EPC fra efficienza e rinnovabili: i SEU Marco Pezzaglia 8 aprile 2015 Founding Partner EfficiencyKNow 1 EPC e SEU SEU: uno strumento importante per fare efficienza La presenza di un SEU (specialmente con produttore terzo) implica la presenza di un contratto tra cliente e produttore Non è propriamente un EPC, ma può essere incluso in un EPC in quanto reca numerose similitudini con un EPC Normativa di riferimento fissata dalla delibera Autorità 578/2013 dopo lunga gestazione di concetti e modelli (di interesse particolare le parti relative all'operatività dei SEU) Incidono sui SEU le disposizioni di cui alla legge n. 116/2014 2 Definizione di SEU (2008) SEU uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi all’unità di consumo di un solo cliente finale Realizzato all'interno di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente 3 Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) Sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico Sistemi Elettrici sistemi caratterizzati dalla presenza di almento uno o più impianto di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche DCO 644/2012 Reti elettriche Sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione 4 Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici Art. 24 del DL 91/2014 convertito con legge 116/2014 A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo …....... SEU e RIU Per le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, […] nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 […] i corrispettivi a copertura degli oneri generali […..] limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri 5 Aspetti rilevanti della regolazione introdotta con la delibera 578/2013 Nel seguito sono riassunti i principali aspetti riguardanti la regolamentazione introdotta per i sistemi di utenza con particolare attenzione ai cosiddetti SEU o sistemi ad essi equivalenti. Qualificazione di un sistema di utenza (SEU), SEU, SEESEU e qualifica di CAR Connessione alla rete Misura dell'energia elettrica – Misura dell'energia elettrica scambiata con la rete – Calcolo dell'energia consumata in caso di presenza di autoapprovvigionamento Accesso alla rete: trasporto, dispacciamento, acquisto/vendita dell'energia elettrica scambiata con la rete – Profili contrattuali – Regolazione dei servizi Caso di morosità del cliente Ulteriori elementi Evoluzione prospettica 6 CONNESSIONE ALLA RETE Al fine dell'erogazione del servizio di connessione si rimanda in sostanza alle condizioni di cui alla regolamentazione vigente in materia di connessioni (TICA per la connessione degli impianti di produzione e TIC per la connessione degli impianti di consumo). Sono solo aggiornate le procedure vigenti al fine di ordinare le comuni prassi già in atto. Sono richiamati nel seguito gli aspetti di particolare interesse per gli utenti. • Nel caso degli ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all’interno dell’ASSPC • Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete all’atto dell’invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata • Per effetto della predetta imposizione della responsabilità in capo al cliente finale, nel caso in cui sia il produttore ad effettuare richiesta di connessione, questi deve agire sulla base di un mandato senza rappresentanza da parte del cliente 7 Misura Ai fini della misura le disposizioni sono differenziate in ragione del fatto che i sistemi siano esistenti alla data dell'1 gennaio 2014 e che rispettino determinate condizioni e tutti gli altri sistemi esistenti o di nuova costituzione • Sistemi esistenti all'1 gennaio 2014 che rispettano le seguenti condizioni è sufficiente* che sia effettuata la misura dell'energia elettrica scambiata con la rete (immissioni/prelievi) • Per tutti gli altri sistemi – È necessaria, oltre l'effettuazione della misura dell'energia elettrica scambiata con la rete, la misura dell'energia elettrica prodotta da ciascuna unità di produzione (*) Rimangono ferme eventuali ulteriori disposizioni per la misura stabilite al fine dell'ottenimento di incentivazioni 8 Misura Le condizioni per l'erogazione dei servizi di misura si rifanno alle condizioni vigenti considerato che i punti di scambio con la rete dei SEU, sono riconducibili alle condizioni di cui al comma 4.7 del TIME e quindi sono punti di prelievo e che al fine della raccolta, validazione e registrazione della misura della produzione, qualora necessaria, è di responsabilità del gestore di rete Cioè 9 Misura Dal 1° gennaio 2016 il regime della misura della produzione è innovato dalla delibera 595/2014. Sarà quindi necessario valutare come tale disciplina si raccordi con gli obblighi di misura all'interno dei SEU 10 Misura del consumo Per la prima volta viene introdotta una regolamentazione esplicita per il calcolo della misura dell'energia elettrica consumata dall'utente. La disponibilità della misura del consumo serve per l'applicazione di alcune disposizioni della delibera che utilizzano detto dato (artt. 9, 12, 23). In tutti i casi in cui è necessario calcolare l’energia elettrica effettivamente consumata all’interno di un ASSPC, il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME (e cioè, nella maggior parte dei casi il gestore di rete), procede a definire appositi algoritmi basati sulla rilevazione dei dati di misura dell’energia prodotta, immessa e prelevata Ai fini dell’applicazione di quanto previsto ai commi 12.8 e 23.1, per tutto il periodo per cui le misure necessarie ai fini del calcolo dell’energia elettrica consumata non sono rilevabili dall’impresa distributrice e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, si utilizzano i medesimi dati riscontrabili nella dichiarazione di consumo inviata all’Agenzia delle Dogane e relativa al medesimo anno, che devono essere resi disponibili a Cassa secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima 11 Accesso alla rete e al mercato Ambito di applicazione della regolamentazione La regolamentazione introdotta riguarda unicamente gli scambi di energia con la rete. I rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all’interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti. • Le regole dell'Autorità – non incidono sull'energia elettrica che viene prodotta e consumata internamente ai sistemi di autoapprovvigionamento – Intervengono però a regolare alcuni aspetti dei rapporti tra produttore e cliente finale, nel caso in cui i medesimi siano soggetti diversi, in relazione alla configurazione dei rapporti che vengono instaurati al fine dell'accesso alla rete e al mercato dell'energia scambiata con la rete • Tutto quanto non intercettato dalla regolamentazione dell'Autorità è rimesso al rapporto tra le parti 12 Accesso alla rete e al mercato La questione fondamentale è quindi come regolare l'accesso alla rete e al mercato di due flussi di energia (i prelievi e le immissioni) che si svolgono attraverso un unico punto di connessione alla rete e derivanti dal saldo energetico di attività di produzione e di consumo che in principio possono essere nella titolarità di due soggetti tra loro diversi (produttore e cliente finale). La regolamentazione stabilita si muove nell'ottica di dare la massima flessibilità possibile 13 Profili contrattuali Tipo 0: in questo caso il cliente finale e il produttore coincidono e quindi i contratti per l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni sono gestiti direttamente dal cliente (che è in origine il soggetto intitolato a stipulare detti contratti) tipicamente attraverso mandati senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento al venditore per quanto riguarda l'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro dedicato, qualora consentito) per la vendita delle immissioni in rete L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 14 Profili contrattuali Tipo 1: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e gestiscono autonomamente e separatamente, rispettivamente, i prelievi e le immissioni in rete. Cliente finale e produttore procedono pertanto a gestire ciascuno per propria parte i contratti per l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni tipicamente dando mandato senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento al venditore per quanto riguarda l'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro dedicato, qualora consentito) per la vendita delle immissioni in rete L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 15 Profili contrattuali Tipo 2: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le immissioni in rete sono gestite dal cliente finale. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del produttore al cliente finale affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per le immissioni in rete delle eccedenze del produttore L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 16 Profili contrattuali Tipo 3: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le immissioni in rete sono gestite dal produttore. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del cliente finale al produttore affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla rete dell'energia di integrazione necessaria al cliente. Per la parte di energia di integrazione il produttore assume la qualifica di venditore nei confronti del cliente finale e ad esso si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia vendita di energia elettrica ai clienti finali L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 17 Profili contrattuali Tipo 4: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le immissioni in rete sono gestite da un (medesimo) soggetto terzo rispetto a cliente finale e al produttore. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del produttore e del cliente finale al soggetto terzo affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla rete dell'energia di integrazione necessaria al cliente e per le immissioni in rete delle eccedenze del produttore L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 18 Morosità dei clienti Il provvedimento non interviene a tutelare il produttore nel caso di morosità del cliente nell'ambito del rapporto privato interno al sistema, ma introduce solo alcuni elementi a garanzia del produttore nel caso di morosità del cliente rispetto alla regolazione dei rapporti per l'energia elettrica scambiata con la rete • In caso di morosità del cliente nei confronti dei contratti per l'accesso alla rete si applicano le regole vigenti per la morosità (delibera 4/08) • Il produttore viene avvisato nel caso in cui sia prevista una decurtazione o la sospensione del servizio di connessione affinché il produttore possa procedere a richiedere una connessione di emergenza al fine di poter continuare ad esercire l'impianto immettendo in rete la produzione a fronte di azioni sul punto di connessione esistente per effetto del permanere delle condizioni di morosità • Per la richiesta della connessione di emergenza si applica il TICA 19 Morosità dei clienti – Punto di emergenza Nel caso in cui sia stabilita una connessione di emergenza è indispensabile che vi sia la certezza che la rete del sistema di utenza non crei paralleli elettrici con la rete • Nel caso in cui sia creato un punto di emergenza ai fini della morosità è necessario che sia installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l’apertura del collegamento fra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l’impianto di produzione e il punto di emergenza • ll predetto dispositivo deve essere installato in un luogo • accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione • Il gestore di rete all’atto dell’attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo 20 EFFETTI DEL D.L. 91/2014 21 DL 91/2014 Con la deliberazione 11 dicembre 2014, 609/2014/R/EEL l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (l'Autorità) ha effettuato la prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo • L'Autorità chiarisce tre elementi preliminari – l’energia consumata e non prelevata dalla rete, per i sistemi di utenza non è di norma soggetta a misurazione da parte del distributore – l’applicazione puntuale dell’articolo 24 del DL 91/2014 richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all’energia consumata e non prelevata dalla rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione – l’implementazione delle disposizioni di cui al precedente punto non è realizzabile nel breve periodo e potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma 22 DL 91/2014 L'assenza di misura del consumo determina la necessità di attivazione del regime di equivalenza • L'Autorità aveva inizialmente ipotizzato un sistema transitorio di sole maggiorazioni alle parti fisse (quelle espresse in euro per punto di prelievo) delle componenti tariffarie A2, A3 e A5 per tutti i sistemi (sistema di maggiorazione forfettaria) • A valle di un processo di consultazione sul tema (documento per la consultazione 519/2014/R/eel), l’Autorità ha approfondito la possibilità di migliorare, rispetto alla proposta di maggiorazione forfettaria, la stima dell’energia consumata e non prelevata dalla rete, attraverso opportuni algoritmi che tengano conto della potenza nominale dell’impianto di produzione ed eventualmente della tipologia del medesimo impianto 23 DL 91/2014 Sulla base delle disposizioni definite dall'Autorità, per ragioni di semplicità la maggiorazione si applica solo alla componente tariffaria A3 (sarà poi l'Autorità a definire come tale gettito vada ripartito tra i vari altri conti) e secondo una formula forfettaria differenziata tra AT, bt e MT • Per i SEU in alta e altissima tensione, la maggiorazione viene determinata sulla base dell’energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, sulla base di specifiche istruttorie della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima, che riscuote l’ammontare derivante dall’applicazione dell’articolo 24 del decreto legge 91/14 applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili. Sulla base dei valori dei parametri tariffari vigenti dall'1 gennaio 2015, la predetta aliquota del 5% ammonterebbe a 2, 762 euro/MWh da applicarsi alla quota di energia autoconsumata all'interno del sistema di utenza • Nel caso di sistemi di utenza in bassa tensione la maggiorazione è definita sulla base di importi definiti e aggiornati dall’Autorità, uguali per tutti i punti e pari a 36 euro/punto di prelievo/anno 24 DL 91/2014 • nel caso di sistemi di utenza in media tensione (diversi da quelli che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica), la maggiorazione è definita sulla base di una formula finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia elettrica consumata e non prelevata1. In particolare, la parte fissa della componente tariffaria A3 sarà maggiorata di un ammontare determinato secondo la seguente formula Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota – Potenza è la potenza nominale dell’impianto di produzione di energia elettrica – Ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti – α è un parametro che tiene conto dell’incidenza dell’autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione; – Aliquota è pari a 2,73 euro/MWh 25 Grazie per l'attenzione Marco Pezzaglia Founding partner EKN Tel. 347.5456165 [email protected] [email protected] EGE Certificato UNI CEI 11339 26
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