cronaca commerciale Cagliari

sommario
Trimestrale d’informazione e politica sindacale
della Confesercenti Sardegna • N. 1 Gennaio-Marzo 2015
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• Marco Venturi lascia l’incarico di Presidente, le sue funzioni
saranno svolte dal Vice Presidente Vicario Massimo Vivoli
direttore responsabile
Sabrina Pes
[email protected]
editore - ufficio redazione
Confesercenti regionale della Sardegna
via Cavalcanti, 32 - 09128 Cagliari
telefono 070 400 991 - fax 070 486 832
[email protected]
4
ufficio grafico
editoriale
di Marco Sulis
6
commercio al collasso
di Sabrina Pes
11
cronaca commerciale Cagliari
• Rumori molesti fuori dai locali: la Cassazione esonera i gestori
da responsabilità.
redazione
Sabrina Pes
Marco Sulis
Gian Battista Piana
Walter Murtinu
confesercenti nazionale
• Cronache dalla Provincia.
• Corsi di Formazione.
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cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra
Creart AWS
• Acqua non potabile: Alla richiesta di sgravio sulle bollette
Abbanoa riponde no.
stampa
• Commercio e Turismo Nuoro-Ogliastra, Confesercenti:
“2014 è ancora anno nero: saldo tra aperture e
chiusure negativo per 136 imprese”.
[email protected]
iPrint s.r.l.s.
via Agnelli, snc - Zona Ind. P.I.P.
09010 Villaspeciosa (Ca)
18
• Cambiamo le date d’inizio Saldi: È la richiesta
della Confesercenti di Sassari e dei Commercianti.
distribuzione
Poste Italiane Spa
• La sofferenza degli imprenditori nel cuore di Confesercenti:
Il nostro impegno contro le difficoltà.
hanno collaborato in questo numero
Nicola Murru
Gianni Simula
Milena Zara
copertina
Walter Murtinu
cronaca commerciale Sassari
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levirgolette„
• Una regione al sole.
intervista a Gigi Pambira - presidente del Club Camperisti Sardi
24
*
l’asterisco - la parola all’esperto
• Vendite sottocosto: chiarimenti.
risponde Gian Battista Piana
• Noleggio con conducente: regolamenti comunali su tariffe esposte.
Registrazione Tribunale di Cagliari
n°18/98 del 18/02/1998
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CONFESERCENTI MAGAZINE
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espresso dai singoli autori non comporta responsabilità alcuna per l’Editore. Gli autori e l’Editore non potranno in
nessun caso essere responsabili per incidenti o conseguenti
danni che derivino o siano causati dall’uso improprio delle
informazioni contenute.
risponde Milena Zara
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nuove oppurtunità per il lavoro
• Numero speciale Jobs Act:
pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due Decreti
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i brevi dal fisco
38
info-news
• Informazioni sindacali dalle Categorie
44
infomazioni
indirizzi utili
- confesercenti sardegna
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confesercenti nazionale
Marco Venturi
lascia l’incarico di presidente,
le sue funzioni saranno svolte
dal vice presidente vicario
Massimo Vivoli
M
arco Venturi lascia l’incarico di Presidente Nazionale di Confesercenti.
A dare l’annuncio è stato lo stesso
Venturi, nel corso della riunione di
Presidenza Confesercenti che si è tenuta il 15 aprile a Roma. La decisione di Venturi di
fare un passo indietro arriva a metà del mandato
di Presidente, che sarebbe scaduto naturalmente tra
due anni.
D’ora in avanti, come previsto dallo statuto della
Confederazione, le funzioni di Presidente saranno
svolte dal Vice Presidente Vicario Massimo Vivoli,
al quale, da questo momento, spetta la legale rappresentanza della Confesercenti Nazionale.
“Ho ritenuto che fosse giunto il momento di favorire il ricambio e la crescita della Confederazione” - ha spiegato Venturi.
“In questi anni abbiamo fatto importanti passi
avanti, consolidando e rilanciando Confesercenti nonostante la grave crisi sociale e politica che
ha colpito il nostro Paese e le nostre imprese. Una
lunga crisi che ha rafforzato la nostra volontà
di affermare la nostra forza e la nostra autonomia. Non dobbiamo avere timori per il futuro, la
saggezza e l’entusiasmo dei nostri dirigenti e dei
nostri imprenditori, l’impegno dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori, rappresentano la
migliore garanzia per la nostra Confederazione.
L’unità, la condivisione e la determinazione di
tutti noi - ha sottolineato Venturi - si tradurranno
sicuramente in ulteriori successi”.
“Per me è un grande onore succedere a Venturi
in questo incarico - ha commentato Vivoli - sarà
mio particolare impegno raccoglierne il testimo-
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ne e promuovere all’interno della confederazione, a tutti i livelli, il ricambio da lui auspicato.
Allo stesso tempo, lavorerò affinché Confesercenti continui a rafforzare il proprio ruolo di
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese italiane nei confronti di istituzioni e politica, affrontando con grande forza i temi del fisco, del credito e della legalità. Allo stesso tempo,
proseguirà con la stessa convinzione di sempre il
nostro impegno in Rete Imprese Italia. Una realtà importante, fortemente voluta dal Presidente Venturi, che dal 2006 rappresenta oltre 2,5
milioni di imprese e che ha portato ad una vera
rivoluzione della rappresentanza, anche negli
incontri ufficiali con il Governo, permettendoci
di dare maggior forza al mondo delle piccole e
medie imprese e dell’impresa diffusa. Lavoreremo affinché Rete Imprese Italia possa essere
un interlocutore sempre più forte del Governo e
del Parlamento, qualificando ulteriormente la
nostra capacità di interagire con le commissioni parlamentari. Sono molte le sfide future che
attendono Confesercenti e le imprese che rappresentiamo: ci lasciamo alle spalle un 2014 ancora
segnato dal perdurare della crisi, e le PMI italiane non hanno ancora intercettato una ripresa
che è molto attesa, ma che ancora non si è concretizzata. Ci aspetta dunque un lavoro di particolare importanza per il nostro Paese e per le
imprese del nostro mondo. Dobbiamo arrivarci
con un’organizzazione più che mai viva e vitale,
al centro come in periferia, capace di raccogliere
le sfide aperte ma anche di fare comunità. Un
obiettivo che, con la collaborazione di tutti, potremo sicuramente raggiungere”. •
confesercenti nazionale
Marco Venturi
Massimo Vivoli
Marco Venturi nasce a San Pietro a
Maida, in provincia di Catanzaro,
ma si trasferisce a
Roma in giovane
età. Laureato i Sociologia all’Università La Sapienza,
nel 1975 entra come dirigente provinciale in Confesercenti, dove – nei successivi 25 anni – arriverà ad
assumere la carica prima di Segretario Generale ed
in seguito di Presidente Nazionale.
Durante la Presidenza di Venturi, Confesercenti ha intensificato ed esteso la sua attività di rappresentanza,
diventando un punto di riferimento anche per le piccole e medie imprese non appartenenti ai comparti
del commercio e del turismo, base tradizionale della Confederazione. In particolare, sotto la guida di
Marco Venturi Confesercenti si è qualificata sui temi
del fisco e della spesa pubblica, diventando una delle prime voci a quantificare gli sprechi pubblici (con
vari rapporti, di grande eco mediatica) e a levarsi
contro di essi, chiedendo con forza azioni di contrasto finalizzate alla riduzione della pressione fiscale.
Nello stesso periodo, Confesercenti ha incrementato
il suo impegno contro l’usura e la criminalità organizzata, mettendo in guardia dalle infiltrazioni mafiose
nel tessuto imprenditoriale e dando vita ad SOS Impresa, organizzazione anti-racket che assiste gli imprenditori vittime delle mafie.
Venturi è anche ispiratore e primo firmatario, nel
2006, del “patto del Capranica”, stretto da Confesercenti con Casartigiani, Cna, Confartigianato e
Confcommercio, che ha portato alla nascita di R.ETE. Imprese Italia, il soggetto di rappresentanza unitario cui fanno riferimento oltre 2 milioni di micro, piccole e medie imprese italiane. •
Nato a Viareggio, Massimo Vivoli è un imprenditore dell’abbigliamento, ultimo a guidare la storica attività di famiglia, da oltre 120 anni punto
di riferimento nel settore del commercio della Versilia. Nel corso della sua storia in Confesercenti
ha ricoperto vari incarichi: Presidente in carica
di Confesercenti Regionale Toscana, è Vice Presidente Vicario di Confesercenti Nazionale e quindi
deputato, come previsto dallo statuto della Confederazione, a svoglere le funzioni di Presidente e
ad assumere la rappresentanza legale di Confesercenti in seguito al passo indietro di Venturi. È Presidente di Italia Comfidi, tra i più grandi ed
importanti confidi italiani. Italia Comfidi, sotto la
guida di Vivoli, ha svolto un insostituibile ruolo di
sostegno alle PMI, registrando un netto aumento
delle imprese garantite, in controtendenza rispetto
agli altri confidi. •
presidente uscente
della Confesercenti Nazionale
nuovo presidente
della Confesercenti Nazionale
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editoriale
editoriale
Marco Sulis
Presidente regionale Confesercenti Sardegna
LA MUSICA E’ FINITA.
O SI FA UNA BUONA ECONOMIA
O SI MUORE.
E
L’analisi di un periodo drammatico
per consumatori e commercianti
conomia in ripresa. Ma sarà vero, oppure è
solo fumo? Qualcosa non quadra. Eppure i
segnali sembrerebbero essere chiari e forti.
Già dall’inizio del 2015 tutti i fattori macroeconomici sarebbero stati “modulati” per
creare le condizioni per una effettiva ripresa economica. “Pare” che gli imprenditori abbiano riacquistato la fiducia, che vi sia stata una forte riduzione
del prezzo del petrolio, che il dollaro sia debole e i
tassi di interesse ai minimi storici.
A queste già strabilianti condizioni si sarebbe ag-
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giunto il Quantitative easing della Banca Centrale Europea, che promette di immettere liquidità nei
mercati europei.
Tutti grandi stimoli per la crescita. Eppure… eppure non si muove una foglia, cosa sarà successo?Il
cliente è cambiato? E se anche fosse vero come è potuto succedere che noi piccoli commercianti sempre
attenti a l’innovazione e a far nostro ogni singolo
spunto non ci siamo accorti di nulla?
A dire il vero ci siamo accorti tutti di cosa non è
cambiato. E purtroppo del poco che è cambiato.
I consumatori non hanno fiducia e, se anche possono, non spendono.
Ma sono in tanti quelli che non possono proprio,
vessati da tasse e bollette sempre più alte. E come se
non bastasse si aggiungono tutta una serie di fattori
“ambientali” che non aiutano la risalita.
Facciamo il punto. Da quasi dieci anni assistiamo
impotenti ad un’affermazione sempre più potente
della grande distribuzione organizzata.
Enormi masse di consumatori ormai dedicano la
domenica agli acquisti presso questi grandi scatoloni di periferia. E il legislatore? Latitante!
Ricordate la grande iniziativa promossa dalla CONFESERCENTI dal titolo “Libera la domenica”?
Abbiamo raccolto oltre 100 mila firme in tutta Italia
e depositato un’iniziativa di legge popolare per limitare l’apertura la domenica e i giorni di festa.
Ma come succede a ogni proposta che arriva dal
basso, giace nei meandri della politica romana a favore dei vari teatrini politici di cui non frega nulla
a nessuno.
Soprattutto in un momento come questo in cui siamo tutti concentrati a non farci strappare ciò per cui
abbiamo lavorato tutta la vita.
Inoltre dobbiamo assistere impotenti ai lavori di riqualificazione urbana che, seppur utili, non tengono conto del danno socio economico che causano
nei luoghi in cui si aprono i cantieri.
Non c’è una razionalizzazione.
Non c’è una tutela di ciò che tiene in piedi una città:
le attività commerciali, lasciate sole a difendersi da
scavi, rampe, strade chiuse al traffico.
Anche in questo caso si è dovuto depositare un disegno di legge in Consiglio Regionale: l’idea sacrosanta è quella di risarcire, almeno in parte, la sofferenza delle attività produttive colpite dallo Tsunami
“lavori pubblici”.
Ma anche questa proposta giace dimenticata in
qualche cassetto, poiché nei palazzi del potere c’è
sempre qualcosa di più importante a cui trovare una
soluzione.
Intanto tutto è fermo.
E in tanti sono costretti a chiudere. E solo i più impavidi tengono duro. Sperando in tempi migliori.
Ma quanto si potrà durare? L’imponente drenaggio
fiscale, l’abusivismo, la criminalità… tutto rema
contro. E la fatica della salita è sempre più insopportabile.
E come se non bastasse si aggiunge anche l’avanzata
dei negozi online aperti 24 ore su 24 nei quali si può
comprare stando comodamente nel salotto di casa.
Forse qualcuno non si è accorto che la musica è finita. Sono finite le risorse accumulate con grande
sacrificio in anni di lavoro, ora basta!
I problemi vanno risolti ora. Perché se si tarda ancora è molto probabile che il disastro sarà definitivo, e
non ci potrebbe più essere nulla da salvare. •
www.confesercentisardegna.it
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Commercio al collasso
I
n linea con la tendenza nazionale anche in Sardegna la mannaia del fisco sta decimando negozi, bar e ristoranti dei centri storici.
I consumi delle famiglie stentano a decollare e
la ripresa, seppur modesta, ha riguardato solo le
GDO. Nessun intervento finora è servito a dare respiro alle PMI in una regione come la Sardegna in cui la
grande distribuzione in proporzione ai mq/abitanti è
il doppio del Lazio.
I grandi colossi della distribuzione negli ultimi anni
hanno invaso le periferie e presto se ne aggiungeranno di sicuro almeno altri tre a Elmas, San Sperate e
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Selargius. Una situazione drammatica che si tenta in
tutti i modi di arginare. Ma la strada è in salita. Come
raccontano i presidenti provinciali di Confesercenti.
“Nella provincia di Cagliari nel 2014 il commercio al
dettaglio ha visto cessare ben 505 attività a fronte di
198 nuove iscritte – ha spiegato Roberto Bolognese,
presidente provinciale Confesercenti Cagliari – ma
la situazione potrebbe essere anche peggiore perché
spesso non viene dichiarata la cessata attività in quanto anche essa rappresenta un costo”.
E se la chiusura di un negozio può far pensare, nella
situazione più rosea, alla perdita del posto di lavoro
del proprietario e di un dipendente, la realtà è ben diversa.
“Dietro ogni attività chiusa c’è tutto il sistema rete che
rischia di crollare – continua Bolognese – consulenti
del lavoro, commercialisti, affittuari, fornitori, operatori delle consegne, solo per fare un esempio, ma la
lista potrebbe essere ancora più lunga, e tutte attività che hanno i propri uffici a livello locale e che pian
piano rischiano di venire trascinate nel vortice della
crisi”.
Quindi prima di pensare a quanti posti di lavoro crea
una GDO, che spesso hanno le loro sedi legali all’estero, si deve pensare a quanti se ne perdono quando
un negozio tradizionale chiude. Ci si mette poi anche
il caro affitti e la pressione fiscale che diventano un
costo insostenibile per piccole realtà. A Cagliari tutto
è ancora più palese. Tante le serrande abbassate con il
cartello affittasi, soprattutto nelle note strade del commercio come via Manno e via Garibaldi.
“Le famiglie dei commercianti cagliaritani per tradizione ormai hanno chiuso – conclude Bolognese –
voler mantenere i negozi come un tempo può essere
un’arma a doppio taglio e mal si addice a una città
turistica. I negozi direzionali, mono-marca o franchising hanno sicuramente più opportunità perché
possono contare sulle campagne di comunicazione
imponenti. Poi la pedonalizzazione di alcune aree del
commercio sarebbe un bel passo avanti”.
E per pedonalizzazione, non si intende solo le strade chiuse al traffico, ma parcheggi, arredo urbano,
7
commercio al collasso
illuminazione, bus navetta, iniziative e campagne di
comunicazione adeguati. Tutto quello che i “grandi”
offrono in metri cubi di cemento, ma senza il fascino
dei centri storici. Un centro pedonalizzato è lo specchio di una città moderna che diventa attraente e vitale. Ad Oristano la situazione non è molto diversa “In
alcune strade storiche del commercio come via Mazzini e via Figoli le attività sono letteralmente crollate –
riferisce Francesco Orrù presidente provinciale Con-
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fesercenti Oristano – ma muore soprattutto chi non si
è adeguato ai tempi, chi ha voluto tenere su le attività
come un tempo. Sono i giovani, che hanno puntato
sui franchising dei grossi marchi, ad avere i migliori
risultati”. E conferma che anche la grande distribuzione non fa poi tanti numeri. Da sottolineare invece i
buoni risultati offerti dal turista che, seppur “mordi e
fuggi”, quando arriva ad Oristano, acquista dando un
pò di respiro alle casse: “Arrivano qui dopo essere at-
terrati ad Alghero e passati per Bosa – aggiunge Orrù
– lì passano veloci e qui, ultima tappa, si fermano per
fare shopping”. Un risultato che arriva grazie ai voli
low-coast, ma c’è ancora tanto da fare per creare una
vera e propria rete virtuosa che ne possa sfruttare appieno le potenzialità. La situazione può essere definita
tragica nel nuorese dove la disoccupazione giovanile
è ai massimi storici e la ripresa dell’economia sembra
davvero lontana.
“Siamo allo sfascio – afferma Dario Capelli presidente provinciale Confesercenti Nuoro – il saldo è sempre negativo, sono più quelli che chiudono rispetto a
quelli che aprono. La pressione fiscale è insostenibile”.
E anche nel nuorese i centri commerciali hanno sostituito i negozi di vicinato. Di turisti se ne vedono
pochi nell’interno.
“Qui vengono soprattutto nella costa per il turismo
balneare – aggiunge – solo per vacanze brevi di 4/5
giorni. Ma stanno chiusi dentro i villaggi e quindi
niente consumi nelle realtà del circondario”.
Sono spariti i negozi sportivi dopo l’apertura di Decathlon a Sassari, ma non è l’unico dato negativo causato dal’apertura dei centri commerciali.
“La moria delle librerie storiche, salotti privilegiati di
personaggi importanti – racconta Antonio Canu presidente provinciale Confesercenti Sassari – è un vero
e proprio danno per la cultura sassarese, si perde un
pezzo di storia e di identità”.
Per gli alimentari si salvano un po’ i prodotti di nicchia, con qualche nuova apertura in centro, mentre
per il turismo c’è ancora tanto da fare.
“Siamo in ritardo su tutto quello che sarebbe indispensabile mettere in atto come strategia – sottolinea
Canu – il turismo low-coast è benvenuto, ma i turisti
arrivano spesso in piccole strutture abusive”. E il ricettivo fai-da-te è un altro dei tanti problemi da risolvere
in tutta l’Isola: deve essere fatta velocemente una regolarizzazione, perché in questo modo si avvantaggia
chi le tasse non le paga, facendo affondare definitivamente chi oggi, seppur con tanti sacrifici, le regole le
rispetta fino all’ultimo centesimo. Un ultimo accenno va fatto poi sui negozi online, la cui ascesa è indubbiamente data dai prezzi competitivi e dall’ampia
scelta che si può trovare. Anche questi hanno influito
non poco alla caduta del commercio tradizionale, e
che stanno cambiando in modo radicale le abitudini
dei consumatori. È già successo per le prenotazioni
di aerei e strutture ricettive, in cui il settore dell’intermediazione è pian piano stato quasi totalmente
cancellato. Poi sono arrivati quelli dell’abbigliamento
griffato super scontato. Ma in rete si può trovare davvero di tutto ed è un’avanzata impossibile da contrastare o frenare. Per i commercianti più intraprendenti
potrebbe rappresentare un’opportunità in più, dove
espandere il proprio business. • Sabrina Pes
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cronaca commerciale Cagliari
Rumori molesti fuori dai locali:
la Cassazione esonera i gestori
da responsabilità
L’
undici aprile scorso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal
titolare di un pubblico esercizio per ottenere l’annullamento di una Ordinanza
di sequestro cautelare del proprio locale
posta in essere dal Tribunale di Torino per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di
fatto superando l’orientamento delle stessa Corte
del 2004, esonerando quindi gli esercenti dalla
responsabilità per schiamazzi notturni al di fuori
dei propri locali, qualora risulti essersi già attivato con l’esposizione di cartelli espressamente finalizzati a prevenire rumori molesti.
In sintesi:
• il titolare di un pubblico esercizio è obbligato a
controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non degeneri in “condotte contrastanti
con le norme concernenti la polizia di sicurezza”;
• il medesimo gestore risponderà del reato di cui
all’art. 659 comma 1 C.P. ogni qual volta i rumori
molesti provocati dagli avventori del suo locale siano riconducibili con oggettivo nesso causale al man-
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cato esercizio del predetto onere di sorveglianza;
• se il reato di disturbo del riposo da parte dei frequentatori ha luogo all’esterno del locale per poter
configurare la responsabilità dell’esercente occorrerà fornire elementi idonei almeno a comprovare
che il reato stesso derivi in modo non equivoco
dall’omesso esercizio del potere di controllo;
• il titolare non risponderà del reato di cui all’art.
659 comma 1 C.P., qualora comprovi di aver esposto al di fuori del locale cartelli recanti l’invito per
la clientela ad evitare rumori molesti.
“Si tratta di una grande notizia che agevola notevolmente il compito dei gestori dei pubblici
esercizi - sottolinea Emanuele Frongia, portavoce
Fiepet Confesercenti Provinciale di Cagliari - soprattutto per i numerosi problemi che la scorsa
estate sono stati affrontati nella zona storica della città di Cagliari. Ovviamente non dovrà venir
meno l’impegno e l’attenzione che gli esercenti
hanno assicurato per il buon andamento della
convivenza civile tra operatori, avventori e residenti” - conclude Frongia. •
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cronaca commerciale Cagliari
SPOSTAMENTO MERCATO
DI QUARTU SANT’ELENA:
SCONCERTO TRA CITTADINI
E OPERATORI
Le continue notizie che escono sulla stampa locaVISITA UFFICIALE AMBASCIATORE
DEL PRINCIPATO DI MONACO
S.E.M. Robert Fillon
In questi giorni, il Consolato Onorario del Princi-
pato di Monaco a Cagliari, rappresentato dal Console Roberto Bolognese, ha avuto l’onore di ospitare e accompagnare l’Ambasciatore del Principato
di Monaco in Italia S.E.M. Robert Fillon e la sua
Signora, in occasione della nomina di dieci Ambasciatori del Turismo d’Affari del Principato stesso.
Durante la sua visita, durata tre giorni (dal 9 all’11
maggio) l’Ambasciatore ha sia avuto una serie di
incontri istituzionali con i massimi rappresentanti
politici della Regione e del Comune di Cagliari, sia
del mondo imprenditoriale cagliaritano e isolano.
In particolare, sabato sera il Console Bolognese ha
organizzato un cocktail al T Hotel durante il quale
S.E.M. Fillon ha espresso tutta la sua soddisfazione
per l’accoglienza ricevuta, facendo intendere la possibilità della instaurazione di rapporti anche di tipo
economico tra il Principato e la nostra Isola, sottolineando la grande potenzialità di una città come
Cagliari per gli investitori monegaschi.
Il giorno successivo c’è stata la nomina di 11 Ambasciatori del Turismo d’Affari del Principato di
Monaco, con una cerimonia che si è tenuta presso
il Ristorante Sa Cardiga e Su Schironi, alla presenza
di imprenditori sardi di alto profilo. Sono stati nominati Ambasciatori del Turismo i signori Alessio
Raggio, Carlo Scano, Gualtiero Cualbu, Marco Sulis, Vito Tizzano, Gianluigi Molinari, Matteo Pilato,
Rodolfo de Nardo, Franco Atzori, Fabrizio Frongia
e Maurizio De Pascale.
L’Ambasciatore lascerà Cagliari con la promessa di
ritornare nell’Isola quanto prima, per cementare le
relazioni così proficuamente intraprese. •
12
le relativamente a fantomatiche concertazioni per
indefiniti spostamenti del mercato su area pubblica
che si svolge ogni mercoledì a Quartu Sant’Elena in
Via della Musica stanno intasando le linee telefoniche delle due Associazioni maggiormente rappresentative del Commercio (quelle titolate a dare
i pareri obbligatori nei tavoli di concertazione) per
avere chiarimenti sulla questione.
Ci pare opportuno chiarire che nei periodi pre elettorali le nostre associazioni non sono solite concertare aspetti così delicati con nessun schieramento
politico in gara, al fine di evitare qualsiasi condizionamento e, soprattutto, evitare che si diano false
aspettative sia agli operatori economici che del mercato fanno la loro vita, sia dei consumatori che si
vedono a giorni alterni modificato (ipoteticamente)
il sito per fare i loro acquisti. Fino ad ora, infatti,
dopo numerose interlocuzioni, abbiamo sempre discusso con l’Amministrazione Comunale, di portare a termine lo spostamento del mercato nell’area
di Is Arenas, non appena questa si fosse resa disponibile, con la presentazione di numerosi progetti,
adeguatamente finanziati; però per definire questo
progetto è necessario un Consiglio Comunale nella pienezza delle sue competenze, visto che l’iter
amministrativo per lo spostamento del mercato è
lungo e complesso. Inoltre siamo in attesa della definizione dell’assegnazione dei posteggi secondo gli
accordi presi con l’ultimo spostamento. Oltre alla
questione “suolo pubblico” per la quale siamo l’unica associazione ad aver presentato parere legale.
Invece l’amministrazione uscente continua a organizzare riunioni e incontri con associazioni che
ancora (ci sembra) non facciano parte di quelle
maggiormente rappresentative a livello regionale,
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
A nostro avviso queste riunioni non porteranno ad
alcun tipo di risultato con il rischio di dilapidare risorse dell’Amministrazione stessa. •
cronaca commerciale Cagliari
TARES COMUNE DI SINNAI:
UN’ALTRA MAZZATA
PER I COMMERCIANTI
È di questi giorni la perentoria richiesta da parte
del Comune di Sinnai di versamento della TARES
sia per i commercianti in sede fissa sia per quelli su
area pubblica, con la retroattività delle imposte 2013
e 2014. Le tariffe che sono state richieste sono tra le
più care in Sardegna, nonostante i ripetuti incontri e
solleciti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, per ottenere una revisione delle stesse.
“Il commercio a Sinnai è ormai morente” tuona
Marco Medda, presidente dell’ANVA Provinciale
di Cagliari, aderente a Confesercenti “con un mercato su area pubblica che ha visto dimezzare i partecipanti nell’arco di pochissimo tempo, tanto che
gli stessi operatori stanno seriamente pensando di
frequentare, trasferendosi, i mercati dei paesi vicini, lasciando Sinnai senza alcun servizio. Abbiamo
cercato” prosegue Medda “di far capire al comune
che sarebbe opportuno adottare un sistema tariffario più contenuto e equo, considerando il momento
difficile, ma non siamo stati ascoltati. Ciò determinerà” chiude Medda “un aumento delle tariffe per i
commercianti che resteranno e per i residenti e, chi
potrà, andrà a sistemare le proprie attività presso i
comuni che invece si mostreranno più sensibili”. •
CORSI DI FORMAZIONE
Formazione Professionale
per Pizzaioli e Barman:
Accordo Confesercenti – Comune di Uta
Il Comune di Uta e la Confesercenti Provinciale
di Cagliari hanno stretto un accordo di collaborazione per finanziare corsi di formazione professionalizzanti per i cittadini del comune di Uta che, in
stato di disoccupazione, vogliono intraprendere la
professione di pizzaiolo, oppure di barman o addetto alla caffetteria. Grazie a questa collaborazione il
Comune di Uta infatti, cofinanzierà parte del costo
dei corsi ai propri cittadini che, trovandosi nelle
condizioni previste dal bando, possono usufruire di
tale agevolazione. “Si tratta di un grande risultato
studiato è voluto sia dall’amministrazione comunale
che dalla Confesercenti” sottolinea Giulio Pitzanti,
assessore alle attività produttive del comune di Uta
“e dopo alcune difficoltà burocratiche si è giunti al
risultato tanto atteso”. Per poter partecipare si può
scaricare il bando sul sito del comune di Uta (www.
comune.uta.ca.it) oppure telefonare in Confesercenti provinciale di Cagliari al numero 070402370.
La partecipazione al bando per poter farsi cofinanziare questi corsi di formazione è riservata ai residenti del comune di Uta. Il bando scade il 27 marzo
prossimo venturo. •
Corso Somminstrazione e vendita
alimenti e bevande:
Iscrizioni per la sede di Sanluri
Riprendono presso la Confesercenti Provinciale di
Cagliari le iscrizioni per i corsi professionali per ottenere l’abilitazione alla somministrazione e vendita
di alimenti e bevande (120 ore) per la sede di Sanluri.
Il corso ha come obiettivo primo quello di fornire
ai partecipanti un quadro sufficientemente ampio
degli aspetti normativi, tributari, contrattuali, previdenziali, organizzativi e comportamentali riguardanti le attività di cui sopra, scendendo nel dettaglio
per ogni tipo di attività corsuale prescelta. Nei corsi
di somministrazione e vendita di prodotti alimentari vengono affrontate anche le parti relative alla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, necessaria
per chi è datore di lavoro, e alla normativa igienico
sanitaria, necessaria per chi manipola prodotti alimentari.
Al termine dei corsi è previsto l’esame abilitante, al
superamento del quale si ottiene l’abilitazione professionale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile
recarsi presso la sede di Cagliari, in Via Cavalcanti
30, o contattare il sig. Maurizio Frau o la dott.ssa
Milena Zara al n. 070402370, o il sito internet www.
confesercenticagliari.it •
13
cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra
cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra
Acqua
non
potabile
Alla richiesta di sgravio sulle bollette Abbanoa risponde No.
“
Si capisce l’esigenza di non creare precedenti, ma sostenere come si legge nella nota
di Abbanoa, che tra le componenti di costo
impiegate per la determinazione della tariffa non compare i requisito della qualità
dell’acqua è al limite del ridicolo”.
In considerazione del grave stato di difficoltà in cui
si sono trovate ad operare le imprese e le famiglie
di Nuoro e di altri numerosi comuni del nuorese e
della Baronia a causa della impossibilità ad utilizzare l’acqua distribuita dalla rete idrica pubblica, e
considerato anche che lo stato di non potabilità si
è protratto per diversi giorni (sedici, dal 04/03 al
20/03/2014 nel solo comune di Nuoro), Confesercenti Nuoro-Ogliastra e Adiconsum avevano chiesto ad Abbanoa un congruo sgravio sulle bollette
relative al periodo di competenza.
Confesercenti e Adiconsum esprimono la propria insoddisfazione circa le giustificazioni addotte
14
dall’ente a sostegno del diniego dello sgravio proposto.
“La risposta di Abbanoa - affermano - appare un
goffo tentativo di argomentare una posizione che ha
dell’incredibile”.
“Una posizione veramente indecifrabile soprattutto
se si vuole dare (come deve essere) per scontato che
l’acqua fornita da Abbanoa debba essere quantomeno potabile”.
“In tutti i casi Abbanoa - sostengono le due organizzazioni - avrebbe dovuto attivare cosi come stabilito
dall’art 7 (Continuità del servizio) della Carta del servizio Idrico Integrato, un servizio sostitutivo di emergenza che come tutti sanno è rimasto sulla carta”.
Per questo Confesercenti e Adiconsum con una ulteriore comunicazione, chiedendo il riesame della
pratica, hanno preannunciato ad Abbanoa azioni
legali a tutela degli interessi delle diverse categorie
rappresentate. • GBP
15
cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra
cronaca commerciale Nuoro-Ogliastra
Commercio e Turismo Nuoro-Ogliastra,
Confesercenti:
“2014 è ancora anno nero:
saldo tra aperture e chiusure negativo per 136 imprese.
Nel 2015-2017 è attesa inversione di tendenza.”
P
er il commercio ed il turismo, il 2014 è un
altro anno di crisi. Secondo le nostre stime, nei due settori tra gennaio e dicembre hanno chiuso 337 (244 NUORO, 93
OGLIASTRA) imprese, a fronte di 201
nuove aperture (147 Nuoro, 54 Ogliastra), per un
saldo finale negativo di 136 attività (97 Nuoro, 39
Ogliastra). E le imprese che aprono hanno una vita
sempre più breve: la percentuale di quelle che cessano l’attività dopo 3 anni è ormai vicina al 40%.
Nonostante l’ennesimo bilancio negativo, si intravedono segnali di miglioramento: nei prossimi anni si
assisterà a un’inversione di tendenza e ad un lento
ripopolamento del tessuto imprenditoriale. Tra il
2015 ed il 2017, secondo le nostre proiezioni – elaborate sulla base dello storico degli andamenti bimestrali - il numero di imprese attive di commercio e
turismo tornerà ad aumentare.
Commercio
Durante il 2014 si è assistito al proseguimento
del trend negativo, con un saldo tra aperture e chiusure negativo di 104 imprese. A trascinare in rosso
il bilancio è il commercio al dettaglio in sede fissa,
in profonda sofferenza: durante l’anno le chiusure
(234) sono state quasi il doppio delle aperture (130).
Positivo, invece il saldo delle imprese su area pubblica: banchi e bancarelle registrano un incremento
di 14 attività. La crisi dei negozi tradizionali investe
più o meno tutti i comparti: saldi negativi sia per
gli esercizi specializzati in prodotti alimentari (-27)
che in No Food (-91). In particolare, continuano le
difficoltà del reparto moda: oltre 1 chiusura su 4 è di
un negozio di abbigliamento, tessili o accessori.
16
Turismo
Anche per il turismo il 2014 è stato un altro
anno da dimenticare. Il settore, che riunisce le attività dell’alloggio, della ristorazione e del servizio
bar, perde complessivamente 32 imprese, risultato
di 71 nuove aperture e 103 chiusure.
Lo scenario: rinasce il servizio di vicinato
“alimentare”, boom dei servizi e dell’e-Commerce
La crisi del mercato interno è in fase di esaurimento, ma sarà difficile tornare rapidamente ai livelli di consumi delle famiglie precedenti alla crisi:
tra il 2015 e il 2017 i consumi finali nazionali saliranno dell’1,8%, contro un calo registrato, tra il
2012 e il 2014, del 5,8%.
Alcuni dei mutamenti intervenuti durante la fase
peggiore della recessione sembrano essere ormai
strutturali: è il caso della spesa degli italiani, che si
indirizzerà sempre di più ai servizi e agli acquisti via
web. Soprattutto per quanto riguarda l’e-Commerce: nell’ipotesi di mantenimento dei trend recenti,
si stima che nel 2017 la maggioranza dei navigatori
acquisterà prodotti e/o servizi online.
Commercio
Nei prossimi anni le imprese del commercio al
dettaglio torneranno ad aumentare, dopo anni di
saldi negativi. La crescita non sarà però omogenea.
Aumenteranno soprattutto le forme di commercio
alternative al negozio tradizionale E-COMMERCE
e commercio ambulante.
Una crescita minore investirà anche il settore del
commercio alimentare. Per quanto riguarda i settori
in ‘rosso’, in generale, assisteremo al proseguimento
Tab.1: saldi tra aperture e chiusure di imprese.
Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo
Tab. 3: saldi tra aperture e chiusure di imprese nel commercio al dettaglio – anno 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo
Tab. 4: saldi tra aperture e chiusure di imprese nel commercio al dettaglio IN SEDE FISSA – anno 2014. Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo
Tab. 5: saldi tra aperture e chiusure di imprese nel turismo – anno 2014.
della crisi degli esercizi non specializzati. Male anche gli specializzati in prodotti per uso domestico
e perdite previste pure per lo specializzato in abbigliamento e calzature.
Turismo
Decisamente più favorevoli le previsioni per il
turismo, un settore su cui puntare: dati di crescita complessiva da oggi al 2017 in particolare per la
somministrazione e per la ricettività con un incremento ipotizzabile dell’1,8%.
Confesercenti: “Futuro è di chi sa innovare, gli
imprenditori non temano il web. Serve più sostegno alla formazione”
“Le nostre previsioni, elaborate sulla base dell’analisi degli andamenti recenti, suggeriscono per i prossimi due anni uno scenario di progressivo, seppure
Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Confesercenti su Commercio e Turismo
lento, “ripopolamento delle imprese”. A sopravvivere,
però, sarà solo l’impresa che saprà cogliere i mutamenti del mercato interno. L’influenza dei progressi
tecnologici sui nostri settori, ormai, non può più essere negata. L’ondata di innovazione non va contrastata, ma cavalcata. In primo luogo liberandosi dell’idea
che possa spazzare via i nostri settori: gli esercizi di
vicinato rimarranno, e per alcune tipologie forse saranno ancora più diffusi di oggi”. “Gli imprenditori,
però dovranno avere requisiti culturali e conoscitivi di
cui, oggi, spesso non si dispone. Per questo dobbiamo
concentrarci sulla preparazione: chi ha responsabilità
di Governo ai vari livelli, deve intervenire per garantire un maggior sostegno alla formazione imprenditoriale, con l’obiettivo di introdurre modelli culturali
moderni e creare una classe di imprenditori in grado
di rispondere alle sfide di oggi”. • GBP
17
cronaca commerciale Sassari
Cambiamo le date
d’inizio Saldi
È la richiesta
della Confesercenti di Sassari e dei Commercianti
S
i è svolta all’Hotel Vittorio Emanuele II a
Sassari, la seconda tappa che la Confesercenti Regionale ha promosso per raccogliere i pareri dei commercianti sul tema
dei saldi, per elaborare poi una proposta da
presentare alla Regione, che sia espressione di tutto
il mondo imprenditoriale dell’Associazione.
Il risultato è stato che se abolirli sarebbe autolesionismo, lasciare tutto uguale sarebbe inutile.
I commercianti si sono interrogati sul futuro di questa pratica consolidata e hanno lanciato una proposta in tre punti per ridare senso e sostanza agli operatori del commercio cittadino:
18
• spostare la data di inizio dei saldi, soprattutto
quelli invernali, perché troppo a ridosso del periodo
delle festività di fine anno
• la richiesta al Comune di esercitare maggiore
controllo per far fronte alla deregulation, una delle
cause principali che, secondo la denuncia di Confesercenti, avrebbe contribuito al fallimento dei saldi
• attivazione da parte del Comune di inziative per
rivitalizzare il centro
Che la stagione dei ribassi, quest’anno, non sarebbe
stata particolarmente brillante, lo avevano intuito in
tanti e la riprova è arrivata nei giorni scorsi, quando, scorrendo fra i risultati, è emerso che c’è stato
19
cronaca commerciale Sassari
un ulteriore calo del 10 per cento rispetto all’anno
scorso indicato dai commercianti: l’anno peggiore
di sempre.
Abbiamo sentito un campione rappresentativo
di associati del settore moda da cui è emerso che
il 65,30 per cento degli intervistati ha chiesto che
venga spostato almeno di un mese l’inizio dei saldi
invernali non a ridosso delle feste natalizie ma tra il
1 e il 15 febbraio.
“La liberalizzazione avvantaggia le realtà più grosse
e consolidate - ha spiegato infatti il Presidente Provinciale della Confesercenti Sassari, Antonio Canu
- occorre invece rimanere all’interno di periodi
fissi, ma spostando la data per ridare senso ai
saldi e consentire, come è sempre stato, al commerciante di svuotare il magazzino e al consumatore di poter contare su un’occasione”.
La deregulation è un altro problema non da poco,
specie per chi ha sempre rispettato regole e convenzioni e si trova a fare i conti con colleghi che, al contrario, preferiscono imboccare le vie brevi in barba a
leggi e regolamenti: “La sanzione deve essere certa
- ha ribadito con fermezza il Presidente Regionale
Marco Sulis - i commercianti che non rispettano
le regole devono ricordare che c’è una multa di
1000 euro al giorno e i Comuni devono vigilare
per individuare i responsabili e sanzionarli”.
Alessio Marras, assessore alle Attività produttive del Comune, ritiene che i saldi debbano essere
ripensati e che forse è arrivato il momento di sperimentare formule nuove come l’orario articolato:
“Pur non toccando la domenica - dice Marras che è sacra per tutti, si può pensare di allineare,
magari qualche giorno la settimana, gli orari di
apertura con i rientri negli uffici”.
Marras ha anche invitato i commercianti a valutare
l’opportunità offerta dai Poic (progetti operativi di
imprenditorialità comunale), di recente approvazione, che certo non è la soluzione, ma potrebbe fare la
propria parte.
Una proposta arriva direttamente dai commercianti, che propongono di promuovere due volte al mese,
nel periodo estivo, uno shopping sotto le stelle per
intercettare flussi turistici importanti presenti in
quel periodo nel nostro territorio. •
20
?
cronaca commerciale Sassari
La sofferenza degli imprenditori
nel cuore di Confesercenti
Il nostro impegno contro le difficoltà
L’
andamento dell’economia e l’instabile cambiamento delle situazioni economiche, conducono
le persone a dover affrontare scelte sempre più
impegnative. E mentre il posto fisso diventa
sempre più un’utopia, il passaggio da una condizione lavorativa ad un’altra, la disoccupazione, la situazione
di crisi o persino la chiusura della propria azienda, la crisi
economica che non sembra diminuire, anzi cresce di intensità
in una spirale di cui non si vede la fine, la persona necessità di
una vera e propria riprogettazione del sé.
Tutto ciò che le persone avevano raggiunto viene messo in discussione e la perdita di stabilità economica viene ad essere
spesso devastante. Gli imprenditori sono investiti di pesanti
responsabilità e il proprio fallimento personale è indissolubilmente legato alla perdita di lavoro dei propri dipendenti e di
eventuali fornitori, non è un fallimento solo economico, spesso viene vissuto come un fallimento personale caratterizzato
da sensi di colpa dovuti ad una incapacità a gestire la situazione, perdita di status, senso di impotenza ed oppressione che,
in casi estremi, possono sfociare in disturbi del comportamento, aggressività e atti estremi di suicidio.
L’impatto derivante dalla cessazione dell’attività aziendale ha
quindi ripercussioni a più livelli: personale, familiare, collettivo e sociale che deve provvedere a costi sempre più ingenti.
Sono sempre più numerosi gli imprenditori che si rivolgono
all’ associazione confessando il loro forte disagio psicologico, la loro fatica sempre maggiore a resistere, perché, anche
se gli imprenditori sono portati per natura e per abitudine ad
affrontare le sfide e a confrontarci quotidianamente con problemi e difficoltà, è la perdita di una speranza nel futuro che
fa vedere tutto grigio e scoraggia anche i più forti. E’ una vera
emergenza. Il delicato periodo che stiamo attraversando ci
spinge quindi con maggior determinazione e urgenza verso
una linea d’azione comune. Alla luce di tutto questo, occorre
intervenire e combattere il disorientamento individuale attraverso la diffusione di una cultura di accompagnamento e
sostegno alla persona.Questa crisi è una tempesta sociale perché al dramma economico si aggiungono la difficoltà culturali
della società, una crisi di valori, una crisi educativa (genitori/
figli, scuola, sport), per affrontare questo occorre equilibrio,
motivazione, capacità di adattamento.
La solitudine dell’imprenditore o del genitore è un disagio
emotivo che blocca potenzialità, iniziative e speranze nel futuro. Per tutte queste ragioni, pur nella povertà di mezzi di
cui disponiamo, abbiamo fortemente voluto organizzare un
incontro per lanciare un messaggio agli imprenditori: la Confesercenti c’è, la Confesercenti, per quanto possibile è al loro
fianco. Abbiamo un grande potenziale di umanità, professionalità, competenze che mettiamo al servizio delle imprese per
sostenerle nel portare avanti il loro delicato lavoro.
Da sempre la Confesercenti ha dimostrato una grande sensibilità in questo senso, sia con l’ “S.O.S. usura” che da anni
contribuisce a prevenire il fenomeno dell’usura molto appetibile in tempi come i nostri, sia con “Parla Impresa”, un canale
diretto tra l’associazione e gli imprenditori, una piazza virtuale dedicata alle imprese.
Nuova convenzione Confesercenti Sassari
Lunedì 4 Maggio, a Sassari, alle ore 19,30, presso l’Hotel Vittorio Emanuele, sono state presentate due importanti iniziative
nate dalla collaborazione tra la Confesercenti Sassari – Gallura e l’Associazione Happy Coaching and Counseling:
- Sportello di Ascolto
- Attività di Formazione
L’Associazione Happy Coaching and Counseling nasce a Sassari grazie all’idea di alcuni Counselor e Coach con l’intento
di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone.
Lo sportello di ascolto verrà attivato in via sperimentale per la
durata di 3 mesi, per 2 sere a settimana, il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 con l’obiettivo di rendere disponibili dei coach dell’associazione per l’ascolto degli utenti della
Confesercenti. L’ascolto è uno degli strumenti che il coach utilizza per accompagnare la persona nel suo percorso di crescita
e cambiamento.
Il Coaching è una relazione di aiuto alla persona che desidera mettere ordine, trovare equilibrio o migliorare la propria
vita personale o professionale, con metodologie “orientate al
risultato”.
Il Coaching in azienda si pone come valido strumento per
l’imprenditore in tutte quelle situazioni di difficoltà che impediscono il raggiungimento degli obiettivi.
Durante l’incontro l’associazione ha presentato appositi corsi
di formazione su tematiche aziendali o per il benessere personale, di sicuro interesse per gli imprenditori quali, ad esempio:
Pianificazione e raggiungimento degli obiettivi, la gestione efficace del tempo, Comunicazione efficace etc. •
Chiunque fosse interessato può contattarci ai numeri
0792 592041 - 0792 54127
21
le
virgolette
”
Gigi Pambira
Presidente del Club Camperisti Sardi
www.camperistisardi.it
Una regione al sole
Club Camperisti Sardi:
“Il turismo del futuro viaggia sulle ruote di un camper”
I
Il turismo itinerante. Un affare da tre miliardi
di euro, con 5,7 milioni di turisti en plein air
italiani ed esteri in tutta Italia. Se si valuta poi
quanto generato dalle aree di sosta al di fuori
dei campeggi (aree attrezzate, punti di sosta
o camper service), il valore è quasi di 1,1 miliardi di
euro, pari al 40% del fatturato totale.
Per quanto riguarda i pernottamenti, sono i campeggi
a registrare il maggior numero di presenze (60%), rispetto alla sosta al di fuori dei campeggi (40%).
Un altro vantaggio è rappresentato dalla libertà di
viaggiare insieme ai propri animali domestici: il 44%
degli amanti del camper style, infatti, non deve rinunciare ad andare in vacanza senza il proprio amico a
quattro zampe. Per la Sardegna una vera e propria occasione da cogliere al volo per il futuro.
Ce lo racconta Gigi Pambira, presidente del Club
Camperisti Sardi (www.camperistisardi.it), un’associazione Onlus nata nel 2011, che in pochi anni da 30
è arrivata a 700 nuclei familiari iscritti per un totale di
2300 persone: “Il turismo itinerante è un turismo diverso, che non rientra nei classici schemi della vacanza. Il
camperista è colui che si muove tutto l’anno, che quan-
22
do arriva in una località ci resta dai 20 ai 30 giorni, e
si sposta facilmente da un luogo all’altro se è attratto
da un interesse: un evento, una festa tradizionale, un
luogo rinomato o particolarmente interessante. E come
si può ben capire, ovunque arrivi porta un vantaggio
economico perché comunque farà rifornimento di gasolio e cibo, farà shopping e potrà portare facilmente con
se’ le specialità tradizionali acquistate sul posto, ma anche fare turismo attivo appoggiandosi alle cooperative
del luogo. E si servirà delle attività locali per i pezzi di
ricambio, assistenza e tutto ciò di cui può avere bisogno
un mezzo di questo tipo. Dove si fermano lasciano dai
50 ai cento euro minimo per approvvigionarsi.”
E in un periodo in cui la vacanza in Sardegna è diventata low coast anche in piena estate con al massimo 4/5 giorni di permanenza, spesso chiusi in villaggi turistici, c’è davvero da chiedersi se sia davvero
il caso per i Comuni di perdere questa grande occasione di un turismo che cammina 365 giorni l’anno.
C’è da chiedersi se la Sardegna sia pronta ad catturare
un mercato di nicchia così prezioso e importante che
arricchirebbe di significato anche la tanto decantata
destagionalizzazione.
“La Sardegna piace ed è apprezzata per il suo fascino, ma le strutture che possano accoglierli sono poche
e aperte solo durante l’alta stagione. Sarebbe un bene
per l’economia dei Comuni che si attrezzassero di stalli
per accogliere tutto l’anno i camperisti: basta davvero
poco, uno spazio attrezzato per il rifornimento dell’acqua e per lo scarico delle acque grigie e nere. Niente più.
Sanluri è l’esempio di come un Comune possa diventare accogliente e sfruttare appieno questa opportunità,
ha infatti fatto realizzare 8 stalli comunali aperti tutto
l’anno. Si sta realizzando una cosa analoga a Marrubiu. Con un piccolo investimento si può ottenere un
buon ritorno per l’economia locale. Lo ha capito anche
qualche agriturismo del centro Sardegna, che offre uno
stallo gratuito nel proprio terreno a patto che si mangi
là o si acquistino i propri prodotti.”
Di contro ci sono invece Comuni che multano i camper in sosta nei parcheggi delle auto, dimenticando
che il camper per il codice della strada è equiparato
ad un auto, a patto che non apra il tendalino. Certo
gli incivili ci sono sempre, ma è capitato spesso che
l’associazione Camperisti Sardi si sia dovuta attivare a
difesa perché venissero annullate multe ingiuste.
E il bigliettino da visita per il Comune che commette
certi errori non è certo dei migliori in termini di accoglienza.
“Si pensi che in Francia ogni Comune ha gli stalli, non
per nulla è considerata la patria dei camperisti. Hanno
capito che l’indotto portato dal turismo attivo è davvero importante: e tengono aperte le porte delle cantine,
dei caseifici e di tutte le specialità che ogni località offre
per far degustare e vendere i propri prodotti. Il camperista, al contrario di quello che si pensa, non è un
turista povero, ma un turista che vuole vivere la propria vacanza in libertà. Per acquistare un buon camper
di seconda mano ci vogliono almeno 30mila euro, uno
nuovo 50mila, ma in fiera a Parma è stato chiuso un
accordo per un camper di 300mila euro. Buona parte
dei camperisti sono pensionati attivi che girano il mondo scegliendo le migliori località per svernare, ma anche i giovani si stanno appassionando ed è sicuramente
un mercato in crescita. E dove si fermano spendono.”
Certo c’è da fare i conti anche con i trasporti che non
avvantaggiano certo la Sardegna: un camper di sette
metri con due persone nella tratta Cagliari/Civitavecchia per i residenti viene a costare minimo 400 euro e
per i non residenti si arriva anche a 1.000 euro in alta
stagione. Eppure la richiesta è tanta.
La Sardegna è il luogo ideale per chi viaggia in camper:
paesaggi sempre diversi, dalla montagna più aspra al
mare più azzurro, ricchezza di monumenti e tradizioni, un’Isola che può essere vissuta davvero tutto l’anno. E per renderla accogliente al turista itinerante ci
vogliono davvero poche risorse.
Un passo avanti è già stato fatto con la Legge Regionale n°8 approvata il 23 aprile scorso, in cui all’art. 29
si danno finalmente “Disposizioni in materia di aree
per la sosta di autocaravan e caravan” riconoscendo
l’importanza di questa tipologia di turismo. Ora tocca
ai Comuni e alle attività produttive del territorio attivarsi, affinchè la Sardegna diventi la patria italiana dei
camperisti. Oltre al sito web www.camperistisardi.it
è possibile avere tante informazioni sulle attività del
Club anche la pagina Facebook Camperisti Sardi che
conta oltre 3000 simpatizzanti e sostenitori. Inoltre è
attiva la App per cellulari, smartphone e tablet (piattaforma android e ios) scaricabile gratuitamente digitando su playstore o su apple “Camperisti Sardi”. •
23
*
l’asterisco
l’asterisco
la parola all’esperto
la parola all’esperto
Vendite sottocosto: chiarimenti
Noleggio con conducente: regolamenti comunali su tariffe esposte
“Sono pervenute, presso le nostre sedi, numerose richieste di chiarimento in ordine alla vigente
disciplina in materia di vendite sottocosto di cui al DPR n. 218/201 e ss. modificazioni,
soprattutto in relazione...”
“Numerosi associati, operatori NCC, ci chiedono chiarimenti sui regolamenti comunali, in particolare
in relazione alla richiesta di determinazione delle tariffe e all’esposizione di un tariffario all’interno
dell’autovettura.”
Risponde
Milena Zara,
coordinatrice regionale Assotabaccai
Risponde
Gian Battista Piana,
direttore regionale Confesercenti
S
N
ono pervenute, presso le nostre sedi, numerose
richieste di chiarimento in ordine alla vigente disciplina in materia di vendite sottocosto di cui al
DPR n. 218/201 e ss. modificazioni, soprattutto in
relazione alla corretta interpretazione degli artt.
1 e 2 per la parte in cui si stabilisce l’obbligo di rispettare
l’intervallo minimo di 20 giorni tra due vendite sottocosto.
La Federnoleggio Confesercenti ha riscontrato che nu-
Sulla questione si è espresso recentemente il Ministero
dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 145830 del
14.8.2014 nella quale è stata confermata la facoltà, per gli
esercenti interessati, di eseguire la prima vendita sottocosto dell’anno senza osservare necessariamente la decorrenza dell’intervallo minimo di venti giorni rispetto all’ultima vendita sottocosto (prevista come è noto al comma 5
del citato art. 1 DPR 218/01). Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora una vendita sottocosto svoltasi durante il
mese di dicembre abbia termine il giorno 31, sarà legittimo
iniziare la nuova vendita sottocosto il 1° gennaio dell’anno
successivo, facoltà, invece, non riconosciuta in caso di due
vendite sottocosto infrannuali.
Nella stessa risoluzione è anche stato ribadito che lo stesso
intervallo minimo di venti giorni non trova applicazione nei casi di eventuale vendita sottocosto eseguita in via
straordinaria per una delle circostanze speciali, espressamente elencate al comma 2 del citato art. 2 DPR 218/01,
vale a dire in particolare:
- ricorrenza almeno quinquennale della data di apertura
dell’esercizio interessato, o di inizio della sua partecipazione al gruppo commerciale di appartenenza;
- apertura con inaugurazione di una nuova attività commerciale;
. avvenuta ristrutturazione totale dei locali dell’esercizio,
anche quando i relativi lavori siano stati preceduti dalla
vendita delle merci in liquidazione;
- modifica ed integrazione dell’insegna d’esercizio, tali da
24
umerosi associati, operatori NCC, ci chiedono chiarimenti sui regolamenti comunali, in
particolare in relazione alla richiesta di determinazione delle tariffe e all’esposizione di un
tariffario all’interno dell’autovettura.
variarne in modo significativo l’elemento caratterizzante.
Fermo restando che un mero restyling grafico del marchio
non sarà tale da incidere sul carattere individuante dell’insegna, dunque è insufficiente a legittimare vendite sottocosto extra ordinem.
Naturalmente ne consegue che l’eventuale vendita sottocosto indetta dall’esercente in via d’eccezione al ricorrere
delle condizioni sopra elencate, se effettuata “in più” rispetto al tetto delle tre vendite sottocosto annuali, non dovrà
parimenti soggiacere al predetto intervallo di venti giorni
tra le due vendite consecutive (v. come sopra Circolare MAP
2001, n. 3528/C, punto 4.1). •
merosi Comuni, all’interno dei regolamenti per l’esercizio
del servizio di noleggio autovetture con conducente, hanno previsto che i titolari di autorizzazione per il servizio
di NCC, debbano depositare, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presso l’ufficio comunale competente, la tariffa chilometrica minima e massima e che le tariffe debbano essere esposte in maniera leggibile all’interno dell’autoveicolo.
Questa diposizione deriva da un’inesatta interpretazione
da parte degli uffici comunali, delle direttive regionali
sulla determinazione dei criteri per la redazione dei regolamenti in materia. Riteniamo pertanto opportuno fare
chiarezza: i Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge
regionale e dalla legge nazionale, approvano i regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi di trasporto pubblico
non di linea, i quali disciplinano i criteri per la determinazione delle tariffe, ma non le tariffe con l’indicazione di
un importo minimo e massimo a chilometro. La normativa infatti, sancisce espressamente che “il corrispettivo
del trasporto per il servizio di Noleggio con Conducente è
direttamente concordato tra l’utenza e il vettore”. Il Ministero dei Trasporti, ha chiarito che “ai fini del calcolo delle
tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi,
le tasse di transito, l’aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso, e che
“il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio
con conducente è ripartibile in quattro componenti: costi proporzionali della percorrenza; costo del personale di
guida; costo per la disponibilità del veicolo; spese di struttura. Appare chiaro pertanto che, a differenza del servi-
zio di taxi che può prevedere un tariffario basato solo sui
chilometri e le distanze percorse, il servizio NCC non può
essere calcolato solo su base chilometrica in quanto, come
sopra esposto, per la determinazione delle tariffe devono
essere prese in considerazione diverse componenti. Questa modalità di determinazione fa sì che per il servizio di
NCC non possa essere determinato un preciso tariffario
che preveda tutte le casistiche che potrebbero verificarsi
tra “l’utenza e il vettore”. Per le motivazioni sopraesposte,
deve ritenersi che all’interno dell’auto non debba essere
esposto alcun documento indicante le tariffe. Si precisa
poi che, nella redazione dei regolamenti, dovrebbe essere
tenuto conto del fatto che il cliente potrebbe non essere
la persona o le persone che vengono trasportate, ma un’agenzia viaggi o un tour operator. In conclusione i Comuni
devono dare le indicazioni sui criteri per la determinazione delle tariffe minime e massime di esercizio secondo la
legge regionale, ma non possono richiedere agli operatori la comunicazione delle tariffe e tantomeno che queste
ultime vengano esposte all’interno delle autovetture. La
Federnoleggio Confesercenti ha richiesto un intervento da
parte dell’Assessorato Regionale ai Trasporti per far si che
venga fornita un’interpretazione chiara della normativa e
vengano forniti ai Comuni gli opportuni chiarimenti. •
25
*
nuove oppurtunità per il lavoro
nuove oppurtunità per il lavoro
subordinati che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione. La NASpI, che sostituisce ASpI e
mini-ASpI, fa riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° maggio ed è destinata ai lavoratori
dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Numero speciale Jobs Act:
pubblicati in Gazzetta Ufficiale
i primi due Decreti
Riordino degli ammortizzatori sociali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, è sta-
to pubblicato il HYPERLINK “http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/03/22-2015-Naspi.
pdf” \t “_blank” Decreto Legislativo, n.22 del 4 marzo
2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Vi alleghiamo testo del Dlgs. Tale
provvedimento, oltre a disciplinare la NASpI prevede
la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, e l’ASDI, l’assegno di
disoccupazione per i lavoratori che abbiano terminato
la fruizione della NASpI e si trovino in una situazione
economica di bisogno.
NASPI
Campo di applicazione
Il D.lgs. n. 22/2015 stabilisce che a decorrere dal
1° maggio 2015 sarà istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti una indennità mensile di disoccupazione con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito a tutti i lavoratori
26
Requisiti
Per ottenere il beneficio il lavoratore che abbia
perduto il lavoro involontariamente deve presentare
congiuntamente i seguenti requisiti:
• trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1,
co.2, del D.lgs. n. 181/2000;
• avere almeno 13 settimane di contribuzione nei
quattro anni precedenti allo stato di disoccupazione;
• avere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere
dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti lo
stato di disoccupazione.
Con il nuovo decreto si amplia l’arco di riferimento temporale e si riduce notevolmente il numero di
settimane di contribuzione richiesto che passa da 52
settimane in due anni a 13 settimane in 4 anni. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
Calcolo e misura dell’indennità
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33. Nel caso in cui la retribuzione mensile nel 2015 risulta essere pari o inferiore a 1.195€ mensili, l’indennità corrisposta mensilmente è pari al 75% della retribuzione mensile. Nel
caso in cui la retribuzione mensile superi l’importo
dei 1.195€ mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione con l’aggiunta di una somma pari al 25%
del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195€. L’indennità da corrispondere nel 2015,
tuttavia, non può essere maggiore di 1.300€ mensi-
li. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere
dal primo giorno del quarto mese di fruizione e non è
soggetta al prelievo contributivo di cui all’art. 26 della
legge n. 41/1986.
Con riferimento all’ASpI, invece, si applicava una riduzione del 15%, dopo i primi 6 mesi di fruizione, seguita da un’ulteriore riduzione del 15% dopo il 12°
mese di fruizione.
Durata
L’erogazione dell’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione versate degli ultimi 4 anni.
I periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione non sono
computati per il calcolo della durata del beneficio. Per
gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un
massimo di 78 settimane.
Domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS entro
68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Condizionalità
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale preposti dai Servizi competenti ai sensi
dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 181/2000.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore beneficiario dell’indennità può richiederne la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che
gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, come
incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di
una quota di capitale sociale di una cooperativa caratterizzata da un rapporto mutualistico avente a oggetto
la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Con l’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI il beneficiario non ha diritto alla contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.
Per ricevere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione il lavoratore deve presentare all’INPS, a pena
di decadenza, la domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla
data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Qualora il lavoratore instauri un
rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza
del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dell’indennità deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta, tranne nel caso in cui il rapporto di
lavoro subordinato sia stato instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota
di capitale sociale.
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
La NASpI decade qualora il lavoratore instauri un
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale
sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto di
lavoro non sia superiore a sei mesi. Qualora, invece, il
reddito annuale previsto sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore continua a ricevere l’indennità, ridotta di un importo pari
all’80% del reddito previsto, a patto che instauri il rapporto di lavoro con un datore di lavoro nuovo rispetto a quello con cui è cessata l’attività da cui è susseguita l’erogazione della NASpI. Il lavoratore che cessi uno
dei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di
cui è titolare a seguito di licenziamento, dimissioni
per giusta causa, o di risoluzione consensuale ai sensi
dell’art. 7 della L.n. 604/1990 ha diritto a ricevere l’indennità ridotta di un importo pari all’80% del reddito
previsto. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, a seguito della quale riceva un reddito inferiore a quello
necessario per la conservazione dello stato di disoccupazione, riceve la NASpI ridotta di un importo pari
all’80% del reddito previsto.
Decadenza
Il diritto a ricevere la NASpI decade, oltre a seguito dell’inottemperanza agli obblighi di partecipazione
27
nuove oppurtunità per il lavoro
alle azioni di politica attiva, anche con:
• la perdita dello stato di disoccupazione;
• l’inizio di un’attività lavorativa subordinata senza
aver provveduto a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o dalla cessazione di due
o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7 della L.n. 604/1996;
• inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato
all’INPS il reddito annuo previsto;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
NASpI.
DIS-COLL
Tra le novità più significative introdotte dal decreto vi è la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione
destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa e/o a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Anche per questo beneficio è prevista l’erogazione in via sperimentale per tutto il 2015 e
con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La fruizione dell’assegno è riconosciuta ai lavoratori che presentino i seguenti requisiti:
• siano in stato di disoccupazione di cui all’art. 1 del
D.lgs. 181/2000;
• possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione
nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente la perdita del lavoro;
• possano far valere un mese di contribuzione o un
rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad
un mese e che abbia originato un reddito almeno pari
alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di
un mese di contribuzione, sempre nell’anno ci cui si
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verifica la perdita di lavoro. Anche nel caso della DISCOLL, nel caso in cui la retribuzione mensile nel 2015
risulti essere pari o inferiore a 1.195€ mensili, l’indennità corrisposta mensilmente è pari al 75% della retribuzione. Nel caso in cui la retribuzione mensile superi
tale importo, l’indennità è pari al 75% della retribuzione con l’aggiunta di una somma pari al 25% del
differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di
1.195€ mensili. In ogni caso l’importo dell’indennità
non può eccedere i 1.300 € mensili nel 2015. La DISCOLL, che si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla
metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. L’erogazione della DIS-COLL non può superare la
durata massima di sei mesi ed è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa
e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai Servizi competenti di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. 181/2000. La domanda della DIS-COLL è presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
ASDI
Con decorrenza dal 1 maggio 2015 e in via sperimentale per tutto il 2015, il decreto prevede un assegno di disoccupazione, chiamato ASDI, per i lavoratori che abbiano terminato la fruizione della NASpI e si
trovino in una situazione economica di bisogno, valutata in termini di ISEE.
Nel primo anno di applicazione tale beneficio sarà prioritariamente riservato ai lavoratori con nuclei familiari composti da minorenni e a coloro in età vicina al
pensionamento.
Il sussidio, erogato mensilmente e per una durata massima di sei mesi, è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI percepita, incrementato per gli eventuali carichi di famiglia del lavoratore.
La corresponsione dell’ASDI è vincolata all’adesione
ad un progetto personalizzato redatto dai competenti
nuove oppurtunità per il lavoro
servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in
termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione,
accettazione di adeguate proposte di lavoro.
Nuovo Contratto di Lavoro
a Tutele Crescenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, è sta-
to pubblicato il HYPERLINK “http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/03/23-2015-Tutele-Crescenti.pdf” \t “_blank”Decreto Legislativo n.
23 del 4 marzo 2015, con le disposizioni in materia
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il D.lgs si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo. La disciplina del d.lgs. 23/2015 si applica anche nei casi in
cui i contratti a tempo determinato o di apprendistato siano convertiti in contratto a tempo indeterminato, successivamente all’entrata in vigore del decreto,
e nel caso in cui si raggiungano i requisiti dimensionali ex art. 18 della Legge n. 300/1970, in conseguenza della assunzioni a tempo indeterminato avvenute
successivamente al 7 marzo. In quest’ultima ipotesi il
licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.
Licenziamento discriminatorio,
nullo e intimato in forma orale
Per il lavoratore che sia stato vittima di licenziamento discriminatorio, nullo e intimatogli oralmente è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e il
risarcimento del danno subito mediante un’indennità non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente
al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, ossia quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Nel caso in cui il lavoratore non riprenda
servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di la-
voro il rapporto si intende risolto. Fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, in luogo della reintegrazione il lavoratore può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non assoggettata a
contribuzione previdenziale. Il lavoratore deve richiedere l’indennità entro 30 giorni dalla comunicazione
del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di
lavoro a riprendere servizio. Tale disciplina si applica
anche al lavoratore vittima del licenziamento intimato per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica.
Licenziamento per giustificato motivo
e giusta causa
Nei casi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità pari a 2 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del TFR per ogni anno di servizio comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Il d.lgs. precisa che esclusivamente nelle
ipotesi di licenziamento soggettivo o per giusta causa
in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore è
prevista la reintegrazione oltre all’indennità risarcitoria che non può essere superiore a 12 mensilità.
L’indennità risarcitoria è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, ossia quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché l’aliunde
percipiendum, vale a dire quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Anche qui il regime previsto dal nuovo decreto resta immutato rispetto a quello della Riforma Fornero.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in
29
nuove oppurtunità per il lavoro
luogo della reintegrazione il lavoratore può richiedere
un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Licenziamento affetto da vizi formali e procedurali
caso in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione ai sensi dell’art.
2 della Legge n. 604/1996 o della procedura relativa
alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 della Legge
n. 300/1970, il datore di lavoro è tenuto al versamento
di un’indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Tale
indennità non deve essere, comunque, inferiore a 2
mensilità e non superiore a 12 mensilità.
Revoca del licenziamento
In caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto in esame.
Offerta di conciliazione
Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, una somma esente da imposizione fiscale e
contributiva, pari a una mensilità della retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale. L’importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e non è assoggettato
a contribuzione previdenziale, è erogato mediante assegno circolare e non può essere inferiore a 2 mensilità
né superiore a 18 mensilità. L’accettazione dell’assegno
circolare in una delle sedi protette dove viene offerta la
conciliazione comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche nel caso in cui il
lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori
30
somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
Computo dell’anzianità negli appalti
Si computa tutto il periodo in cui il lavoratore è
stato impiegato nell’attività oggetto di appalto ai fini
del calcolo dell’indennità.
Regole di “computo”
Il decreto contiene alcune regole di “computo”:
• l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle
dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si
computa considerando tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
• per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e gli importi previsti nel licenziamento per
giustificato motivo oggettivo e soggettivo o giusta causa privo degli estremi, nel licenziamento affetto da vizi
formali e procedurali e relativamente all’importo offerto in sede di conciliazione sono riproporzionati e le
frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
Qualora il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali ai sensi dell’art. 18 della Legge n.
300/1970 non si applica la norma sul licenziamento per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui
sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza
del fatto materiale e l’ammontare degli importi previsti è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (quindi da 2 a 6 mensilità).
Anche alle organizzazioni di tendenza si applica la medesima disciplina.
Licenziamento collettivo
Qualora il licenziamento collettivo ex Legge n.
223/1991 sia intimato senza l’osservanza della forma
scritta è prevista la reintegrazione dei lavoratori oltre al risarcimento, come previsto dall’art. 2 del D.lgs. 23/2015. Nel caso di violazione delle procedure o
dei criteri di scelta previsti agli artt. 4 e 5 della Legge n.
223/1991, si applica il regime indennitario. •
nuove oppurtunità per il lavoro
Welfare to Work:
intervento a supporto
del reimpiego dei lavoratori
espulsi dai processi produttivi
della Regione Sardegna
La Regione Sardegna, con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 49/10 del 9/12/2014 ha promosso un intervento finalizzato a supportare il
reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori espulsi dai processi produttivi, sostenendo il
rilancio del tessuto imprenditoriale locale. Le attività messe in campo con questo intervento intendono contribuire a creare una risposta all’attuale quadro di crisi sollecitando la domanda
di lavoro locale attraverso lo strumento incentivante finanziato con risorse dell’Azione di sistema “Welfare to Work”. Il Programma prevede la possibilità di promuovere iniziative a favore
di particolari settori in conclamata difficoltà ma
con potenzialità importanti di ripresa con particolare riferimento ai settori dell’ICT, della Green Economy e dei servizi ausiliari aeroportuali.
Soggetti destinatari
Soggetti residenti nella Regione Sardegna
espulsi dai processi produttivi, considerati lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014 art. 2 punti 4 e 99,
percettori e non di ammortizzatori sociali anche in deroga, ad esclusione dei percettori di ammortizzatori sociali su legislazione ordinaria; e
in particolare:
• ex somministrati già beneficiari di mobilità in
deroga, con indennità scaduta o prossima alla
scadenza;
• espulsi dal mercato del lavoro e operanti nel sistema aeroportuale sardo, già destinatari di specifici accordi sottoscritti in sede istituzionale;
operanti nei servizi ausiliari dei medesimi scali;
• espulsi dal mercato del lavoro e operanti nel
settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Beneficiari
Datori di lavoro che abbiano sede legale e/o
operativa nella Regione Sardegna al momento
dell’ erogazione dell’incentivo e che assumano o
intendano assumere soggetti svantaggiati. Sono
compresi i datori di lavoro che si sono impegnati
o si impegneranno alla assunzione sulla base di
appositi accordi e in particolare:
• operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di ICT,
imprese operanti nei settori innovativi della Green Economy (certificate ISO 14001:2004), imprese che operano nei servizi ausiliari aeroportuali.
Le agenzie di somministrazione possono accedere ai contributi esclusivamente per il personale assunto e utilizzato direttamente dalle
agenzie stesse. Pertanto non sono ammissibili tutte le assunzioni comunicate mediante modello UNISOMM ex D.M. (Ministero del lavoro)
30/10/2007.
I datori di lavoro che intendono richiedere il
contributo devono, inoltre, essere in possesso dei
requisiti da dichiarare ai sensi del D.P.R. n.445,
nell’Allegato 4 di cui all’art. 5.
Descrizione dell’Intervento
Le risorse disponibili sono finalizzate all’erogazione di:
• bonus assunzionale:
a) per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno effettuata da datori di lavoro che abbiano sede nell’ambito dell’Unione Europea e sede operativa e/o legale nella Regione
Sardegna al momento dell’erogazione, è previsto
un incentivo una tantum dell’importo massimo
erogabile di € 8.000,00 lordi (di cui € 5.000,00 a
valere sulle risorse ministeriali);
b) in caso di assunzione a tempo indeterminato
e a tempo parziale inferiore alle 30 ore settimanali, calcolate con riferimento alla proporzione
tra contratto collettivo applicabile e contratto di
lavoro del singolo, il contributo sarà corrisposto
31
nuove oppurtunità per il lavoro
in misura proporzionalmente ridotta rispetto al
numero delle ore;
• dote formativa on the job:
una tantum dell’importo massimo erogabile di €
5.000,00 lordi (di cui € 2.000,00 a valere sulle risorse ministeriali) da erogarsi in favore dei datori
di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art 2.2
dell’avviso, per azioni formative di adattamento
delle competenze (della durata minima di 40 ore)
a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato
dei soggetti destinatari delle azioni di reimpiego.
Per le imprese operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attività di ICT, aziende operanti nei settori
innovativi della Green Economy (certificate ISO
14001:2004), aziende che operano nei servizi ausiliari aeroportuali, sulle quali la regione intende
concentrare l’intervento, gli importi saranno invece definiti secondo il seguente ammontare:
• bonus assunzionale:
per ciascuna assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno effettuata da datori di lavoro che
abbiano sede nell’ambito dell’Unione Europea e
sede operativa e/o legale nella Regione Sardegna
al momento dell’erogazione, è previsto un incentivo una tantum dell’importo massimo erogabile di € 12.500,00 lordi (di cui € 5.000,00 a valere
sulle risorse ministeriali); in caso di assunzione
a tempo indeterminato e a tempo parziale inferiore alle 30 ore settimanali, calcolate con riferimento alla proporzione tra contratto collettivo applicabile e contratto di lavoro del singolo,
il contributo sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto al numero delle ore;
• dote formativa on the job:
una tantum dell’importo massimo erogabile di €
5.000,00 lordi ( di cui € 2.000,00 a valere sulle risorse ministeriali) da erogarsi in favore dei datori
di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art 2.2
dell’Avviso, per azioni formative di adattamento
delle competenze (della durata minima di 40 ore)
a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato
dei soggetti destinatari delle azioni di reimpiego.
32
L’intervento è rivolto ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.2 dell’Avviso,
che abbiano assunto a tempo indeterminato soggetti svantaggiati dal 01/01/2014 al 30/06/2015, o
che intendano assumerli entro il 30/06/2015;
Più precisamente il BANDO prevede che:
• in sede di presentazione delle istanze abbia già
avuto luogo l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro;
oppure che:
• i datori di lavoro dichiarino che intendono assumere entro e non oltre il 30/06/2015 avendo
cura di indicare la data esatta da cui partirà il
contratto di lavoro, avendo già individuato i soggetti svantaggiati da assumere.
I datori di lavoro potranno presentare domanda di ammissione al contributo complessivo
secondo le modalità illustrate nell’avviso. La decorrenza delle assunzioni non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2014.
Il presente avviso consentirà di finanziare
“bonus” e “doti” per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. art. 11).
A tale proposito, si stabilisce che la linea di intervento è caratterizzata da modalità “a sportello”
e, pertanto, anche l’erogazione dei finanziamenti
avverrà secondo tale modalità.
Per le PMI il diritto al contributo decade se i
posti di lavoro creati non sono conservati per almeno 3 anni a partire dalla data in cui sono stati
occupati per la prima volta nella misura indicata
all’art. 10 dell’Avviso.
La partecipazione alla procedura di cui al presente dispositivo comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto
nell’Avviso.
L’Agenzia si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n.445.
nuove oppurtunità per il lavoro
Modalità di presentazione delle domande di
ammissione ai contributi “bonus” e “dote”
Il contributo viene concesso ai datori di lavoro/imprese beneficiari ai fini dell’avviso (cfr. art.
2.2) per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, di
lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento
(UE) n. 651/2014 aventi i requisiti di cui all’art.
2.1.
Modalità di istruttoria ed erogazione degli incentivi
L’Agenzia regionale per il lavoro procederà
alla ricezione e istruttoria delle domande mediante una procedura a “sportello” ossia secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande. A seguito dell’istruttoria delle istanze,
da parte dell’ufficio preposto, l’Agenzia regionale
per il lavoro procederà alla concessione dei contributi alle aziende beneficiarie con determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il
lavoro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferma restando la possibilità, da parte della
Amministrazione stessa, di incrementare le dotazioni finanziarie dell’Avviso, in ragione del numero di domande presentate e delle disponibilità
finanziarie.
Costi ammissibili e regime sanzionatorio
Gli aiuti concessi sotto forma di integrazione salariale, in base al presente avviso e ai sensi
degli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento 651, si intendono volti a ridurre il costo del lavoro. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali. Il contributo pubblico concesso è erogato in
un’unica soluzione e non supera il valore massimo forfetario di € 12.500,00 quale bonus assunzionale per lavoratore e di € 5.000,00 quale dote
formativa on the job per lavoratore, da intendersi
equivalente ad una parte dei costi salariali sostenuti dall’impresa su un periodo di 12 mesi dalla
data di assunzione del lavoratore stesso. In caso
di dimissioni del lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione, l’impresa dovrà restituire l’intero con-
tributo complessivamente ricevuto. In caso di dimissioni tra il 7° e il 12° mese a decorrere dalla
data di assunzione, l’impresa dovrà restituire il
50% del contributo ricevuto; se le dimissioni avvengono dopo i 12 mesi e prima dei tre anni l’impresa dovrà restituire l’importo in misura proporzionalmente ridotta al numero dei mesi di
permanenza del lavoratore sul posto di lavoro.
Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei
primi 6 mesi dall’assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il “bonus” e la relativa “dote” dovrà restituire
entrambi interamente. Nel caso di licenziamento
intimato tra il 7° e il 12° mese a decorrere dalla
data di assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il “bonus” e la relativa “dote” dovrà restituire il 50%
del contributo ricevuto; se il licenziamento viene intimato dopo i 12 mesi e prima dei tre anni
come previsto dall’art. 4 dell’Avviso l’impresa
dovrà restituire l’importo in misura proporzionalmente ridotta al numero dei mesi. Nel caso di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l’impresa che ha percepito
l’aiuto (bonus + dote) dovrà restituire l’importo
in misura proporzionalmente ridotta al numero
dei mesi.
Per l’attuazione del presente avviso sono
previste risorse finanziarie per un ammontare
complessivo pari ad euro 3.080.945,66. Nel caso
di esaurimento delle risorse disponibili, l’Agenzia regionale per il lavoro rappresenterà detta
situazione al governo regionale per l’eventuale incremento dello stanziamento inizialmente
assegnato.
Per maggiori dettagli e scaricare i documenti e allegati vai su HYPERLINK “http://www.regione.sardegna.it” www.regione.sardegna.it nella sezione bandi e HYPERLINK “http://www.
sardegnalavoro.it” www.sardegnalavoro.it nella
sezione Agenda (voce Avvisi). •
33
I BREVI... DAL FISCO
i brevi... dal fisco
i brevi... dal fisco
Obbligo POS da 30 euro, in arrivo pesanti sanzioni.
Ddl all’esame del Senato
Dal 30 giugno 2014, tutti gli esercenti ed i profes-
sionisti hanno l’obbligo di dare la possibilità ai loro
clienti di pagare tramite strumenti di pagamento
elettronici (bancomat, carte di credito), dotandosi
di apposito dispositivo POS (D.Lgs. n. 179/2012).
Finora, però, non tutti i soggetti interessati si sono
dotati di tale dispositivo, anche perché attualmente non sono previste sanzioni per coloro che non si
doteranno del POS. Tuttavia, il Ddl n. 1747 presentato in Senato il 22 gennaio scorso cerca di dare una
soluzione stabilendo una pesante sanzione da 500
euro per chi, dai controlli della Guardia di Finanza
(eseguiti di routine o a seguito di segnalazioni da
parte dei clienti), risulterà sprovvisto del dispositivo
POS. Pagata la sanzione, si hanno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Gdf l’avvenuta installazione. In caso di mancato adeguamento o
di omessa comunicazione, scatta una seconda sanzione pari a 1.000 euro e all’esercente o professionista vengono concessi ulteriori 30 giorni per mettersi
in regola. Se l’esercente o professionista non regolarizza ancora, scatta la sospensione dell’attività professionale o commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia. Per chi, invece,
rispetta l’obbligo di dotazione del dispositivo POS,
è previsto un sistema premiale con una detrazione
fiscale dal reddito imponibile del costo percentuale
di ciascuna transazione eseguita tramite tale strumento di pagamento. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Notifiche Equitalia:
il contenuto della raccomandata deve essere dimostrato
Cassazione, accogliendo un ricorso di un cittadino
ad un provvedimento di fermo amministrativo ha
stabilito, come si legge nella sentenza, che «nel caso
di notifica della cartella di pagamento mediante
l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata
postale, è onere del mittente il plico raccomandato
fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto,
allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il
destinatario contesti il contenuto della busta medesima, principio che non soffre eccezioni in ragione
di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di
collaborazione e buona fede col contribuente». •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Rateazione Equitalia, nuova possibilità per chi è
decaduto a fine 2014
Il
Decreto Milleproroghe, convertito nella Legge
n. 11/2015 in vigore dal 1° marzo, riapre la possibilità di chiedere un nuovo piano di dilazione dei
debiti ad Equitalia per tutti coloro che sono decaduti da un precedente piano di dilazione alla data
del 31.12.2014. Il debitore deve presentare un’istanza ad Equitalia entro il 31 luglio 2015, a prescindere dall’ammontare del debito residuo e senza dover
allegare alcuna documentazione all’istanza. Sul sito
di Equitalia è disponibile un fac simile del modello di domanda. La nuova dilazione potrà avere un
numero massimo di 72 rate. La presentazione dell’istanza preclude nuove azioni esecutive. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Ristrutturazione edilizia:
IVA 10% per gli infissi, ma al netto del valore dei
“beni significativi” tra cui gli infissi
Maggiori tutele per i contribuenti che ricevono Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l’A-
notifiche Equitalia via posta. Dovrà essere infatti il
mittente a dover dimostrare, nel caso di contestazione, che nella busta spedita a mezzo raccomandata è realmente contenuta la cartella di pagamento. Con sentenza dell’11 febbraio 2015 la Corte di
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genzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione su immobili abitativi. In particolare, ha
precisato che l’agevolazione con Iva al 10%, prevista
per i lavori di manutenzione ordinaria e straordina-
ria eseguiti su immobili a prevalente destinazione
abitativa, va calcolata al netto del valore dei “beni
significativi”, tra i quali rientrano gli infissi.
Per l’Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze
29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente
elencati i “beni significativi”, tra i quali, appunto rientrano proprio gli infissi.
Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad
un contratto di cessione di posa in opera o di appalto.
A questi prodotti, quindi, l’aliquota IVA del 10% si
applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi
beni. Il limite del valore va determinato sottraendo
dall’importo complessivo della prestazione, individuato nel corrispettivo dovuto dal committente, il
valore dei “beni significativi”, mentre sia quello delle materie prime e semilavorate sia degli altri beni
necessari per l’esecuzione dei lavori non va determinato autonomamente in quanto confluisce nel valore della manodopera. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
TFR in busta paga, ma da aprile 2015: ecco le regole
È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 65 di ieri 19 marzo 2015 l’atteso decreto attuativo delle norme sul TFR in busta paga introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014),
che ha previsto come periodo oggetto di liquidazione quello che va da marzo 2015 a giugno 2018.
Si tratta del Dpcm n. 29/2015. Il testo di 15 articoli
contiene anche il modello per la richiesta di pagamento mensile che ogni interessato dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare al proprio datore di
lavoro.
Una volta che il datore di lavoro avrà accertato il
possesso dei requisiti del richiedente (tra cui, ad
esempio, un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi), l’erogazione del TFR in busta paga sarà operativa dal mese successivo a quello
della formalizzazione dell’istanza e sino al periodo
di paga in scadenza il 30 giugno 2018 o quello in cui
si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se
antecedente.
Anche se l’opzione verrà esercitata ora, essa avrà efficacia quindi ormai dalla busta paga di aprile 2015.
Non essendo stata fissata una scadenza per l’esercizio dell’opzione, si presume che la scelta possa essere
fatta anche successivamente a questo mese di marzo, fermo restando il termine della validità dell’opzione al 30 giugno 2018.
Resta inteso che la possibilità di chiedere il pagamento mensile del Tfr è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato con anzianità di servizio
di almeno sei mesi. Non sono ammessi i lavoratori
agricoli, le colf, i lavoratori dipendenti per i quali la
legge o il contratto di lavoro prevede l’erogazione
periodica del Tfr oppure l’accantonamento presso
soggetti terzi (per esempio, gli edili), i dipendenti di
aziende in procedure concorsuali o che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o
di aziende che fanno ricorso alla Cigs e/o alla cassa
in deroga in prosecuzione della Cigs (in questo caso,
il divieto opera per le sole unità produttive interessate all’integrazione salariale). •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Reato fiscale: sequestro penale anche per il coniuge
In ipotesi di reati fiscali, è legittimo il sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’immobile formalmente intestato alla moglie
dell’indagato, ove questi ne abbia la “diponibilità”.
Con tale espressione si intende la relazione effettuale dell’indagato con il bene, caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di
proprietà. In pratica, la disponibilità coincide con la
signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle
categorie civilistiche, rispetto alle quali il richiamo
più appropriato sembra essere quello riferito al possesso di cui all’art.1140 c.c..
Di certo, il sequestro penale non può fondarsi sul
mero rapporto di coniugio, essendo sempre necessaria la dimostrazione da parte della Pubblica Accusa della non corrispondenza tra l’intestazione formale del bene e l’effettiva disponibilità dello stesso.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione - Terza Sezione Penale – con la sentenza n. 10194, depositata l’11 marzo scorso. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
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I BREVI... DAL FISCO
i brevi... dal fisco
i brevi... dal fisco
Infortunio e codice della strada
In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo
che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell’attività lavorativa
diretta, comprendendo comportamenti di per sé
non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza. Ne consegue che la violazione di norme
fondamentali del codice della strada può integrare
il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità
tra attività protetta ed evento (esclusa, nella specie,
l’ipotesi infortunio in itinere, atteso che il lavoratore con la propria condotta imprudente, consistita
nell’effettuare un sorpasso in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali aveva provocato uno scontro).
Queste le affermazioni della Corte di Cassazione civile, VI sezione lavoro nell’Ordinanza n. 3292 del
18 Febbraio 2015. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
in quanto, nella fase transitoria, tale disposizione
poteva essere applicato dai Comuni anche ai fini
della Tarsu. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Fatturazione elettronica verso le PA:
obbligo dal 31 marzo
Dal 31 marzo tutte le Amministrazioni dello Sta-
to non potranno più accettare dai propri fornitori
di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure
parzialmente, finché non riceveranno la fattura in
formato elettronico conforme ai requisiti previsti
dal DM 55/2013. Scatta, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. Si ricorda che l’obbligo di fatturazione
elettronica nei confronti delle PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e va assolto attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal MEF e
gestito dall’Agenzia delle Entrate e Sogei; il DM n.
55/2013 ha poi reso operativo quanto stabilito dalla
legge. •
Tarsu sulle superfici produttive,
riduzione proporzionale alla smaltimento in proprio
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Per la Cassazione, la società che ha provveduto in
Fattura elettronica: niente obbligo per gli enti no profit
proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale della Tarsu.
Con sentenza n. 5047/2015 depositata il 13 marzo
2015, la Corte di cassazione ha affermato che alla
società che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale
della Tarsu.
Il contenzioso scaturisce da un accertamento comunale per il periodo 2002-2004 relativo alla Tarsu
sulle superfici che una Spa utilizzava ai fini produttivi. In primo luogo, se il Comune delibera l’assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dal contribuente
ai rifiuti urbani, in base al D.P.R. n. 158/1999, ciò
impone l’applicazione sulla parte variabile della tariffa di una riduzione proporzionale alle quantità di
rifiuti assimilati recuperati.
In base al decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), inoltre, anche se il Comune ha attivato il servizio di raccolta, il contribuente ha «il diritto a una riduzione
tariffaria rispetto alla quantità avviata al recupero»
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In una risposta durante il question time del 12 mar-
zo, in Commissione Finanze alla Camera, è stato
chiarito che per gli enti no profit privi di partita
IVA non vi è alcun obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione. Essendo
esclusi dalla soggettività passiva possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato
cartaceo con indicazione del codice fiscale.
Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica già in vigore dal 6 giugno 2014 verso Ministeri,
agenzie fiscali ed enti previdenziali si applica a tutte
le amministrazioni anche locali dal 31 marzo prossimo. Un altro quesito riguardava la possibilità di
evitare il meccanismo dello split payment per i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica in caso di
maturazione di cospicui crediti IVA ma la risposta
è negativa . •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Reverse charge, rileva il codice attività ATECO 2007
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/E/2015
contenente chiarimenti sul reverse charge, ha individuato puntualmente un elenco di codici attività le
cui prestazioni rientrano nel reverse charge. È infatti
alla tabella Ateco 2007 che si deve fare riferimento
per individuare la tipologia di prestazioni da assoggettare a reverse charge, senza tenere conto dell’attività normalmente svolta dal prestatore, al quale non
è richiesto di appartenere al “settore edile” o delle
“pulizie”. Non è nemmeno richiesto che la prestazione avvenga in forza di un contratto di subappalto. In sostanza, il rinvio ai codici attività è finalizzato ad individuare la tipologia di prestazione e non
l’attività del prestatore. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Falso in bilancio punito fino a 8 anni di reclusione
È stato approvato dal Senato il disegno di legge an-
ticorruzione, che ora passa all’esame della Camera.
Nel testo del Ddl è presente anche una stretta sul
reato di falso in bilancio, grazie alla riscrittura degli
artt. 2621 e 2622 del codice civile.
Le pene per il reato di falso in bilancio sono diversificate per le società quotate e non quotate. In particolare, per le società non quotate la pena base prevista va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5
anni di reclusione, mentre per le società quotate in
Borsa la reclusione va da 3 a 8 anni.
Il delitto è perseguibile d’ufficio, salvo nelle ipotesi
in cui il fatto sia di lieve entità. Sono punibili per
tale reato numerosi soggetti: gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i
liquidatori. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Bonus bebè, decreto attuativo in Gazzetta
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
del 10 aprile 2015 il Dpcm 27 febbraio 2015, che,
in attuazione dell’art. 1, comma 125, della Legge n.
190/205 (Legge di Stabilità 2015), detta le regole e
le condizioni per accedere al bonus bebé. Il bonus
spetta, in particolare, per i figli nati o adottati tra
il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 ed il suo
importo annuale è di 960 o di 1.920 euro, pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese. L’aiuto viene riconosciuto per tutti quei nuclei familiari con
un Isee pari o inferiore a 25mila euro; se l’Isee non
supera i 7mila euro la cifra raddoppia. L’assegno è
corrisposto dall’Inps per tre anni.
La domanda va presentata una volta sola per via telematica secondo modelli che l’Inps deve predisporre
entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del
decreto. La domanda va presentata entro 90 giorni
dalla nascita o dall’adozione. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
Bonus 65% risparmio energetico:
chiarimenti dell’ENEA
L’Enea, l’ente deputato alla promozione delle nuove
tecnologie e l’energia alternativa ha pubblicato nel
proprio sito (www.acs.enea.it) un completo vademecum su tutti i lavori finalizzati al risparmio energetico negli edifici che possono godere della detrazione del 65% da IRPEF e IRES, ancora per quest’anno.
La lista è stata infatti recentemente aggiornata dalla
Legge di Stabilità 2015 (L. 1902014) e comprende ora
anche dispositivi per la schermatura solare (come
tende da sole esterne), le chiusure oscuranti (UNI
EN 13659) e impianti di riscaldamento con generatori di calore a biomassa (come le stufe a pellet).
Su un punto dubbio di queste novità l’Enea fornisce
il proprio parere affermando che dovrebbero essere
agevolabili non solo le sostituzioni di questo tipo di
impianti ma anche le nuove installazioni, ma non
su costruzioni nuove bensì su edifici “già esistenti”.
Resta ancora incerta invece la possibilità di godere
della detrazione in caso di installazione di prodotti assimilati alle tende da sole, come persiane, tapparelle e scuri che fanno parte della stessa norma
tecnica europea, ma che prima della Legge di Stabilità erano ammessi in detrazione solo se sostituiti
simultaneamente ai serramenti. •
Fonte: il sole 24 ore/Fisco e Tasse
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infonews
a cura di Gian Battista Piana
Aggiornamenti sulle Indicazione della presenza di allergeni negli alimenti somministrati o venduti sfusi.
Recentemente il Ministero della Salute ha reso pubblica sul sito istituzionale, una nota della Direzione
Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti
diretta al Ministero dello Sviluppo Economico ed
agli Assessorati alla sanità delle Regioni, recante alcune importanti novità inerenti l’indicazione della
presenza degli allergeni negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi. Come è noto, infatti, per
gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale
senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su
richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria dal 13 dicembre scorso,
l’indicazione dei cosiddetti “allergeni”. Ad oggi siamo comunque in attesa, come già specificato in un
nostro articolo nel precedente numero di CONFESERCENTI informa, di un apposito provvedimento del MISE che fornisca le specifiche disposizioni
concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli
allergeni debbano essere rese disponibili ed eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. In mancanza di tutto questo la sopraccitata
nota del Ministero della Salute, che ricordiamo ancora una volta non ha natura di atto normativo, di
fatto fa conoscere ciò che dovrebbe essere oggetto
dell’atteso DPCM: specifica che chi fornisca cibi
pronti per il consumo all’interno di una struttura
come un ristorante, una mensa, una scuola o un
ospedale, ma anche attraverso un servizio catering
o per mezzo di un veicolo o un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore le informazioni
richieste, che possono essere riportate sul menu, su
appositi registri o cartelli o su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista
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infonews
in modo tale da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. (L’eventuale uso di
sistemi elettronici, però, del tipo “applicazioni per
smartphone”, codici a barre, codice QR, non potrà
essere previsto quale unico mezzo di informazione,
in quanto non facilmente accessibile a tutti.)
In sostanza l’obbligo dell’indicazione degli allergeni potrà considerarsi assolto con l’indicazione da
parte dell’operatore del settore alimentare (OSA),
per iscritto e in maniera chiara e ben visibile, su
menu, registro o cartello, di una dicitura del tipo:
1.“le informazioni circa la presenza di sostanze o di
prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio”
2. “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni
è possibile consultare l’apposita documentazione che
verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”
Quindi il titolare dell’esercizio (OSA) in ciascuna delle ipotesi menzionate dovrà comunque predisporre una documentazione affidabile e consultabile
sia dagli organi di controllo che e dal consumatore
finale, e che dovrà essere nota al personale in servizio
che la sottoscriverà per presa visione e conoscenza.
Quanto alla composizione del documento, la nota
ministeriale spiega che la scelta circa le modalità da
utilizzare per rendere edotto il consumatore circa
la presenza di allergeni nelle singole preparazioni è
rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che potrà
scegliere la soluzione più idonea a seconda dell’organizzazione e dimensione aziendale.
Ad esempio, l’operatore potrà:
stilare una lista degli ingredienti evidenziando la
presenza di allergeni (ricordiamo però che per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari, qualora venduti allo stato di “non preimballati”, non vi è obbligo di indicazione degli ingredienti per singolo prodotto, ma solo nell’ambito
del cosiddetto “cartello unico”, redatto per prodotti
omogenei); • predisporre una tabella che riporti le
14 categorie di allergeni previste dall’allegato II del
Regolamento n. 1169 e che, contestualmente, individui le preparazioni che li contengano; • prevedere
modalità alternative che comunque garantiscano al
consumatore l’informazione corretta.
Ricordiamo comunque che, allo stato attuale,
non è prevista una specifica sanzione per il mancato
adempimento dell’obbligo di indicazione degli allergeni per i piatti somministrati e che pertanto, anche in caso di mancato rispetto delle indicazioni del
Ministero della Salute, le Autorità competenti non
potranno elevare alcuna sanzione. •
Carni: in etichetta Paese di origine e luogo
di provenienza.
È in vigore dal 1° aprile il Regolamento di esecuzio-
ne che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di indicazione
del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni (fresche, refrigerate o congelate) di animali
della specie suina, ovina, caprina e dei volatili. Al
momento, dunque, restano fuori dall’applicazione
della nuova normativa la carne equina, quella cunicola e la carne suina trasformata in salumi. Il Regolamento conferma, in via preliminare, che in ogni
fase della produzione e distribuzione di tali tipologie
di carne gli operatori utilizzano un proprio sistema
di identificazione e di registrazione, tale da assicurare il collegamento tra le carni e l’animale (o il gruppo di animali) da cui sono state ottenute, nonché le
indicazioni in etichetta delle seguenti informazioni:
a) il nome dello Stato membro o del paese terzo
in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come
«Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese
terzo)», conformemente ai criteri seguenti:
1) per la specie suina:
— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del
paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi;
— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80
kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in
cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha
raggiunto i 30 kg;
— nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80
kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in
cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
2) per la specie ovina e caprina:
il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si
è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei
mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo
in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
3) per i volatili:
- il nome dello Stato membro o del paese terzo in
cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto
sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o
del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo
di allevamento dopo che l’animale è stato immesso
all’ingrasso;
b) il nome dello Stato membro o del paese terzo
in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come
«Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»
c) il codice della partita che identifica le carni
fornite al consumatore o alla collettività.
NB: se il predetto periodo di allevamento non sia
stato raggiunto in alcuno dei paesi o Stati di riferimento, la relativa indicazione in etichetta sarà sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE»
oppure, a seconda dei casi, da «Allevati in: vari paesi
extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi
extra UE».
Inoltre si chiarisce che:
- qualora l’operatore del settore comprovi all’autorità
competente che le predette carni siano state ottenute
da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato
membro o paese terzo, l’indicazione in etichetta del
paese o Stato di allevamento o di macellazione potrà anche essere sostituita da «Origine: (nome dello
Stato membro o del paese terzo)»
- nel caso in cui non siano disponibili le informazioni circa il luogo di allevamento di carni suine, ovino-caprine e di volatili importate per immissione da
un Paese terzo sul mercato UE, l’etichetta dovrà contenere l’indicazione in deroga «Allevato in: non UE» e
«Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è
stato macellato)»
Per quanto concerne altresì l’etichettatura delle carni macinate e delle rifilature, il Regolamento prevede la
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infonews
possibilità di utilizzare le seguenti indicazioni:
«Origine: UE», qualora prodotte con sole carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati
membri;
«Allevato e macellato in: UE», se prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;
«Allevato e macellato in: non UE», qualora prodotte con sole carni importate nell’Unione;
«Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE», se prodotte in via esclusiva con carni ottenute da animali importati in UE come capi da macello e macellati in uno
o più Stati membri;
«Allevato e macellato in: UE e non UE», qualora
prodotte:
- con carni ottenute da animali allevati e macellati in
uno o più Stati membri e da carni importate in UE;
- oppure con carni ottenute da animali importati in
UE e macellati in uno o più Stati membri.
Si ricorda infine che il Regolamento UE n. 1337/2013
non si applicherà alle sole carni - suine, ovino-caprine e
di volatili - che risultino esser state legalmente immesse
sul mercato dell’Unione in data antecedente il 1° aprile
u.s., sino ad esaurimento delle scorte. •
Apparecchi da gioco AWP (New Slot) e VLT:
rinnovo iscrizione al RIES obbligatoriamente
in modalità telematica ed entro il 30 aprile di
ogni anno.
La legge di stabilità 2011, ha istituito presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’elenco RIES al
quale sono tenuti ad iscriversi obbligatoriamente tutti coloro che vogliano intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con
concessionari per la gestione della rete telematica.
A riguardo il Decreto Direttoriale n. 104077, del
22.12.2014, ha stabilito poi che l’iscrizione all’elenco
deve essere effettuata dal 2015 utilizzando la modalità telematica.
Con Comunicazione dell’11 Dicembre 2014 la 40
infonews
Direzione gestione tributi e monopolio giochi,
ha informato inoltre che nel regime transitorio, fino
al 31 dicembre 2015, la modalità telematica sarà alternativa rispetto alla modalità cartacea a tutt’oggi
in uso, mentre dal 1° gennaio 2016 sarà ammessa
la presentazione delle domande di iscrizione unicamente in modalità telematica. L’iscrizione all’elenco
avrà sempre validità annuale, fino al 31 dicembre
dell’anno in corso, e potrà essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno. A regime le istanze di rinnovo, invece, dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 1° marzo
2015 ed entro il 30 aprile di ogni anno. Mentre per
il rinnovo dell’iscrizione, dovrà essere presentata
istanza a partire dal 1° novembre dell’anno in cui è
vigente l’iscrizione ed entro il 20 gennaio dell’anno
successivo. Per effettuare l’iscrizione in modalità telematica è possibile chiedere il rilascio delle credenziali ed effettuare la registrazione all’area riservata
del sito istituzionale. Sarà altresì necessario dotarsi
di un kit di firma digitale unitamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
I soggetti che intendono iscriversi all’elenco o
rinnovare l’iscrizione, utilizzando le credenziali
ottenute accederanno ad un’area riservata sul sito
dell’AAMS e potranno compilare lo specifico modulo, ivi disponibile, per l’iscrizione o il rinnovo. Tale
modulo deve essere compilato in tutte le sue parti,
dichiarando in regime di autocertificazione, ai sensi
del D.P.R. n.445/2000, il possesso di:
a) licenza di cui all’articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S., e
successive modificazioni;
b) comunicazione antimafia prevista dal D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
c) quietanza che attesti il versamento della somma di
euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi
tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.
È importante evidenziare comunque che per
l’anno 2015, preso atto dei problemi tecnici riscontrati per il rilascio delle credenziali di accesso al
sistema telematico, l’AAMS ha ritenuto necessario
differire la data di avvio della presentazione delle istanze di iscrizione e di rinnovo in modalità telematica prevedendo con provvedimento dell’11 marzo u.s, che:
A) - Relativamente all’istanza di iscrizione all’e-
lenco RIES effettuata in modalità telematica:
- 1 - gli utenti avrebbero dovuto provvedere a richiedere, a decorrere dal 9 febbraio 2015, il rilascio delle
credenziali di accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza suddetta; - 2 - l’istanza di iscrizione, a seguito del rilascio delle credenziali di cui sopra, è presentata, in modalità telematica, a decorrere
dal 1° aprile 2015 all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli – competente
per territorio (si specifica comunque che per il 2015,
rimane salva la possibilità di presentare istanza di
iscrizione all’elenco anche in modalità cartacea).
B) - Relativamente all’istanza di rinnovo di iscrizione all’elenco RIES, da effettuarsi esclusivamente
in modalità telematica:
- 1 - Gli utenti devono provvedere a richiedere, a
decorrere dal 9 febbraio 2015, il rilascio delle credenziali di accesso all’area dedicata alla presentazione dell’istanza di rinnovo. - 2 - Successivamente al
rilascio delle credenziali, l’istanza di rinnovo deve
essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli - competente
per territorio a decorrere dal 1° aprile 2015 ed entro
il 31 maggio 2015.
Il mancato rinnovo nei termini suddetti comporta l’automatica decadenza dall’elenco. •
Macellerie e Distributori Carburante:
Risoluzione Ministero delle Finanze su
superfici delle attività produttive di rifiuti
speciali non assoggettabili a TARI.
Una recente Risoluzione (n. 2/2014) emessa dal
Ministero dell’economia e delle finanze ci dà occasione approfondire la questione della tassabilità
delle superfici di alcune tipologie di attività rappresentate da Confesercenti le quali producono cospicui quantitativi di rifiuti speciali non assimilabili ai
rifiuti urbani e come tali non assoggettabili - o almeno non completamente - a TARI: ci riferiamo in
particolare a macellerie e distributori di carburanti.
La Risoluzione parte dal dato di fatto che le
nuove disposizioni in materia di TARI (commi 639
e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014)”, ed in particolare il comma 649, primo periodo, prevedono che “nella determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI non si debba tener conto di quella parte di essa ove si formano,
in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie
spese i relativi produttori.
Ne segue, quindi, la considerazione che le nuove disposizioni hanno aggiunto, rispetto alla normativa previgente, una specificazione che consente
di delineare meglio l’ambito applicativo della TARI
rispetto alle superfici produttive di rifiuti speciali.
Infatti rispetto alle vecchie disposizioni (art. 62
del D. Lgs. n. 507/93) che escludevano dalla tassazione solo le superfici ove per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione si formavano, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, con le nuove disposizioni,
non dovendosi più fare riferimento alle “specifiche
caratteristiche strutturali” o alla “destinazione” della
superficie, sarebbero da considerare non-tassabili “tout court” le aree sulle quali si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
In definitiva, assoggettando le aree cosiddette produttive a TARI si darebbe origine ad “una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti
produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero sostenere il costo per lo
smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”.
La nuova disposizione - a parere del Ministero
– “va, invece, nel senso di consentire una tassazione
più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l’applicazione della TARI
nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non
sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le
lavorazioni industriali o artigianali, ove si formano,
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in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Ovviamente, nel rispetto della norma, l’esclusione dalla
tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente”.
In conclusione ci sentiamo comunque di poter
affermare che applicando la Risoluzione in modo
stringente, i titolari di esercizi quali macellerie o distributori di carburanti, produttori di rifiuti speciali,
potrebbero dichiarare ai Comuni che determinate
superfici non sono da assoggettare a TARI e quindi pretenderne “la decurtazione” dal computo della
tassa.
Decreto Legge “Mille Proroghe”:
tutte le novità.
È stata pubblicata in GU (n. 49 del 28-2-15) la Legge n. 11 (MILLE PROROGHE) che converte in Legge il vigente Decreto Legge n. 192/2014 il cui testo
efficace a partire dal 1 marzo 2015. Riportiamo di
seguito, per opportuno aggiornamento, le novità di
competenza delle categorie rappresentate:
Noleggio Con Conducente
È stata confermata la proroga al 31 dicembre p.v.
del termine di cui all’art. 8 comma 1 (Infrastrutture
e trasporti), concernente l’adozione delle previste
disposizioni attuative della Legge n. 21/1992 e ss.
Integrazioni (Servizio di Noleggio Con Conducente), la cui scadenza era già differita in base all’art.
2 comma 3 DL n. 40/2010 e ss. Per la prevenzione
dell’esercizio abusivo del medesimo servizio NCC.
Adempimenti Prevenzione Antincendio
Strutture ricettive
È stata differita al 31 ottobre 2015 la proroga
già fissata al 30 aprile p.v. della scadenza prevista
per completare l’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione degli incendi da parte delle strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque
posti letto. Ci si riferisce in questo caso agli hotel
esistenti alla data di entrata in vigore del DM Interno 9 aprile 1994 e ad oggi in possesso dei requisiti
di ammissione al Piano straordinario biennale di
adeguamento delle strutture ricettive.
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Inoltre sempre in materia di prevenzione incendi
stato differito al 7 ottobre 2016 il termine utile entro
cui i titolari di tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre cinquanta posti letto, incluse le
strutture all’aria aperta quali i campeggi, i villaggi
turistici ecc., ancora sprovvisti di atti abilitativi concernenti la sussistenza dei relativi requisiti, potranno richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco:
- l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonchè dei progetti di modifiche da apportare
a quelli esistenti che implichino un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
tramite apposita e documentata istanza preliminare
(v. art. 3 DPR 151);
- il rilascio del certificato di prevenzione incendi
di cui all’art. 16 D.Lgs n. 139/2006 e ss. (Funzioni
e compiti del Corpo nazionale VF), mediante una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad hoc (v.
art. 4 DPR 151).
Tale proroga si applicherà ai titolari e responsabili
delle attività interessate, qualora ottemperino alle
attestazioni preliminari antincendio di cui al sopra
citato art. 3 DPR 151/11 entro il 1 novembre 2015.
Sistema Tracciabilità Rifiuti (SISTRI)
Sono state previste ulteriori proroghe dei termini
relativi agli adempimenti ed alle sanzioni Sistri, per
effetto delle quali riepilogando si viene a configurare
la seguente situazione:
- a partire dal 1 aprile 2015 si applicheranno le sole
sanzioni Sistri previste dal Codice ambientale nei
confronti dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con oltre dieci dipendenti, qualora risultino palesemente inadempienti rispetto all’obbligo di
iscrizione e di contribuzione al sistema (art. 260-bis
commi 1 e 2 D.Lgs 152/2006 e ss.);
- continueranno a non applicarsi sino al 31 dicembre
2015 tutte le altre sanzioni Sistri, contemplate dal Codice nella generalità dei restanti casi di inottemperanza (art. 260-bis commi da 3 a 9 D.Lgs 152/2006 e ss;
- parimenti continueranno a trovare applicazione
sino alla fine dell’anno in corso gli adempimenti e gli
obblighi di registrazione di carico e scarico dei rifiuti
previsti come noto dal citato Codice ambientale agli
artt. 188 e ss. (c.d. doppio binario), allo scopo di per-
mettere la tenuta dei relativi registri e formulari anche in modalità elettronica.
Delibere su aliquote TARI
Si stabilisce che in deroga all’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno
2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate
dai comuni entro il 30 novembre 2014.
Di conseguenza i comuni che non hanno deliberato i
regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procederanno alla riscossione degli importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013 recuperando eventuali differenze
tra il gettito acquisito e il costo del servizio nell’anno
successivo.
Aliquota Contributi Previdenziali
Lavoratori Autonomi
È stata infine modificata l’aliquota contributiva
dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla
Gestione separata che non risultino iscritti ad altre
gestioni di previdenza obbligatoria pensionati.
Ne consegue in sintesi che l’aliquota contributiva
pensionistica e per il computo delle relative prestazioni risulta cosà definita:
- confermata al 27% anche per il 2015, in deroga al
comma 79 L n. 147/2007 e ss. (Attuazione Protocollo previdenza, lavoro e competitività) che in origine
prevedeva un’aliquota del 28% per il 2014 e del 30%
per il 2015;
- stabilita al 28% per il 2016, parimenti in difformità
al richiamato comma 79 L 147/07 che contemplava
per l’anno stesso un’aliquota del 31%;
- fissata al 29% per il 2017, contrariamente al medesimo comma 79 che prevedeva il 32%. •
“Social eating ed home restaurant sono un legitti-
mo fenomeno di mercato, ma c’è bisogno di traccia-
re una linea di demarcazione chiara tra quello che
è sharing economy e quello che, invece, è concorrenza sleale. Le nuove tecnologie e la condivisione
sono una cosa meravigliosa, ma si corre il rischio
di aprire la porta ad una ristorazione parallela, fatta da imprese irregolari che esercitano al di fuori di
ogni controllo. Per questo, come Fiepet, stiamo lavorando ad una proposta di regolamentazione del
fenomeno, che presenteremo presto nelle sedi opportune”.
Esmeralda Giampaoli, imprenditrice e presidente di
Fiepet, l’associazione degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti, commenta così il fenomeno
del social eating, ovvero la possibilità di servirsi di
cuochi non professionisti – reperiti tramite appositi
servizi web – per mangiare in case private, trasformate per l’occasione in home restaurant, in cambio
di un contributo economico.
“Ad ispirare gli home restaurant – continua Giampaoli – sono stati principi di condivisione e di risparmio: privati che mettono a disposizione di
altri privati un posto a tavola, nella propria casa,
chiedendo un contributo irrisorio per coprire le
spese. Il social eating si è però rapidamente trasformato in un’industria alternativa, spinto dal
fascino dei superchef televisivi e dal marketing
delle tante piattaforme web che fanno affari d’oro mettendo in contatto gli aspiranti cuochi con i
potenziali clienti. Ma tra cene gourmet e ‘non professionisti’ che chiedono 40-50 euro a pasto per
persona, mi chiedo quanto sia rimasto dell’ispirazione originaria”.
“Il sospetto – conclude il presidente Fiepet – è che
tra gli home restaurant si celi un mondo sommerso di imprese irregolari che fanno attività di somministrazione parallela senza rispettare le norme
che devono rispettare gli altri. Concorrenza sleale,
a tutti gli effetti, che crea una distorsione del mercato ai danni delle imprese in regola che investono
tempo e denaro per avere requisiti e tutte le certificazioni, a partire da quelle igienico-sanitarie, che
la legge richiede a ristoratori e pubblici esercizi per
tutelare la salute e la sicurezza del consumatore. Si
tratta di un interesse collettivo, che deve essere tutelato anche dagli home restaurant del web.” •
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info - indirizzi utili confesercenti sardegna
Giunta Regionale Confesercenti Sardegna
Via Cavalcanti, 32 - 09128 Cagliari - www.confesercentisardegna.it - [email protected]
Presidente
Marco Sulis
[email protected]
Vice presidente vicario
Antonio Canu
Direttore
Gian Battista Piana
[email protected]
Vice presidente
Dario Capelli • Roberto Bolognese
Consiglieri
Tonino Lai • Davide Marcello • Giuseppino Meloni • Francesco Orrù
Michele Meloni • Nicola Murru • Salvatore Poddi • Gianni Simula
Confesercenti Provinciale Cagliari
Confesercenti Provinciale Nuoro Ogliastra
Presidente provinciale
Presidente provinciale
Direttore provinciale
Direttore provinciale
SEDI PROVINCIALI
Cagliari • Via Cavalcanti, 30 - 09128 Cagliari
telefono 070 402 370 • fax 070 493 051
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
CARBONIA • Via Liguria, 27 - 09013 Carbonia
telefono • fax 0781 660 026
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
SANLURI • Via Garibaldi, 3 - 09025 Sanluri
telefono 345 958 271 9 • fax 070 493 051
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
SEDI PROVINCIALI
NUORO • Via Leonardo Da Vinci, 40 - 08100 Nuoro
telefono 0784 301 88 • fax 0784 208 534
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
MACOMER • Corso Umberto, 131 - 08015 Macomer
telefono • fax 0785 732 38
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
SINISCOLA • Via Risorgimento, 1 - 08029 Siniscola
telefono • fax 0785 875 120
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
TORTOLÌ • Z.I. Baccasara s.n. - 08048 Tortolì
telefono • fax 0782 622 940
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
Roberto Bolognese
[email protected]
Nicola Murru
[email protected]
www.confesercenticagliari.it • [email protected]
Confesercenti Provinciale Oristano
Presidente provinciale
Dario Capelli
[email protected]
Gian Battista Piana
[email protected]
www.confesercentinuoro.it • [email protected]
Francesco Orrù
[email protected]
Confesercenti Provinciale Sassari
Direttore provinciale
Antonio Canu
[email protected]
Salvatore Poddi
[email protected]
SEDE PROVINCIALE
ORISTANO • Via Canepa, 3 - 09170 Oristano
telefono 0783 210 208 • fax 0783 210 130
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www.confesercentisardegna.it
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Direttore provinciale
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SEDE PROVINCIALE
SASSARI • Via Bogino, 25 - 07100 Sassari
telefono 079 259 204 1 • fax 079 259 027 5
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
OZIERI • Via Umberto 1, 58 c/o Unipol Assicurazioni - 07014 Ozieri
telefono • fax 079 259 204 1
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
OlBIA • Via Nuoro snc -referente Simona Maxia - 07026 Olbia
telefono • fax 079 259 204 1
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
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