politici della Regione e del Comune di Cagliari, sia del mondo imprenditoriale cagliaritano e isolano. In particolare, sabato sera il Console Bolognese ha organizzato un cocktail al T Hotel durante il quale S.E.M. Fillon ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’accoglienza ricevuta, facendo intendere la possibilità della instaurazione di rapporti anche di tipo economico tra il Principato e la nostra Isola, sottolineando la grande potenzialità di una città come Cagliari per gli investitori monegaschi. Il giorno successivo c’è stata la nomina di 11 Ambasciatori del Turismo d’Affari del Principato di Monaco, con una cerimonia che si è tenuta presso il Ristorante Sa Cardiga e Su Schironi, alla presenza di imprenditori sardi di alto profilo. Sono stati nominati Ambasciatori del Turismo i signori Alessio Raggio, Carlo Scano, Gualtiero Cualbu, Marco Sulis, Vito Tizzano, Gianluigi Molinari, Matteo Pilato, Rodolfo de Nardo, Franco Atzori, Fabrizio Frongia e Maurizio De Pascale. L’Ambasciatore lascerà Cagliari con la promessa di ritornare nell’Isola quanto prima, per cementare le relazioni così proficuamente intraprese. • 12 le relativamente a fantomatiche concertazioni per indefiniti spostamenti del mercato su area pubblica che si svolge ogni mercoledì a Quartu Sant’Elena in Via della Musica stanno intasando le linee telefoniche delle due Associazioni maggiormente rappresentative del Commercio (quelle titolate a dare i pareri obbligatori nei tavoli di concertazione) per avere chiarimenti sulla questione. Ci pare opportuno chiarire che nei periodi pre elettorali le nostre associazioni non sono solite concertare aspetti così delicati con nessun schieramento politico in gara, al fine di evitare qualsiasi condizionamento e, soprattutto, evitare che si diano false aspettative sia agli operatori economici che del mercato fanno la loro vita, sia dei consumatori che si vedono a giorni alterni modificato (ipoteticamente) il sito per fare i loro acquisti. Fino ad ora, infatti, dopo numerose interlocuzioni, abbiamo sempre discusso con l’Amministrazione Comunale, di portare a termine lo spostamento del mercato nell’area di Is Arenas, non appena questa si fosse resa disponibile, con la presentazione di numerosi progetti, adeguatamente finanziati; però per definire questo progetto è necessario un Consiglio Comunale nella pienezza delle sue competenze, visto che l’iter amministrativo per lo spostamento del mercato è lungo e complesso. Inoltre siamo in attesa della definizione dell’assegnazione dei posteggi secondo gli accordi presi con l’ultimo spostamento. Oltre alla questione “suolo pubblico” per la quale siamo l’unica associazione ad aver presentato parere legale. Invece l’amministrazione uscente continua a organizzare riunioni e incontri con associazioni che ancora (ci sembra) non facciano parte di quelle maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. A nostro avviso queste riunioni non porteranno ad alcun tipo di risultato con il rischio di dilapidare risorse dell’Amministrazione stessa. • cronaca commerciale Cagliari TARES COMUNE DI SINNAI: UN’ALTRA MAZZATA PER I COMMERCIANTI È di questi giorni la perentoria richiesta da parte del Comune di Sinnai di versamento della TARES sia per i commercianti in sede fissa sia per quelli su area pubblica, con la retroattività delle imposte 2013 e 2014. Le tariffe che sono state richieste sono tra le più care in Sardegna, nonostante i ripetuti incontri e solleciti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, per ottenere una revisione delle stesse. “Il commercio a Sinnai è ormai morente” tuona Marco Medda, presidente dell’ANVA Provinciale di Cagliari, aderente a Confesercenti “con un mercato su area pubblica che ha visto dimezzare i partecipanti nell’arco di pochissimo tempo, tanto che gli stessi operatori stanno seriamente pensando di frequentare, trasferendosi, i mercati dei paesi vicini, lasciando Sinnai senza alcun servizio. Abbiamo cercato” prosegue Medda “di far capire al comune che sarebbe opportuno adottare un sistema tariffario più contenuto e equo, considerando il momento difficile, ma non siamo stati ascoltati. Ciò determinerà” chiude Medda “un aumento delle tariffe per i commercianti che resteranno e per i residenti e, chi potrà, andrà a sistemare le proprie attività presso i comuni che invece si mostreranno più sensibili”. • CORSI DI FORMAZIONE Formazione Professionale per Pizzaioli e Barman: Accordo Confesercenti – Comune di Uta Il Comune di Uta e la Confesercenti Provinciale di Cagliari hanno stretto un accordo di collaborazione per finanziare corsi di formazione professionalizzanti per i cittadini del comune di Uta che, in stato di disoccupazione, vogliono intraprendere la professione di pizzaiolo, oppure di barman o addetto alla caffetteria. Grazie a questa collaborazione il Comune di Uta infatti, cofinanzierà parte del costo dei corsi ai propri cittadini che, trovandosi nelle condizioni previste dal bando, possono usufruire di tale agevolazione. “Si tratta di un grande risultato studiato è voluto sia dall’amministrazione comunale che dalla Confesercenti” sottolinea Giulio Pitzanti, assessore alle attività produttive del comune di Uta “e dopo alcune difficoltà burocratiche si è giunti al risultato tanto atteso”. Per poter partecipare si può scaricare il bando sul sito del comune di Uta (www. comune.uta.ca.it) oppure telefonare in Confesercenti provinciale di Cagliari al numero 070402370. La partecipazione al bando per poter farsi cofinanziare questi corsi di formazione è riservata ai residenti del comune di Uta. Il bando scade il 27 marzo prossimo venturo. • Corso Somminstrazione e vendita alimenti e bevande: Iscrizioni per la sede di Sanluri Riprendono presso la Confesercenti Provinciale di Cagliari le iscrizioni per i corsi professionali per ottenere l’abilitazione alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande (120 ore) per la sede di Sanluri. Il corso ha come obiettivo primo quello di fornire ai partecipanti un quadro sufficientemente ampio degli aspetti normativi, tributari, contrattuali, previdenziali, organizzativi e comportamentali riguardanti le attività di cui sopra, scendendo nel dettaglio per ogni tipo di attività corsuale prescelta. Nei corsi di somministrazione e vendita di prodotti alimentari vengono affrontate anche le parti relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, necessaria per chi è datore di lavoro, e alla normativa igienico sanitaria, necessaria per chi manipola prodotti alimentari. Al termine dei corsi è previsto l’esame abilitante, al superamento del quale si ottiene l’abilitazione professionale. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede di Cagliari, in Via Cavalcanti 30, o contattare il sig. Maurizio Frau o la dott.ssa Milena Zara al n. 070402370, o il sito internet www. confesercenticagliari.it • 13 cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra Acqua non potabile Alla richiesta di sgravio sulle bollette Abbanoa risponde No. “ Si capisce l’esigenza di non creare precedenti, ma sostenere come si legge nella nota di Abbanoa, che tra le componenti di costo impiegate per la determinazione della tariffa non compare i requisito della qualità dell’acqua è al limite del ridicolo”. In considerazione del grave stato di difficoltà in cui si sono trovate ad operare le imprese e le famiglie di Nuoro e di altri numerosi comuni del nuorese e della Baronia a causa della impossibilità ad utilizzare l’acqua distribuita dalla rete idrica pubblica, e considerato anche che lo stato di non potabilità si è protratto per diversi giorni (sedici, dal 04/03 al 20/03/2014 nel solo comune di Nuoro), Confesercenti Nuoro-Ogliastra e Adiconsum avevano chiesto ad Abbanoa un congruo sgravio sulle bollette relative al periodo di competenza. Confesercenti e Adiconsum esprimono la propria insoddisfazione circa le giustificazioni addotte 14 dall’ente a sostegno del diniego dello sgravio proposto. “La risposta di Abbanoa - affermano - appare un goffo tentativo di argomentare una posizione che ha dell’incredibile”. “Una posizione veramente indecifrabile soprattutto se si vuole dare (come deve essere) per scontato che l’acqua fornita da Abbanoa debba essere quantomeno potabile”. “In tutti i casi Abbanoa - sostengono le due organizzazioni - avrebbe dovuto attivare cosi come stabilito dall’art 7 (Continuità del servizio) della Carta del servizio Idrico Integrato, un servizio sostitutivo di emergenza che come tutti sanno è rimasto sulla carta”. Per questo Confesercenti e Adiconsum con una ulteriore comunicazione, chiedendo il riesame della pratica, hanno preannunciato ad Abbanoa azioni legali a tutela degli interessi delle diverse categorie rappresentate. • GBP 15 cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra Commercio e Turismo Nuoro-Ogliastra, Confesercenti: “2014 è ancora anno nero: saldo tra aperture e chiusure negativo per 136 imprese. Nel 2015-2017 è attesa inversione di tendenza.” P er il commercio ed il turismo, il 2014 è un altro anno di crisi. Secondo le nostre stime, nei due settori tra gennaio e dicembre hanno chiuso 337 (244 NUORO, 93 OGLIASTRA) imprese, a fronte di 201 nuove aperture (147 Nuoro, 54 Ogliastra), per un saldo finale negativo di 136 attività (97 Nuoro, 39 Ogliastra). E le imprese che aprono hanno una vita sempre più breve: la percentuale di quelle che cessano l’attività dopo 3 anni è ormai vicina al 40%. Nonostante l’ennesimo bilancio negativo, si intravedono segnali di miglioramento: nei prossimi anni si assisterà a un’inversione di tendenza e ad un lento ripopolamento del tessuto imprenditoriale. Tra il 2015 ed il 2017, secondo le nostre proiezioni – elaborate sulla base dello storico degli andamenti bimestrali - il numero di imprese attive di commercio e turismo tornerà ad aumentare. Commercio Durante il 2014 si è assistito al proseguimento del trend negativo, con un saldo tra aperture e chiusure negativo di 104 imprese. A trascinare in rosso il bilancio è il commercio al dettaglio in sede fissa, in profonda sofferenza: durante l’anno le chiusure (234) sono state quasi il doppio delle aperture (130). Positivo, invece il saldo delle imprese su area pubblica: banchi e bancarelle registrano un incremento di 14 attività. La crisi dei negozi tradizionali investe più o meno tutti i comparti: saldi negativi sia per gli esercizi specializzati in prodotti alimentari (-27) che in No Food (-91). In particolare, continuano le difficoltà del reparto moda: oltre 1 chiusura su 4 è di un negozio di abbigliamento, tessili o accessori. 16 Turismo Anche per il turismo il 2014 è stato un altro anno da dimenticare. Il settore, che riunisce le attività dell’alloggio, della ristorazione e del servizio bar, perde complessivamente 32 imprese, risultato di 71 nuove aperture e 103 chiusure. Lo scenario: rinasce il servizio di vicinato “alimentare”, boom dei servizi e dell’e-Commerce La crisi del mercato interno è in fase di esaurimento, ma sarà difficile tornare rapidamente ai livelli di consumi delle famiglie precedenti alla crisi: tra il 2015 e il 2017 i consumi finali nazionali saliranno dell’1,8%, contro un calo registrato, tra il 2012 e il 2014, del 5,8%. Alcuni dei mutamenti intervenuti durante la fase peggiore della recessione sembrano essere ormai strutturali: è il caso della spesa degli italiani, che si indirizzerà sempre di più ai servizi e agli acquisti via web. Soprattutto per quanto riguarda l’e-Commerce: nell’ipotesi di mantenimento dei trend recenti, si stima che nel 2017 la maggioranza dei navigatori acquisterà prodotti e/o servizi online. Commercio Nei prossimi anni le imprese del commercio al dettaglio torneranno ad aumentare, dopo anni di saldi negativi. La crescita non sarà però omogenea. Aumenteranno soprattutto le forme di commercio alternative al negozio tradizionale E-COMMERCE e commercio ambulante. Una crescita minore investirà anche il settore del commercio alimentare. Per quanto riguarda i settori in ‘rosso’, in generale, assisteremo al proseguimento Tab.1: saldi tra aperture e chiusure di imprese. Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo Tab. 3: saldi tra aperture e chiusure di imprese nel commercio al dettaglio – anno 2014. Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo Tab. 4: saldi tra aperture e chiusure di imprese nel commercio al dettaglio IN SEDE FISSA – anno 2014. Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo Tab. 5: saldi tra aperture e chiusure di imprese nel turismo – anno 2014. della crisi degli esercizi non specializzati. Male anche gli specializzati in prodotti per uso domestico e perdite previste pure per lo specializzato in abbigliamento e calzature. Turismo Decisamente più favorevoli le previsioni per il turismo, un settore su cui puntare: dati di crescita complessiva da oggi al 2017 in particolare per la somministrazione e per la ricettività con un incremento ipotizzabile dell’1,8%. Confesercenti: “Futuro è di chi sa innovare, gli imprenditori non temano il web. Serve più sostegno alla formazione” “Le nostre previsioni, elaborate sulla base dell’analisi degli andamenti recenti, suggeriscono per i prossimi due anni uno scenario di progressivo, seppure Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo lento, “ripopolamento delle imprese”. A sopravvivere, però, sarà solo l’impresa che saprà cogliere i mutamenti del mercato interno. L’influenza dei progressi tecnologici sui nostri settori, ormai, non può più essere negata. L’ondata di innovazione non va contrastata, ma cavalcata. In primo luogo liberandosi dell’idea che possa spazzare via i nostri settori: gli esercizi di vicinato rimarranno, e per alcune tipologie forse saranno ancora più diffusi di oggi”. “Gli imprenditori, però dovranno avere requisiti culturali e conoscitivi di cui, oggi, spesso non si dispone. Per questo dobbiamo concentrarci sulla preparazione: chi ha responsabilità di Governo ai vari livelli, deve intervenire per garantire un maggior sostegno alla formazione imprenditoriale, con l’obiettivo di introdurre modelli culturali moderni e creare una classe di imprenditori in grado di rispondere alle sfide di oggi”. • GBP 17 cronaca commerciale Sassari Cambiamo le date d’inizio Saldi È la richiesta della Confesercenti di Sassari e dei Commercianti S i è svolta all’Hotel Vittorio Emanuele II a Sassari, la seconda tappa che la Confesercenti Regionale ha promosso per raccogliere i pareri dei commercianti sul tema dei saldi, per elaborare poi una proposta da presentare alla Regione, che sia espressione di tutto il mondo imprenditoriale dell’Associazione. Il risultato è stato che se abolirli sarebbe autolesionismo, lasciare tutto uguale sarebbe inutile. I commercianti si sono interrogati sul futuro di questa pratica consolidata e hanno lanciato una proposta in tre punti per ridare senso e sostanza agli operatori del commercio cittadino: 18 • spostare la data di inizio dei saldi, soprattutto quelli invernali, perché troppo a ridosso del periodo delle festività di fine anno • la richiesta al Comune di esercitare maggiore controllo per far fronte alla deregulation, una delle cause principali che, secondo la denuncia di Confesercenti, avrebbe contribuito al fallimento dei saldi • attivazione da parte del Comune di inziative per rivitalizzare il centro Che la stagione dei ribassi, quest’anno, non sarebbe stata particolarmente brillante, lo avevano intuito in tanti e la riprova è arrivata nei giorni scorsi, quando, scorrendo fra i risultati, è emerso che c’è stato 19 cronaca commerciale Sassari un ulteriore calo del 10 per cento rispetto all’anno scorso indicato dai commercianti: l’anno peggiore di sempre. Abbiamo sentito un campione rappresentativo di associati del settore moda da cui è emerso che il 65,30 per cento degli intervistati ha chiesto che venga spostato almeno di un mese l’inizio dei saldi invernali non a ridosso delle feste natalizie ma tra il 1 e il 15 febbraio. “La liberalizzazione avvantaggia le realtà più grosse e consolidate - ha spiegato infatti il Presidente Provinciale della Confesercenti Sassari, Antonio Canu - occorre invece rimanere all’interno di periodi fissi, ma spostando la data per ridare senso ai saldi e consentire, come è sempre stato, al commerciante di svuotare il magazzino e al consumatore di poter contare su un’occasione”. La deregulation è un altro problema non da poco, specie per chi ha sempre rispettato regole e convenzioni e si trova a fare i conti con colleghi che, al contrario, preferiscono imboccare le vie brevi in barba a leggi e regolamenti: “La sanzione deve essere certa - ha ribadito con fermezza il Presidente Regionale Marco Sulis - i commercianti che non rispettano le regole devono ricordare che c’è una multa di 1000 euro al giorno e i Comuni devono vigilare per individuare i responsabili e sanzionarli”. Alessio Marras, assessore alle Attività produttive del Comune, ritiene che i saldi debbano essere ripensati e che forse è arrivato il momento di sperimentare formule nuove come l’orario articolato: “Pur non toccando la domenica - dice Marras che è sacra per tutti, si può pensare di allineare, magari qualche giorno la settimana, gli orari di apertura con i rientri negli uffici”. Marras ha anche invitato i commercianti a valutare l’opportunità offerta dai Poic (progetti operativi di imprenditorialità comunale), di recente approvazione, che certo non è la soluzione, ma potrebbe fare la propria parte. Una proposta arriva direttamente dai commercianti, che propongono di promuovere due volte al mese, nel periodo estivo, uno shopping sotto le stelle per intercettare flussi turistici importanti presenti in quel periodo nel nostro territorio. • 20 ? cronaca commerciale Sassari La sofferenza degli imprenditori nel cuore di Confesercenti Il nostro impegno contro le difficoltà L’ andamento dell’economia e l’instabile cambiamento delle situazioni economiche, conducono le persone a dover affrontare scelte sempre più impegnative. E mentre il posto fisso diventa sempre più un’utopia, il passaggio da una condizione lavorativa ad un’altra, la disoccupazione, la situazione di crisi o persino la chiusura della propria azienda, la crisi economica che non sembra diminuire, anzi cresce di intensità in una spirale di cui non si vede la fine, la persona necessità di una vera e propria riprogettazione del sé. Tutto ciò che le persone avevano raggiunto viene messo in discussione e la perdita di stabilità economica viene ad essere spesso devastante. Gli imprenditori sono investiti di pesanti responsabilità e il proprio fallimento personale è indissolubilmente legato alla perdita di lavoro dei propri dipendenti e di eventuali fornitori, non è un fallimento solo economico, spesso viene vissuto come un fallimento personale caratterizzato da sensi di colpa dovuti ad una incapacità a gestire la situazione, perdita di status, senso di impotenza ed oppressione che, in casi estremi, possono sfociare in disturbi del comportamento, aggressività e atti estremi di suicidio. L’impatto derivante dalla cessazione dell’attività aziendale ha quindi ripercussioni a più livelli: personale, familiare, collettivo e sociale che deve provvedere a costi sempre più ingenti. Sono sempre più numerosi gli imprenditori che si rivolgono all’ associazione confessando il loro forte disagio psicologico, la loro fatica sempre maggiore a resistere, perché, anche se gli imprenditori sono portati per natura e per abitudine ad affrontare le sfide e a confrontarci quotidianamente con problemi e difficoltà, è la perdita di una speranza nel futuro che fa vedere tutto grigio e scoraggia anche i più forti. E’ una vera emergenza. Il delicato periodo che stiamo attraversando ci spinge quindi con maggior determinazione e urgenza verso una linea d’azione comune. Alla luce di tutto questo, occorre intervenire e combattere il disorientamento individuale attraverso la diffusione di una cultura di accompagnamento e sostegno alla persona.Questa crisi è una tempesta sociale perché al dramma economico si aggiungono la difficoltà culturali della società, una crisi di valori, una crisi educativa (genitori/ figli, scuola, sport), per affrontare questo occorre equilibrio, motivazione, capacità di adattamento. La solitudine dell’imprenditore o del genitore è un disagio emotivo che blocca potenzialità, iniziative e speranze nel futuro. Per tutte queste ragioni, pur nella povertà di mezzi di cui disponiamo, abbiamo fortemente voluto organizzare un incontro per lanciare un messaggio agli imprenditori: la Confesercenti c’è, la Confesercenti, per quanto possibile è al loro fianco. Abbiamo un grande potenziale di umanità, professionalità, competenze che mettiamo al servizio delle imprese per sostenerle nel portare avanti il loro delicato lavoro. Da sempre la Confesercenti ha dimostrato una grande sensibilità in questo senso, sia con l’ “S.O.S. usura” che da anni contribuisce a prevenire il fenomeno dell’usura molto appetibile in tempi come i nostri, sia con “Parla Impresa”, un canale diretto tra l’associazione e gli imprenditori, una piazza virtuale dedicata alle imprese. Nuova convenzione Confesercenti Sassari Lunedì 4 Maggio, a Sassari, alle ore 19,30, presso l’Hotel Vittorio Emanuele, sono state presentate due importanti iniziative nate dalla collaborazione tra la Confesercenti Sassari – Gallura e l’Associazione Happy Coaching and Counseling: - Sportello di Ascolto - Attività di Formazione L’Associazione Happy Coaching and Counseling nasce a Sassari grazie all’idea di alcuni Counselor e Coach con l’intento di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Lo sportello di ascolto verrà attivato in via sperimentale per la durata di 3 mesi, per 2 sere a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 con l’obiettivo di rendere disponibili dei coach dell’associazione per l’ascolto degli utenti della Confesercenti. L’ascolto è uno degli strumenti che il coach utilizza per accompagnare la persona nel suo percorso di crescita e cambiamento. Il Coaching è una relazione di aiuto alla persona che desidera mettere ordine, trovare equilibrio o migliorare la propria vita personale o professionale, con metodologie “orientate al risultato”. Il Coaching in azienda si pone come valido strumento per l’imprenditore in tutte quelle situazioni di difficoltà che impediscono il raggiungimento degli obiettivi. Durante l’incontro l’associazione ha presentato appositi corsi di formazione su tematiche aziendali o per il benessere personale, di sicuro interesse per gli imprenditori quali, ad esempio: Pianificazione e raggiungimento degli obiettivi, la gestione efficace del tempo, Comunicazione efficace etc. • Chiunque fosse interessato può contattarci ai numeri 0792 592041 - 0792 54127 21 le virgolette ” Gigi Pambira Presidente del Club Camperisti Sardi www.camperistisardi.it Una regione al sole Club Camperisti Sardi: “Il turismo del futuro viaggia sulle ruote di un camper” I Il turismo itinerante. Un affare da tre miliardi di euro, con 5,7 milioni di turisti en plein air italiani ed esteri in tutta Italia. Se si valuta poi quanto generato dalle aree di sosta al di fuori dei campeggi (aree attrezzate, punti di sosta o camper service), il valore è quasi di 1,1 miliardi di euro, pari al 40% del fatturato totale. Per quanto riguarda i pernottamenti, sono i campeggi a registrare il maggior numero di presenze (60%), rispetto alla sosta al di fuori dei campeggi (40%). Un altro vantaggio è rappresentato dalla libertà di viaggiare insieme ai propri animali domestici: il 44% degli amanti del camper style, infatti, non deve rinunciare ad andare in vacanza senza il proprio amico a quattro zampe. Per la Sardegna una vera e propria occasione da cogliere al volo per il futuro. Ce lo racconta Gigi Pambira, presidente del Club Camperisti Sardi (www.camperistisardi.it), un’associazione Onlus nata nel 2011, che in pochi anni da 30 è arrivata a 700 nuclei familiari iscritti per un totale di 2300 persone: “Il turismo itinerante è un turismo diverso, che non rientra nei classici schemi della vacanza. Il camperista è colui che si muove tutto l’anno, che quan- 22 do arriva in una località ci resta dai 20 ai 30 giorni, e si sposta facilmente da un luogo all’altro se è attratto da un interesse: un evento, una festa tradizionale, un luogo rinomato o particolarmente interessante. E come si può ben capire, ovunque arrivi porta un vantaggio economico perché comunque farà rifornimento di gasolio e cibo, farà shopping e potrà portare facilmente con se’ le specialità tradizionali acquistate sul posto, ma anche fare turismo attivo appoggiandosi alle cooperative del luogo. E si servirà delle attività locali per i pezzi di ricambio, assistenza e tutto ciò di cui può avere bisogno un mezzo di questo tipo. Dove si fermano lasciano dai 50 ai cento euro minimo per approvvigionarsi.” E in un periodo in cui la vacanza in Sardegna è diventata low coast anche in piena estate con al massimo 4/5 giorni di permanenza, spesso chiusi in villaggi turistici, c’è davvero da chiedersi se sia davvero il caso per i Comuni di perdere questa grande occasione di un turismo che cammina 365 giorni l’anno. C’è da chiedersi se la Sardegna sia pronta ad catturare un mercato di nicchia così prezioso e importante che arricchirebbe di significato anche la tanto decantata destagionalizzazione. “La Sardegna piace ed è apprezzata per il suo fascino, ma le strutture che possano accoglierli sono poche e aperte solo durante l’alta stagione. Sarebbe un bene per l’economia dei Comuni che si attrezzassero di stalli per accogliere tutto l’anno i camperisti: basta davvero poco, uno spazio attrezzato per il rifornimento dell’acqua e per lo scarico delle acque grigie e nere. Niente più. Sanluri è l’esempio di come un Comune possa diventare accogliente e sfruttare appieno questa opportunità, ha infatti fatto realizzare 8 stalli comunali aperti tutto l’anno. Si sta realizzando una cosa analoga a Marrubiu. Con un piccolo investimento si può ottenere un buon ritorno per l’economia locale. Lo ha capito anche qualche agriturismo del centro Sardegna, che offre uno stallo gratuito nel proprio terreno a patto che si mangi là o si acquistino i propri prodotti.” Di contro ci sono invece Comuni che multano i camper in sosta nei parcheggi delle auto, dimenticando che il camper per il codice della strada è equiparato ad un auto, a patto che non apra il tendalino. Certo gli incivili ci sono sempre, ma è capitato spesso che l’associazione Camperisti Sardi si sia dovuta attivare a difesa perché venissero annullate multe ingiuste. E il bigliettino da visita per il Comune che commette certi errori non è certo dei migliori in termini di accoglienza. “Si pensi che in Francia ogni Comune ha gli stalli, non per nulla è considerata la patria dei camperisti. Hanno capito che l’indotto portato dal turismo attivo è davvero importante: e tengono aperte le porte delle cantine, dei caseifici e di tutte le specialità che ogni località offre per far degustare e vendere i propri prodotti. Il camperista, al contrario di quello che si pensa, non è un turista povero, ma un turista che vuole vivere la propria vacanza in libertà. Per acquistare un buon camper di seconda mano ci vogliono almeno 30mila euro, uno nuovo 50mila, ma in fiera a Parma è stato chiuso un accordo per un camper di 300mila euro. Buona parte dei camperisti sono pensionati attivi che girano il mondo scegliendo le migliori località per svernare, ma anche i giovani si stanno appassionando ed è sicuramente un mercato in crescita. E dove si fermano spendono.” Certo c’è da fare i conti anche con i trasporti che non avvantaggiano certo la Sardegna: un camper di sette metri con due persone nella tratta Cagliari/Civitavecchia per i residenti viene a costare minimo 400 euro e per i non residenti si arriva anche a 1.000 euro in alta stagione. Eppure la richiesta è tanta. La Sardegna è il luogo ideale per chi viaggia in camper: paesaggi sempre diversi, dalla montagna più aspra al mare più azzurro, ricchezza di monumenti e tradizioni, un’Isola che può essere vissuta davvero tutto l’anno. E per renderla accogliente al turista itinerante ci vogliono davvero poche risorse. Un passo avanti è già stato fatto con la Legge Regionale n°8 approvata il 23 aprile scorso, in cui all’art. 29 si danno finalmente “Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan” riconoscendo l’importanza di questa tipologia di turismo. Ora tocca ai Comuni e alle attività produttive del territorio attivarsi, affinchè la Sardegna diventi la patria italiana dei camperisti. Oltre al sito web www.camperistisardi.it è possibile avere tante informazioni sulle attività del Club anche la pagina Facebook Camperisti Sardi che conta oltre 3000 simpatizzanti e sostenitori. Inoltre è attiva la App per cellulari, smartphone e tablet (piattaforma android e ios) scaricabile gratuitamente digitando su playstore o su apple “Camperisti Sardi”. • 23 * l’asterisco l’asterisco la parola all’esperto la parola all’esperto Vendite sottocosto: chiarimenti Noleggio con conducente: regolamenti comunali su tariffe esposte “Sono pervenute, presso le nostre sedi, numerose richieste di chiarimento in ordine alla vigente disciplina in materia di vendite sottocosto di cui al DPR n. 218/201 e ss. modificazioni, soprattutto in relazione...” “Numerosi associati, operatori NCC, ci chiedono chiarimenti sui regolamenti comunali, in particolare in relazione alla richiesta di determinazione delle tariffe e all’esposizione di un tariffario all’interno dell’autovettura.” Risponde Milena Zara, coordinatrice regionale Assotabaccai Risponde Gian Battista Piana, direttore regionale Confesercenti S N ono pervenute, presso le nostre sedi, numerose richieste di chiarimento in ordine alla vigente disciplina in materia di vendite sottocosto di cui al DPR n. 218/201 e ss. modificazioni, soprattutto in relazione alla corretta interpretazione degli artt. 1 e 2 per la parte in cui si stabilisce l’obbligo di rispettare l’intervallo minimo di 20 giorni tra due vendite sottocosto. La Federnoleggio Confesercenti ha riscontrato che nu- Sulla questione si è espresso recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 145830 del 14.8.2014 nella quale è stata confermata la facoltà, per gli esercenti interessati, di eseguire la prima vendita sottocosto dell’anno senza osservare necessariamente la decorrenza dell’intervallo minimo di venti giorni rispetto all’ultima vendita sottocosto (prevista come è noto al comma 5 del citato art. 1 DPR 218/01). Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora una vendita sottocosto svoltasi durante il mese di dicembre abbia termine il giorno 31, sarà legittimo iniziare la nuova vendita sottocosto il 1° gennaio dell’anno successivo, facoltà, invece, non riconosciuta in caso di due vendite sottocosto infrannuali. Nella stessa risoluzione è anche stato ribadito che lo stesso intervallo minimo di venti giorni non trova applicazione nei casi di eventuale vendita sottocosto eseguita in via straordinaria per una delle circostanze speciali, espressamente elencate al comma 2 del citato art. 2 DPR 218/01, vale a dire in particolare: - ricorrenza almeno quinquennale della data di apertura dell’esercizio interessato, o di inizio della sua partecipazione al gruppo commerciale di appartenenza; - apertura con inaugurazione di una nuova attività commerciale; . avvenuta ristrutturazione totale dei locali dell’esercizio, anche quando i relativi lavori siano stati preceduti dalla vendita delle merci in liquidazione; - modifica ed integrazione dell’insegna d’esercizio, tali da 24 umerosi associati, operatori NCC, ci chiedono chiarimenti sui regolamenti comunali, in particolare in relazione alla richiesta di determinazione delle tariffe e all’esposizione di un tariffario all’interno dell’autovettura. variarne in modo significativo l’elemento caratterizzante. Fermo restando che un mero restyling grafico del marchio non sarà tale da incidere sul carattere individuante dell’insegna, dunque è insufficiente a legittimare vendite sottocosto extra ordinem. Naturalmente ne consegue che l’eventuale vendita sottocosto indetta dall’esercente in via d’eccezione al ricorrere delle condizioni sopra elencate, se effettuata “in più” rispetto al tetto delle tre vendite sottocosto annuali, non dovrà parimenti soggiacere al predetto intervallo di venti giorni tra le due vendite consecutive (v. come sopra Circolare MAP 2001, n. 3528/C, punto 4.1). • merosi Comuni, all’interno dei regolamenti per l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente, hanno previsto che i titolari di autorizzazione per il servizio di NCC, debbano depositare, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l’ufficio comunale competente, la tariffa chilometrica minima e massima e che le tariffe debbano essere esposte in maniera leggibile all’interno dell’autoveicolo. Questa diposizione deriva da un’inesatta interpretazione da parte degli uffici comunali, delle direttive regionali sulla determinazione dei criteri per la redazione dei regolamenti in materia. Riteniamo pertanto opportuno fare chiarezza: i Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dalla legge nazionale, approvano i regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea, i quali disciplinano i criteri per la determinazione delle tariffe, ma non le tariffe con l’indicazione di un importo minimo e massimo a chilometro. La normativa infatti, sancisce espressamente che “il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con Conducente è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore”. Il Ministero dei Trasporti, ha chiarito che “ai fini del calcolo delle tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse di transito, l’aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso, e che “il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio con conducente è ripartibile in quattro componenti: costi proporzionali della percorrenza; costo del personale di guida; costo per la disponibilità del veicolo; spese di struttura. Appare chiaro pertanto che, a differenza del servi- zio di taxi che può prevedere un tariffario basato solo sui chilometri e le distanze percorse, il servizio NCC non può essere calcolato solo su base chilometrica in quanto, come sopra esposto, per la determinazione delle tariffe devono essere prese in considerazione diverse componenti. Questa modalità di determinazione fa sì che per il servizio di NCC non possa essere determinato un preciso tariffario che preveda tutte le casistiche che potrebbero verificarsi tra “l’utenza e il vettore”. Per le motivazioni sopraesposte, deve ritenersi che all’interno dell’auto non debba essere esposto alcun documento indicante le tariffe. Si precisa poi che, nella redazione dei regolamenti, dovrebbe essere tenuto conto del fatto che il cliente potrebbe non essere la persona o le persone che vengono trasportate, ma un’agenzia viaggi o un tour operator. In conclusione i Comuni devono dare le indicazioni sui criteri per la determinazione delle tariffe minime e massime di esercizio secondo la legge regionale, ma non possono richiedere agli operatori la comunicazione delle tariffe e tantomeno che queste ultime vengano esposte all’interno delle autovetture. La Federnoleggio Confesercenti ha richiesto un intervento da parte dell’Assessorato Regionale ai Trasporti per far si che venga fornita un’interpretazione chiara della normativa e vengano forniti ai Comuni gli opportuni chiarimenti. • 25 * nuove oppurtunità per il lavoro nuove oppurtunità per il lavoro subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI, che sostituisce ASpI e mini-ASpI, fa riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° maggio ed è destinata ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Numero speciale Jobs Act: pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due Decreti Riordino degli ammortizzatori sociali Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, è sta- to pubblicato il HYPERLINK “http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/03/22-2015-Naspi. pdf” \t “_blank” Decreto Legislativo, n.22 del 4 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Vi alleghiamo testo del Dlgs. Tale provvedimento, oltre a disciplinare la NASpI prevede la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, e l’ASDI, l’assegno di disoccupazione per i lavoratori che abbiano terminato la fruizione della NASpI e si trovino in una situazione economica di bisogno. NASPI Campo di applicazione Il D.lgs. n. 22/2015 stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 2015 sarà istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti una indennità mensile di disoccupazione con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito a tutti i lavoratori 26 Requisiti Per ottenere il beneficio il lavoratore che abbia perduto il lavoro involontariamente deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti: • trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co.2, del D.lgs. n. 181/2000; • avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti allo stato di disoccupazione; • avere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. Con il nuovo decreto si amplia l’arco di riferimento temporale e si riduce notevolmente il numero di settimane di contribuzione richiesto che passa da 52 settimane in due anni a 13 settimane in 4 anni. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966. Calcolo e misura dell’indennità La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nel caso in cui la retribuzione mensile nel 2015 risulta essere pari o inferiore a 1.195€ mensili, l’indennità corrisposta mensilmente è pari al 75% della retribuzione mensile. Nel caso in cui la retribuzione mensile superi l’importo dei 1.195€ mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione con l’aggiunta di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195€. L’indennità da corrispondere nel 2015, tuttavia, non può essere maggiore di 1.300€ mensi- li. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e non è soggetta al prelievo contributivo di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986. Con riferimento all’ASpI, invece, si applicava una riduzione del 15%, dopo i primi 6 mesi di fruizione, seguita da un’ulteriore riduzione del 15% dopo il 12° mese di fruizione. Durata L’erogazione dell’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate degli ultimi 4 anni. I periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione non sono computati per il calcolo della durata del beneficio. Per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane. Domanda La domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Condizionalità L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale preposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 181/2000. Incentivo all’autoimprenditorialità Il lavoratore beneficiario dell’indennità può richiederne la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, come incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa caratterizzata da un rapporto mutualistico avente a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con l’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI il beneficiario non ha diritto alla contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare. Per ricevere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione il lavoratore deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, la domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Qualora il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dell’indennità deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato La NASpI decade qualora il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. Qualora, invece, il reddito annuale previsto sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore continua a ricevere l’indennità, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, a patto che instauri il rapporto di lavoro con un datore di lavoro nuovo rispetto a quello con cui è cessata l’attività da cui è susseguita l’erogazione della NASpI. Il lavoratore che cessi uno dei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di cui è titolare a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7 della L.n. 604/1990 ha diritto a ricevere l’indennità ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, a seguito della quale riceva un reddito inferiore a quello necessario per la conservazione dello stato di disoccupazione, riceve la NASpI ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. Decadenza Il diritto a ricevere la NASpI decade, oltre a seguito dell’inottemperanza agli obblighi di partecipazione 27 nuove oppurtunità per il lavoro alle azioni di politica attiva, anche con: • la perdita dello stato di disoccupazione; • l’inizio di un’attività lavorativa subordinata senza aver provveduto a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o dalla cessazione di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7 della L.n. 604/1996; • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all’INPS il reddito annuo previsto; • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. DIS-COLL Tra le novità più significative introdotte dal decreto vi è la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Anche per questo beneficio è prevista l’erogazione in via sperimentale per tutto il 2015 e con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La fruizione dell’assegno è riconosciuta ai lavoratori che presentino i seguenti requisiti: • siano in stato di disoccupazione di cui all’art. 1 del D.lgs. 181/2000; • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente la perdita del lavoro; • possano far valere un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia originato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, sempre nell’anno ci cui si 28 verifica la perdita di lavoro. Anche nel caso della DISCOLL, nel caso in cui la retribuzione mensile nel 2015 risulti essere pari o inferiore a 1.195€ mensili, l’indennità corrisposta mensilmente è pari al 75% della retribuzione. Nel caso in cui la retribuzione mensile superi tale importo, l’indennità è pari al 75% della retribuzione con l’aggiunta di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195€ mensili. In ogni caso l’importo dell’indennità non può eccedere i 1.300 € mensili nel 2015. La DISCOLL, che si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. L’erogazione della DIS-COLL non può superare la durata massima di sei mesi ed è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. 181/2000. La domanda della DIS-COLL è presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. ASDI Con decorrenza dal 1 maggio 2015 e in via sperimentale per tutto il 2015, il decreto prevede un assegno di disoccupazione, chiamato ASDI, per i lavoratori che abbiano terminato la fruizione della NASpI e si trovino in una situazione economica di bisogno, valutata in termini di ISEE. Nel primo anno di applicazione tale beneficio sarà prioritariamente riservato ai lavoratori con nuclei familiari composti da minorenni e a coloro in età vicina al pensionamento. Il sussidio, erogato mensilmente e per una durata massima di sei mesi, è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI percepita, incrementato per gli eventuali carichi di famiglia del lavoratore. La corresponsione dell’ASDI è vincolata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti nuove oppurtunità per il lavoro servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. Nuovo Contratto di Lavoro a Tutele Crescenti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, è sta- to pubblicato il HYPERLINK “http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/03/23-2015-Tutele-Crescenti.pdf” \t “_blank”Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, con le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il D.lgs si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo. La disciplina del d.lgs. 23/2015 si applica anche nei casi in cui i contratti a tempo determinato o di apprendistato siano convertiti in contratto a tempo indeterminato, successivamente all’entrata in vigore del decreto, e nel caso in cui si raggiungano i requisiti dimensionali ex art. 18 della Legge n. 300/1970, in conseguenza della assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7 marzo. In quest’ultima ipotesi il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo. Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale Per il lavoratore che sia stato vittima di licenziamento discriminatorio, nullo e intimatogli oralmente è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno subito mediante un’indennità non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, ossia quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Nel caso in cui il lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di la- voro il rapporto si intende risolto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in luogo della reintegrazione il lavoratore può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non assoggettata a contribuzione previdenziale. Il lavoratore deve richiedere l’indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio. Tale disciplina si applica anche al lavoratore vittima del licenziamento intimato per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica. Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa Nei casi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Il d.lgs. precisa che esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore è prevista la reintegrazione oltre all’indennità risarcitoria che non può essere superiore a 12 mensilità. L’indennità risarcitoria è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, ossia quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché l’aliunde percipiendum, vale a dire quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Anche qui il regime previsto dal nuovo decreto resta immutato rispetto a quello della Riforma Fornero. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in 29 nuove oppurtunità per il lavoro luogo della reintegrazione il lavoratore può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non assoggettata a contribuzione previdenziale. Licenziamento affetto da vizi formali e procedurali caso in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 604/1996 o della procedura relativa alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un’indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Tale indennità non deve essere, comunque, inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12 mensilità. Revoca del licenziamento In caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto in esame. Offerta di conciliazione Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, una somma esente da imposizione fiscale e contributiva, pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale. L’importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, è erogato mediante assegno circolare e non può essere inferiore a 2 mensilità né superiore a 18 mensilità. L’accettazione dell’assegno circolare in una delle sedi protette dove viene offerta la conciliazione comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche nel caso in cui il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori 30 somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Computo dell’anzianità negli appalti Si computa tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività oggetto di appalto ai fini del calcolo dell’indennità. Regole di “computo” Il decreto contiene alcune regole di “computo”: • l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa considerando tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. • per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e gli importi previsti nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o giusta causa privo degli estremi, nel licenziamento affetto da vizi formali e procedurali e relativamente all’importo offerto in sede di conciliazione sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Piccole imprese e organizzazioni di tendenza Qualora il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 non si applica la norma sul licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale e l’ammontare degli importi previsti è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (quindi da 2 a 6 mensilità). Anche alle organizzazioni di tendenza si applica la medesima disciplina. Licenziamento collettivo Qualora il licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991 sia intimato senza l’osservanza della forma scritta è prevista la reintegrazione dei lavoratori oltre al risarcimento, come previsto dall’art. 2 del D.lgs. 23/2015. Nel caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta previsti agli artt. 4 e 5 della Legge n. 223/1991, si applica il regime indennitario. • nuove oppurtunità per il lavoro Welfare to Work: intervento a supporto del reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi della Regione Sardegna La Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/10 del 9/12/2014 ha promosso un intervento finalizzato a supportare il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori espulsi dai processi produttivi, sostenendo il rilancio del tessuto imprenditoriale locale. Le attività messe in campo con questo intervento intendono contribuire a creare una risposta all’attuale quadro di crisi sollecitando la domanda di lavoro locale attraverso lo strumento incentivante finanziato con risorse dell’Azione di sistema “Welfare to Work”. Il Programma prevede la possibilità di promuovere iniziative a favore di particolari settori in conclamata difficoltà ma con potenzialità importanti di ripresa con particolare riferimento ai settori dell’ICT, della Green Economy e dei servizi ausiliari aeroportuali. Soggetti destinatari Soggetti residenti nella Regione Sardegna espulsi dai processi produttivi, considerati lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 art. 2 punti 4 e 99, percettori e non di ammortizzatori sociali anche in deroga, ad esclusione dei percettori di ammortizzatori sociali su legislazione ordinaria; e in particolare: • ex somministrati già beneficiari di mobilità in deroga, con indennità scaduta o prossima alla scadenza; • espulsi dal mercato del lavoro e operanti nel sistema aeroportuale sardo, già destinatari di specifici accordi sottoscritti in sede istituzionale; operanti nei servizi ausiliari dei medesimi scali; • espulsi dal mercato del lavoro e operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Beneficiari Datori di lavoro che abbiano sede legale e/o operativa nella Regione Sardegna al momento dell’ erogazione dell’incentivo e che assumano o intendano assumere soggetti svantaggiati. Sono compresi i datori di lavoro che si sono impegnati o si impegneranno alla assunzione sulla base di appositi accordi e in particolare: • operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di ICT, imprese operanti nei settori innovativi della Green Economy (certificate ISO 14001:2004), imprese che operano nei servizi ausiliari aeroportuali. Le agenzie di somministrazione possono accedere ai contributi esclusivamente per il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse. Pertanto non sono ammissibili tutte le assunzioni comunicate mediante modello UNISOMM ex D.M. (Ministero del lavoro) 30/10/2007. I datori di lavoro che intendono richiedere il contributo devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti da dichiarare ai sensi del D.P.R. n.445, nell’Allegato 4 di cui all’art. 5. Descrizione dell’Intervento Le risorse disponibili sono finalizzate all’erogazione di: • bonus assunzionale: a) per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno effettuata da datori di lavoro che abbiano sede nell’ambito dell’Unione Europea e sede operativa e/o legale nella Regione Sardegna al momento dell’erogazione, è previsto un incentivo una tantum dell’importo massimo erogabile di € 8.000,00 lordi (di cui € 5.000,00 a valere sulle risorse ministeriali); b) in caso di assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale inferiore alle 30 ore settimanali, calcolate con riferimento alla proporzione tra contratto collettivo applicabile e contratto di lavoro del singolo, il contributo sarà corrisposto 31 nuove oppurtunità per il lavoro in misura proporzionalmente ridotta rispetto al numero delle ore; • dote formativa on the job: una tantum dell’importo massimo erogabile di € 5.000,00 lordi (di cui € 2.000,00 a valere sulle risorse ministeriali) da erogarsi in favore dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art 2.2 dell’avviso, per azioni formative di adattamento delle competenze (della durata minima di 40 ore) a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti destinatari delle azioni di reimpiego. Per le imprese operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di ICT, aziende operanti nei settori innovativi della Green Economy (certificate ISO 14001:2004), aziende che operano nei servizi ausiliari aeroportuali, sulle quali la regione intende concentrare l’intervento, gli importi saranno invece definiti secondo il seguente ammontare: • bonus assunzionale: per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno effettuata da datori di lavoro che abbiano sede nell’ambito dell’Unione Europea e sede operativa e/o legale nella Regione Sardegna al momento dell’erogazione, è previsto un incentivo una tantum dell’importo massimo erogabile di € 12.500,00 lordi (di cui € 5.000,00 a valere sulle risorse ministeriali); in caso di assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale inferiore alle 30 ore settimanali, calcolate con riferimento alla proporzione tra contratto collettivo applicabile e contratto di lavoro del singolo, il contributo sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto al numero delle ore; • dote formativa on the job: una tantum dell’importo massimo erogabile di € 5.000,00 lordi ( di cui € 2.000,00 a valere sulle risorse ministeriali) da erogarsi in favore dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art 2.2 dell’Avviso, per azioni formative di adattamento delle competenze (della durata minima di 40 ore) a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti destinatari delle azioni di reimpiego. 32 L’intervento è rivolto ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.2 dell’Avviso, che abbiano assunto a tempo indeterminato soggetti svantaggiati dal 01/01/2014 al 30/06/2015, o che intendano assumerli entro il 30/06/2015; Più precisamente il BANDO prevede che: • in sede di presentazione delle istanze abbia già avuto luogo l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro; oppure che: • i datori di lavoro dichiarino che intendono assumere entro e non oltre il 30/06/2015 avendo cura di indicare la data esatta da cui partirà il contratto di lavoro, avendo già individuato i soggetti svantaggiati da assumere. I datori di lavoro potranno presentare domanda di ammissione al contributo complessivo secondo le modalità illustrate nell’avviso. La decorrenza delle assunzioni non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2014. Il presente avviso consentirà di finanziare “bonus” e “doti” per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. art. 11). A tale proposito, si stabilisce che la linea di intervento è caratterizzata da modalità “a sportello” e, pertanto, anche l’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo tale modalità. Per le PMI il diritto al contributo decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno 3 anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta nella misura indicata all’art. 10 dell’Avviso. La partecipazione alla procedura di cui al presente dispositivo comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nell’Avviso. L’Agenzia si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445. nuove oppurtunità per il lavoro Modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi “bonus” e “dote” Il contributo viene concesso ai datori di lavoro/imprese beneficiari ai fini dell’avviso (cfr. art. 2.2) per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, di lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi i requisiti di cui all’art. 2.1. Modalità di istruttoria ed erogazione degli incentivi L’Agenzia regionale per il lavoro procederà alla ricezione e istruttoria delle domande mediante una procedura a “sportello” ossia secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. A seguito dell’istruttoria delle istanze, da parte dell’ufficio preposto, l’Agenzia regionale per il lavoro procederà alla concessione dei contributi alle aziende beneficiarie con determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferma restando la possibilità, da parte della Amministrazione stessa, di incrementare le dotazioni finanziarie dell’Avviso, in ragione del numero di domande presentate e delle disponibilità finanziarie. Costi ammissibili e regime sanzionatorio Gli aiuti concessi sotto forma di integrazione salariale, in base al presente avviso e ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento 651, si intendono volti a ridurre il costo del lavoro. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali. Il contributo pubblico concesso è erogato in un’unica soluzione e non supera il valore massimo forfetario di € 12.500,00 quale bonus assunzionale per lavoratore e di € 5.000,00 quale dote formativa on the job per lavoratore, da intendersi equivalente ad una parte dei costi salariali sostenuti dall’impresa su un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore stesso. In caso di dimissioni del lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione, l’impresa dovrà restituire l’intero con- tributo complessivamente ricevuto. In caso di dimissioni tra il 7° e il 12° mese a decorrere dalla data di assunzione, l’impresa dovrà restituire il 50% del contributo ricevuto; se le dimissioni avvengono dopo i 12 mesi e prima dei tre anni l’impresa dovrà restituire l’importo in misura proporzionalmente ridotta al numero dei mesi di permanenza del lavoratore sul posto di lavoro. Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei primi 6 mesi dall’assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il “bonus” e la relativa “dote” dovrà restituire entrambi interamente. Nel caso di licenziamento intimato tra il 7° e il 12° mese a decorrere dalla data di assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il “bonus” e la relativa “dote” dovrà restituire il 50% del contributo ricevuto; se il licenziamento viene intimato dopo i 12 mesi e prima dei tre anni come previsto dall’art. 4 dell’Avviso l’impresa dovrà restituire l’importo in misura proporzionalmente ridotta al numero dei mesi. Nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l’impresa che ha percepito l’aiuto (bonus + dote) dovrà restituire l’importo in misura proporzionalmente ridotta al numero dei mesi. Per l’attuazione del presente avviso sono previste risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari ad euro 3.080.945,66. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, l’Agenzia regionale per il lavoro rappresenterà detta situazione al governo regionale per l’eventuale incremento dello stanziamento inizialmente assegnato. Per maggiori dettagli e scaricare i documenti e allegati vai su HYPERLINK “http://www.regione.sardegna.it” www.regione.sardegna.it nella sezione bandi e HYPERLINK “http://www. sardegnalavoro.it” www.sardegnalavoro.it nella sezione Agenda (voce Avvisi). • 33 I BREVI... DAL FISCO i brevi... dal fisco i brevi... dal fisco Obbligo POS da 30 euro, in arrivo pesanti sanzioni. Ddl all’esame del Senato Dal 30 giugno 2014, tutti gli esercenti ed i profes- sionisti hanno l’obbligo di dare la possibilità ai loro clienti di pagare tramite strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito), dotandosi di apposito dispositivo POS (D.Lgs. n. 179/2012). Finora, però, non tutti i soggetti interessati si sono dotati di tale dispositivo, anche perché attualmente non sono previste sanzioni per coloro che non si doteranno del POS. Tuttavia, il Ddl n. 1747 presentato in Senato il 22 gennaio scorso cerca di dare una soluzione stabilendo una pesante sanzione da 500 euro per chi, dai controlli della Guardia di Finanza (eseguiti di routine o a seguito di segnalazioni da parte dei clienti), risulterà sprovvisto del dispositivo POS. Pagata la sanzione, si hanno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Gdf l’avvenuta installazione. In caso di mancato adeguamento o di omessa comunicazione, scatta una seconda sanzione pari a 1.000 euro e all’esercente o professionista vengono concessi ulteriori 30 giorni per mettersi in regola. Se l’esercente o professionista non regolarizza ancora, scatta la sospensione dell’attività professionale o commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia. Per chi, invece, rispetta l’obbligo di dotazione del dispositivo POS, è previsto un sistema premiale con una detrazione fiscale dal reddito imponibile del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita tramite tale strumento di pagamento. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Notifiche Equitalia: il contenuto della raccomandata deve essere dimostrato Cassazione, accogliendo un ricorso di un cittadino ad un provvedimento di fermo amministrativo ha stabilito, come si legge nella sentenza, che «nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente». • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Rateazione Equitalia, nuova possibilità per chi è decaduto a fine 2014 Il Decreto Milleproroghe, convertito nella Legge n. 11/2015 in vigore dal 1° marzo, riapre la possibilità di chiedere un nuovo piano di dilazione dei debiti ad Equitalia per tutti coloro che sono decaduti da un precedente piano di dilazione alla data del 31.12.2014. Il debitore deve presentare un’istanza ad Equitalia entro il 31 luglio 2015, a prescindere dall’ammontare del debito residuo e senza dover allegare alcuna documentazione all’istanza. Sul sito di Equitalia è disponibile un fac simile del modello di domanda. La nuova dilazione potrà avere un numero massimo di 72 rate. La presentazione dell’istanza preclude nuove azioni esecutive. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Ristrutturazione edilizia: IVA 10% per gli infissi, ma al netto del valore dei “beni significativi” tra cui gli infissi Maggiori tutele per i contribuenti che ricevono Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l’A- notifiche Equitalia via posta. Dovrà essere infatti il mittente a dover dimostrare, nel caso di contestazione, che nella busta spedita a mezzo raccomandata è realmente contenuta la cartella di pagamento. Con sentenza dell’11 febbraio 2015 la Corte di 34 genzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione su immobili abitativi. In particolare, ha precisato che l’agevolazione con Iva al 10%, prevista per i lavori di manutenzione ordinaria e straordina- ria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, va calcolata al netto del valore dei “beni significativi”, tra i quali rientrano gli infissi. Per l’Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i “beni significativi”, tra i quali, appunto rientrano proprio gli infissi. Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l’aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni. Il limite del valore va determinato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, individuato nel corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei “beni significativi”, mentre sia quello delle materie prime e semilavorate sia degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori non va determinato autonomamente in quanto confluisce nel valore della manodopera. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse TFR in busta paga, ma da aprile 2015: ecco le regole È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Uffi- ciale n. 65 di ieri 19 marzo 2015 l’atteso decreto attuativo delle norme sul TFR in busta paga introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che ha previsto come periodo oggetto di liquidazione quello che va da marzo 2015 a giugno 2018. Si tratta del Dpcm n. 29/2015. Il testo di 15 articoli contiene anche il modello per la richiesta di pagamento mensile che ogni interessato dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare al proprio datore di lavoro. Una volta che il datore di lavoro avrà accertato il possesso dei requisiti del richiedente (tra cui, ad esempio, un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi), l’erogazione del TFR in busta paga sarà operativa dal mese successivo a quello della formalizzazione dell’istanza e sino al periodo di paga in scadenza il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Anche se l’opzione verrà esercitata ora, essa avrà efficacia quindi ormai dalla busta paga di aprile 2015. Non essendo stata fissata una scadenza per l’esercizio dell’opzione, si presume che la scelta possa essere fatta anche successivamente a questo mese di marzo, fermo restando il termine della validità dell’opzione al 30 giugno 2018. Resta inteso che la possibilità di chiedere il pagamento mensile del Tfr è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato con anzianità di servizio di almeno sei mesi. Non sono ammessi i lavoratori agricoli, le colf, i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto di lavoro prevede l’erogazione periodica del Tfr oppure l’accantonamento presso soggetti terzi (per esempio, gli edili), i dipendenti di aziende in procedure concorsuali o che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di aziende che fanno ricorso alla Cigs e/o alla cassa in deroga in prosecuzione della Cigs (in questo caso, il divieto opera per le sole unità produttive interessate all’integrazione salariale). • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Reato fiscale: sequestro penale anche per il coniuge In ipotesi di reati fiscali, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’immobile formalmente intestato alla moglie dell’indagato, ove questi ne abbia la “diponibilità”. Con tale espressione si intende la relazione effettuale dell’indagato con il bene, caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. In pratica, la disponibilità coincide con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie civilistiche, rispetto alle quali il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso di cui all’art.1140 c.c.. Di certo, il sequestro penale non può fondarsi sul mero rapporto di coniugio, essendo sempre necessaria la dimostrazione da parte della Pubblica Accusa della non corrispondenza tra l’intestazione formale del bene e l’effettiva disponibilità dello stesso. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale – con la sentenza n. 10194, depositata l’11 marzo scorso. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse 35 I BREVI... DAL FISCO i brevi... dal fisco i brevi... dal fisco Infortunio e codice della strada In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell’attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento (esclusa, nella specie, l’ipotesi infortunio in itinere, atteso che il lavoratore con la propria condotta imprudente, consistita nell’effettuare un sorpasso in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali aveva provocato uno scontro). Queste le affermazioni della Corte di Cassazione civile, VI sezione lavoro nell’Ordinanza n. 3292 del 18 Febbraio 2015. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse in quanto, nella fase transitoria, tale disposizione poteva essere applicato dai Comuni anche ai fini della Tarsu. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Fatturazione elettronica verso le PA: obbligo dal 31 marzo Dal 31 marzo tutte le Amministrazioni dello Sta- to non potranno più accettare dai propri fornitori di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura in formato elettronico conforme ai requisiti previsti dal DM 55/2013. Scatta, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. Si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e va assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal MEF e gestito dall’Agenzia delle Entrate e Sogei; il DM n. 55/2013 ha poi reso operativo quanto stabilito dalla legge. • Tarsu sulle superfici produttive, riduzione proporzionale alla smaltimento in proprio Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Per la Cassazione, la società che ha provveduto in Fattura elettronica: niente obbligo per gli enti no profit proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale della Tarsu. Con sentenza n. 5047/2015 depositata il 13 marzo 2015, la Corte di cassazione ha affermato che alla società che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale della Tarsu. Il contenzioso scaturisce da un accertamento comunale per il periodo 2002-2004 relativo alla Tarsu sulle superfici che una Spa utilizzava ai fini produttivi. In primo luogo, se il Comune delibera l’assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dal contribuente ai rifiuti urbani, in base al D.P.R. n. 158/1999, ciò impone l’applicazione sulla parte variabile della tariffa di una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati recuperati. In base al decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), inoltre, anche se il Comune ha attivato il servizio di raccolta, il contribuente ha «il diritto a una riduzione tariffaria rispetto alla quantità avviata al recupero» 36 In una risposta durante il question time del 12 mar- zo, in Commissione Finanze alla Camera, è stato chiarito che per gli enti no profit privi di partita IVA non vi è alcun obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione. Essendo esclusi dalla soggettività passiva possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato cartaceo con indicazione del codice fiscale. Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica già in vigore dal 6 giugno 2014 verso Ministeri, agenzie fiscali ed enti previdenziali si applica a tutte le amministrazioni anche locali dal 31 marzo prossimo. Un altro quesito riguardava la possibilità di evitare il meccanismo dello split payment per i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica in caso di maturazione di cospicui crediti IVA ma la risposta è negativa . • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Reverse charge, rileva il codice attività ATECO 2007 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/E/2015 contenente chiarimenti sul reverse charge, ha individuato puntualmente un elenco di codici attività le cui prestazioni rientrano nel reverse charge. È infatti alla tabella Ateco 2007 che si deve fare riferimento per individuare la tipologia di prestazioni da assoggettare a reverse charge, senza tenere conto dell’attività normalmente svolta dal prestatore, al quale non è richiesto di appartenere al “settore edile” o delle “pulizie”. Non è nemmeno richiesto che la prestazione avvenga in forza di un contratto di subappalto. In sostanza, il rinvio ai codici attività è finalizzato ad individuare la tipologia di prestazione e non l’attività del prestatore. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Falso in bilancio punito fino a 8 anni di reclusione È stato approvato dal Senato il disegno di legge an- ticorruzione, che ora passa all’esame della Camera. Nel testo del Ddl è presente anche una stretta sul reato di falso in bilancio, grazie alla riscrittura degli artt. 2621 e 2622 del codice civile. Le pene per il reato di falso in bilancio sono diversificate per le società quotate e non quotate. In particolare, per le società non quotate la pena base prevista va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per le società quotate in Borsa la reclusione va da 3 a 8 anni. Il delitto è perseguibile d’ufficio, salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità. Sono punibili per tale reato numerosi soggetti: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Bonus bebè, decreto attuativo in Gazzetta È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 il Dpcm 27 febbraio 2015, che, in attuazione dell’art. 1, comma 125, della Legge n. 190/205 (Legge di Stabilità 2015), detta le regole e le condizioni per accedere al bonus bebé. Il bonus spetta, in particolare, per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 ed il suo importo annuale è di 960 o di 1.920 euro, pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese. L’aiuto viene riconosciuto per tutti quei nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 25mila euro; se l’Isee non supera i 7mila euro la cifra raddoppia. L’assegno è corrisposto dall’Inps per tre anni. La domanda va presentata una volta sola per via telematica secondo modelli che l’Inps deve predisporre entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse Bonus 65% risparmio energetico: chiarimenti dell’ENEA L’Enea, l’ente deputato alla promozione delle nuove tecnologie e l’energia alternativa ha pubblicato nel proprio sito (www.acs.enea.it) un completo vademecum su tutti i lavori finalizzati al risparmio energetico negli edifici che possono godere della detrazione del 65% da IRPEF e IRES, ancora per quest’anno. La lista è stata infatti recentemente aggiornata dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 1902014) e comprende ora anche dispositivi per la schermatura solare (come tende da sole esterne), le chiusure oscuranti (UNI EN 13659) e impianti di riscaldamento con generatori di calore a biomassa (come le stufe a pellet). Su un punto dubbio di queste novità l’Enea fornisce il proprio parere affermando che dovrebbero essere agevolabili non solo le sostituzioni di questo tipo di impianti ma anche le nuove installazioni, ma non su costruzioni nuove bensì su edifici “già esistenti”. Resta ancora incerta invece la possibilità di godere della detrazione in caso di installazione di prodotti assimilati alle tende da sole, come persiane, tapparelle e scuri che fanno parte della stessa norma tecnica europea, ma che prima della Legge di Stabilità erano ammessi in detrazione solo se sostituiti simultaneamente ai serramenti. • Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse 37 infonews a cura di Gian Battista Piana Aggiornamenti sulle Indicazione della presenza di allergeni negli alimenti somministrati o venduti sfusi. Recentemente il Ministero della Salute ha reso pubblica sul sito istituzionale, una nota della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti diretta al Ministero dello Sviluppo Economico ed agli Assessorati alla sanità delle Regioni, recante alcune importanti novità inerenti l’indicazione della presenza degli allergeni negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi. Come è noto, infatti, per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria dal 13 dicembre scorso, l’indicazione dei cosiddetti “allergeni”. Ad oggi siamo comunque in attesa, come già specificato in un nostro articolo nel precedente numero di CONFESERCENTI informa, di un apposito provvedimento del MISE che fornisca le specifiche disposizioni concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni debbano essere rese disponibili ed eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. In mancanza di tutto questo la sopraccitata nota del Ministero della Salute, che ricordiamo ancora una volta non ha natura di atto normativo, di fatto fa conoscere ciò che dovrebbe essere oggetto dell’atteso DPCM: specifica che chi fornisca cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura come un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, ma anche attraverso un servizio catering o per mezzo di un veicolo o un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore le informazioni richieste, che possono essere riportate sul menu, su appositi registri o cartelli o su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista 38 infonews in modo tale da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. (L’eventuale uso di sistemi elettronici, però, del tipo “applicazioni per smartphone”, codici a barre, codice QR, non potrà essere previsto quale unico mezzo di informazione, in quanto non facilmente accessibile a tutti.) In sostanza l’obbligo dell’indicazione degli allergeni potrà considerarsi assolto con l’indicazione da parte dell’operatore del settore alimentare (OSA), per iscritto e in maniera chiara e ben visibile, su menu, registro o cartello, di una dicitura del tipo: 1.“le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” 2. “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio” Quindi il titolare dell’esercizio (OSA) in ciascuna delle ipotesi menzionate dovrà comunque predisporre una documentazione affidabile e consultabile sia dagli organi di controllo che e dal consumatore finale, e che dovrà essere nota al personale in servizio che la sottoscriverà per presa visione e conoscenza. Quanto alla composizione del documento, la nota ministeriale spiega che la scelta circa le modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore circa la presenza di allergeni nelle singole preparazioni è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che potrà scegliere la soluzione più idonea a seconda dell’organizzazione e dimensione aziendale. Ad esempio, l’operatore potrà: stilare una lista degli ingredienti evidenziando la presenza di allergeni (ricordiamo però che per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, qualora venduti allo stato di “non preimballati”, non vi è obbligo di indicazione degli ingredienti per singolo prodotto, ma solo nell’ambito del cosiddetto “cartello unico”, redatto per prodotti omogenei); • predisporre una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dall’allegato II del Regolamento n. 1169 e che, contestualmente, individui le preparazioni che li contengano; • prevedere modalità alternative che comunque garantiscano al consumatore l’informazione corretta. Ricordiamo comunque che, allo stato attuale, non è prevista una specifica sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo di indicazione degli allergeni per i piatti somministrati e che pertanto, anche in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, le Autorità competenti non potranno elevare alcuna sanzione. • Carni: in etichetta Paese di origine e luogo di provenienza. È in vigore dal 1° aprile il Regolamento di esecuzio- ne che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni (fresche, refrigerate o congelate) di animali della specie suina, ovina, caprina e dei volatili. Al momento, dunque, restano fuori dall’applicazione della nuova normativa la carne equina, quella cunicola e la carne suina trasformata in salumi. Il Regolamento conferma, in via preliminare, che in ogni fase della produzione e distribuzione di tali tipologie di carne gli operatori utilizzano un proprio sistema di identificazione e di registrazione, tale da assicurare il collegamento tra le carni e l’animale (o il gruppo di animali) da cui sono state ottenute, nonché le indicazioni in etichetta delle seguenti informazioni: a) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti: 1) per la specie suina: — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi; — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg; — nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento; 2) per la specie ovina e caprina: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento; 3) per i volatili: - il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso; b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. NB: se il predetto periodo di allevamento non sia stato raggiunto in alcuno dei paesi o Stati di riferimento, la relativa indicazione in etichetta sarà sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» oppure, a seconda dei casi, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE». Inoltre si chiarisce che: - qualora l’operatore del settore comprovi all’autorità competente che le predette carni siano state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo, l’indicazione in etichetta del paese o Stato di allevamento o di macellazione potrà anche essere sostituita da «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» - nel caso in cui non siano disponibili le informazioni circa il luogo di allevamento di carni suine, ovino-caprine e di volatili importate per immissione da un Paese terzo sul mercato UE, l’etichetta dovrà contenere l’indicazione in deroga «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)» Per quanto concerne altresì l’etichettatura delle carni macinate e delle rifilature, il Regolamento prevede la 39 infonews possibilità di utilizzare le seguenti indicazioni: «Origine: UE», qualora prodotte con sole carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri; «Allevato e macellato in: UE», se prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri; «Allevato e macellato in: non UE», qualora prodotte con sole carni importate nell’Unione; «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE», se prodotte in via esclusiva con carni ottenute da animali importati in UE come capi da macello e macellati in uno o più Stati membri; «Allevato e macellato in: UE e non UE», qualora prodotte: - con carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate in UE; - oppure con carni ottenute da animali importati in UE e macellati in uno o più Stati membri. Si ricorda infine che il Regolamento UE n. 1337/2013 non si applicherà alle sole carni - suine, ovino-caprine e di volatili - che risultino esser state legalmente immesse sul mercato dell’Unione in data antecedente il 1° aprile u.s., sino ad esaurimento delle scorte. • Apparecchi da gioco AWP (New Slot) e VLT: rinnovo iscrizione al RIES obbligatoriamente in modalità telematica ed entro il 30 aprile di ogni anno. La legge di stabilità 2011, ha istituito presso il Mini- stero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’elenco RIES al quale sono tenuti ad iscriversi obbligatoriamente tutti coloro che vogliano intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con concessionari per la gestione della rete telematica. A riguardo il Decreto Direttoriale n. 104077, del 22.12.2014, ha stabilito poi che l’iscrizione all’elenco deve essere effettuata dal 2015 utilizzando la modalità telematica. Con Comunicazione dell’11 Dicembre 2014 la 40 infonews Direzione gestione tributi e monopolio giochi, ha informato inoltre che nel regime transitorio, fino al 31 dicembre 2015, la modalità telematica sarà alternativa rispetto alla modalità cartacea a tutt’oggi in uso, mentre dal 1° gennaio 2016 sarà ammessa la presentazione delle domande di iscrizione unicamente in modalità telematica. L’iscrizione all’elenco avrà sempre validità annuale, fino al 31 dicembre dell’anno in corso, e potrà essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno. A regime le istanze di rinnovo, invece, dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 1° marzo 2015 ed entro il 30 aprile di ogni anno. Mentre per il rinnovo dell’iscrizione, dovrà essere presentata istanza a partire dal 1° novembre dell’anno in cui è vigente l’iscrizione ed entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Per effettuare l’iscrizione in modalità telematica è possibile chiedere il rilascio delle credenziali ed effettuare la registrazione all’area riservata del sito istituzionale. Sarà altresì necessario dotarsi di un kit di firma digitale unitamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). I soggetti che intendono iscriversi all’elenco o rinnovare l’iscrizione, utilizzando le credenziali ottenute accederanno ad un’area riservata sul sito dell’AAMS e potranno compilare lo specifico modulo, ivi disponibile, per l’iscrizione o il rinnovo. Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, dichiarando in regime di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il possesso di: a) licenza di cui all’articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni; b) comunicazione antimafia prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216. È importante evidenziare comunque che per l’anno 2015, preso atto dei problemi tecnici riscontrati per il rilascio delle credenziali di accesso al sistema telematico, l’AAMS ha ritenuto necessario differire la data di avvio della presentazione delle istanze di iscrizione e di rinnovo in modalità telematica prevedendo con provvedimento dell’11 marzo u.s, che: A) - Relativamente all’istanza di iscrizione all’e- lenco RIES effettuata in modalità telematica: - 1 - gli utenti avrebbero dovuto provvedere a richiedere, a decorrere dal 9 febbraio 2015, il rilascio delle credenziali di accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza suddetta; - 2 - l’istanza di iscrizione, a seguito del rilascio delle credenziali di cui sopra, è presentata, in modalità telematica, a decorrere dal 1° aprile 2015 all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli – competente per territorio (si specifica comunque che per il 2015, rimane salva la possibilità di presentare istanza di iscrizione all’elenco anche in modalità cartacea). B) - Relativamente all’istanza di rinnovo di iscrizione all’elenco RIES, da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica: - 1 - Gli utenti devono provvedere a richiedere, a decorrere dal 9 febbraio 2015, il rilascio delle credenziali di accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza di rinnovo. - 2 - Successivamente al rilascio delle credenziali, l’istanza di rinnovo deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente per territorio a decorrere dal 1° aprile 2015 ed entro il 31 maggio 2015. Il mancato rinnovo nei termini suddetti comporta l’automatica decadenza dall’elenco. • Macellerie e Distributori Carburante: Risoluzione Ministero delle Finanze su superfici delle attività produttive di rifiuti speciali non assoggettabili a TARI. Una recente Risoluzione (n. 2/2014) emessa dal Ministero dell’economia e delle finanze ci dà occasione approfondire la questione della tassabilità delle superfici di alcune tipologie di attività rappresentate da Confesercenti le quali producono cospicui quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non assoggettabili - o almeno non completamente - a TARI: ci riferiamo in particolare a macellerie e distributori di carburanti. La Risoluzione parte dal dato di fatto che le nuove disposizioni in materia di TARI (commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ed in particolare il comma 649, primo periodo, prevedono che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si debba tener conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Ne segue, quindi, la considerazione che le nuove disposizioni hanno aggiunto, rispetto alla normativa previgente, una specificazione che consente di delineare meglio l’ambito applicativo della TARI rispetto alle superfici produttive di rifiuti speciali. Infatti rispetto alle vecchie disposizioni (art. 62 del D. Lgs. n. 507/93) che escludevano dalla tassazione solo le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formavano, rifiuti speciali, tossici o nocivi, con le nuove disposizioni, non dovendosi più fare riferimento alle “specifiche caratteristiche strutturali” o alla “destinazione” della superficie, sarebbero da considerare non-tassabili “tout court” le aree sulle quali si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. In definitiva, assoggettando le aree cosiddette produttive a TARI si darebbe origine ad “una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”. La nuova disposizione - a parere del Ministero – “va, invece, nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l’applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali, ove si formano, 41 infonews in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Ovviamente, nel rispetto della norma, l’esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. In conclusione ci sentiamo comunque di poter affermare che applicando la Risoluzione in modo stringente, i titolari di esercizi quali macellerie o distributori di carburanti, produttori di rifiuti speciali, potrebbero dichiarare ai Comuni che determinate superfici non sono da assoggettare a TARI e quindi pretenderne “la decurtazione” dal computo della tassa. Decreto Legge “Mille Proroghe”: tutte le novità. È stata pubblicata in GU (n. 49 del 28-2-15) la Legge n. 11 (MILLE PROROGHE) che converte in Legge il vigente Decreto Legge n. 192/2014 il cui testo efficace a partire dal 1 marzo 2015. Riportiamo di seguito, per opportuno aggiornamento, le novità di competenza delle categorie rappresentate: Noleggio Con Conducente È stata confermata la proroga al 31 dicembre p.v. del termine di cui all’art. 8 comma 1 (Infrastrutture e trasporti), concernente l’adozione delle previste disposizioni attuative della Legge n. 21/1992 e ss. Integrazioni (Servizio di Noleggio Con Conducente), la cui scadenza era già differita in base all’art. 2 comma 3 DL n. 40/2010 e ss. Per la prevenzione dell’esercizio abusivo del medesimo servizio NCC. Adempimenti Prevenzione Antincendio Strutture ricettive È stata differita al 31 ottobre 2015 la proroga già fissata al 30 aprile p.v. della scadenza prevista per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto. Ci si riferisce in questo caso agli hotel esistenti alla data di entrata in vigore del DM Interno 9 aprile 1994 e ad oggi in possesso dei requisiti di ammissione al Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive. 42 infonews Inoltre sempre in materia di prevenzione incendi stato differito al 7 ottobre 2016 il termine utile entro cui i titolari di tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre cinquanta posti letto, incluse le strutture all’aria aperta quali i campeggi, i villaggi turistici ecc., ancora sprovvisti di atti abilitativi concernenti la sussistenza dei relativi requisiti, potranno richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: - l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonchè dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che implichino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, tramite apposita e documentata istanza preliminare (v. art. 3 DPR 151); - il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 16 D.Lgs n. 139/2006 e ss. (Funzioni e compiti del Corpo nazionale VF), mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad hoc (v. art. 4 DPR 151). Tale proroga si applicherà ai titolari e responsabili delle attività interessate, qualora ottemperino alle attestazioni preliminari antincendio di cui al sopra citato art. 3 DPR 151/11 entro il 1 novembre 2015. Sistema Tracciabilità Rifiuti (SISTRI) Sono state previste ulteriori proroghe dei termini relativi agli adempimenti ed alle sanzioni Sistri, per effetto delle quali riepilogando si viene a configurare la seguente situazione: - a partire dal 1 aprile 2015 si applicheranno le sole sanzioni Sistri previste dal Codice ambientale nei confronti dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con oltre dieci dipendenti, qualora risultino palesemente inadempienti rispetto all’obbligo di iscrizione e di contribuzione al sistema (art. 260-bis commi 1 e 2 D.Lgs 152/2006 e ss.); - continueranno a non applicarsi sino al 31 dicembre 2015 tutte le altre sanzioni Sistri, contemplate dal Codice nella generalità dei restanti casi di inottemperanza (art. 260-bis commi da 3 a 9 D.Lgs 152/2006 e ss; - parimenti continueranno a trovare applicazione sino alla fine dell’anno in corso gli adempimenti e gli obblighi di registrazione di carico e scarico dei rifiuti previsti come noto dal citato Codice ambientale agli artt. 188 e ss. (c.d. doppio binario), allo scopo di per- mettere la tenuta dei relativi registri e formulari anche in modalità elettronica. Delibere su aliquote TARI Si stabilisce che in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. Di conseguenza i comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procederanno alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013 recuperando eventuali differenze tra il gettito acquisito e il costo del servizio nell’anno successivo. Aliquota Contributi Previdenziali Lavoratori Autonomi È stata infine modificata l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria pensionati. Ne consegue in sintesi che l’aliquota contributiva pensionistica e per il computo delle relative prestazioni risulta cosà definita: - confermata al 27% anche per il 2015, in deroga al comma 79 L n. 147/2007 e ss. (Attuazione Protocollo previdenza, lavoro e competitività) che in origine prevedeva un’aliquota del 28% per il 2014 e del 30% per il 2015; - stabilita al 28% per il 2016, parimenti in difformità al richiamato comma 79 L 147/07 che contemplava per l’anno stesso un’aliquota del 31%; - fissata al 29% per il 2017, contrariamente al medesimo comma 79 che prevedeva il 32%. • “Social eating ed home restaurant sono un legitti- mo fenomeno di mercato, ma c’è bisogno di traccia- re una linea di demarcazione chiara tra quello che è sharing economy e quello che, invece, è concorrenza sleale. Le nuove tecnologie e la condivisione sono una cosa meravigliosa, ma si corre il rischio di aprire la porta ad una ristorazione parallela, fatta da imprese irregolari che esercitano al di fuori di ogni controllo. Per questo, come Fiepet, stiamo lavorando ad una proposta di regolamentazione del fenomeno, che presenteremo presto nelle sedi opportune”. Esmeralda Giampaoli, imprenditrice e presidente di Fiepet, l’associazione degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti, commenta così il fenomeno del social eating, ovvero la possibilità di servirsi di cuochi non professionisti – reperiti tramite appositi servizi web – per mangiare in case private, trasformate per l’occasione in home restaurant, in cambio di un contributo economico. “Ad ispirare gli home restaurant – continua Giampaoli – sono stati principi di condivisione e di risparmio: privati che mettono a disposizione di altri privati un posto a tavola, nella propria casa, chiedendo un contributo irrisorio per coprire le spese. Il social eating si è però rapidamente trasformato in un’industria alternativa, spinto dal fascino dei superchef televisivi e dal marketing delle tante piattaforme web che fanno affari d’oro mettendo in contatto gli aspiranti cuochi con i potenziali clienti. Ma tra cene gourmet e ‘non professionisti’ che chiedono 40-50 euro a pasto per persona, mi chiedo quanto sia rimasto dell’ispirazione originaria”. “Il sospetto – conclude il presidente Fiepet – è che tra gli home restaurant si celi un mondo sommerso di imprese irregolari che fanno attività di somministrazione parallela senza rispettare le norme che devono rispettare gli altri. Concorrenza sleale, a tutti gli effetti, che crea una distorsione del mercato ai danni delle imprese in regola che investono tempo e denaro per avere requisiti e tutte le certificazioni, a partire da quelle igienico-sanitarie, che la legge richiede a ristoratori e pubblici esercizi per tutelare la salute e la sicurezza del consumatore. Si tratta di un interesse collettivo, che deve essere tutelato anche dagli home restaurant del web.” • 43 info - indirizzi utili confesercenti sardegna Giunta Regionale Confesercenti Sardegna Via Cavalcanti, 32 - 09128 Cagliari - www.confesercentisardegna.it - [email protected] Presidente Marco Sulis [email protected] Vice presidente vicario Antonio Canu Direttore Gian Battista Piana [email protected] Vice presidente Dario Capelli • Roberto Bolognese Consiglieri Tonino Lai • Davide Marcello • Giuseppino Meloni • Francesco Orrù Michele Meloni • Nicola Murru • Salvatore Poddi • Gianni Simula Confesercenti Provinciale Cagliari Confesercenti Provinciale Nuoro Ogliastra Presidente provinciale Presidente provinciale Direttore provinciale Direttore provinciale SEDI PROVINCIALI Cagliari • Via Cavalcanti, 30 - 09128 Cagliari telefono 070 402 370 • fax 070 493 051 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 CARBONIA • Via Liguria, 27 - 09013 Carbonia telefono • fax 0781 660 026 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 SANLURI • Via Garibaldi, 3 - 09025 Sanluri telefono 345 958 271 9 • fax 070 493 051 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 SEDI PROVINCIALI NUORO • Via Leonardo Da Vinci, 40 - 08100 Nuoro telefono 0784 301 88 • fax 0784 208 534 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 MACOMER • Corso Umberto, 131 - 08015 Macomer telefono • fax 0785 732 38 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 SINISCOLA • Via Risorgimento, 1 - 08029 Siniscola telefono • fax 0785 875 120 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 TORTOLÌ • Z.I. Baccasara s.n. - 08048 Tortolì telefono • fax 0782 622 940 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 Roberto Bolognese [email protected] Nicola Murru [email protected] www.confesercenticagliari.it • [email protected] Confesercenti Provinciale Oristano Presidente provinciale Dario Capelli [email protected] Gian Battista Piana [email protected] www.confesercentinuoro.it • [email protected] Francesco Orrù [email protected] Confesercenti Provinciale Sassari Direttore provinciale Antonio Canu [email protected] Salvatore Poddi [email protected] SEDE PROVINCIALE ORISTANO • Via Canepa, 3 - 09170 Oristano telefono 0783 210 208 • fax 0783 210 130 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 www.confesercentioristano.it • [email protected] www.confesercentisardegna.it Presidente provinciale Direttore provinciale Gianni Simula [email protected] SEDE PROVINCIALE SASSARI • Via Bogino, 25 - 07100 Sassari telefono 079 259 204 1 • fax 079 259 027 5 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 OZIERI • Via Umberto 1, 58 c/o Unipol Assicurazioni - 07014 Ozieri telefono • fax 079 259 204 1 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 OlBIA • Via Nuoro snc -referente Simona Maxia - 07026 Olbia telefono • fax 079 259 204 1 orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 www.confesercentisassari.it • [email protected] 44
© Copyright 2024