Delega al Governo per il recepimento delle

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“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea” - Legge di delegazione europea 2014 (AS 1758)
La vecchia legge comunitaria annuale è stata sostituita dall’adozione di due distinti
provvedimenti:
•
•
la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega
necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea
la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare
riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
Il ddl di delegazione europea 2014 (AS 1758) è stata presentata al Senato della
Repubblica in data 5 febbraio 2015.
Si compone di 11 articoli e degli Allegati A e B, che contengono, rispettivamente, 1 e 40
direttive da recepire con decreto legislativo. Negli allegati A e B sono state inserite le direttive
dell’Unione Europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea successivamente
alla presentazione in Parlamento dell’ultimo disegno di legge annuale di delegazione europea.
Gli schemi di decreto l.vo di recepimento delle direttive saranno trasmessi per il parere alle
competenti commissioni parlamentari.
Di seguito, si segnalano le disposizioni di interesse confederale contenute nel provvedimento e
nei relativi Allegati A e B:
art. 1: il Governo è delegato ad adottare
l’attuazione delle direttive elencato negli
allegati A e B, che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse.
art. 2: conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l’emanazione dei
decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrativi, di competenza statale, per la
violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive
attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell’Unione Europea, direttamente applicabili.
art. 3: delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo recante
adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del
Consiglio, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche
in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
art. 6: contiene in principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega al Governo per
l’adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
art. 8: contiene i criteri direttivi per l’esercizio delle delega al Governo per l’adozione
del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/52/UE, contenuta anche nell’allegato
B, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
fissando alcuni principi e criteri direttivi. La Direttiva 2014/52/UE, introduce una serie di
modifiche alla Direttiva 2011/92/UE, al fine di rafforzare la qualità della procedura di
valutazione d’impatto ambientale, allo scopo di allinearla ai principi di
regolamentazione intelligente (smart regulation) e di rafforzare la coerenza e le sinergie
con altre normative e politiche dell’Unione.
Roma, 2 aprile 2015
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art. 10: contiene i principi ed i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom). La Direttiva fissa le norme fondamentali di
sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad
esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti e si applica in qualsiasi contesto sorga un rischio esposizione a
radiazioni ionizzanti, indipendentemente dal fatto che l’esposizione sia pianificata, esistente o
emergente.
Allegato A
1)
La Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE, sostituisce le disposizioni precedentemente vigenti, stabilendo i requisiti per la
progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, loro componenti,
motori di propulsione installati o destinati a essere installati su unità da diporto e unità da
diporto oggetto di una trasformazione rilevante. Il termine di recepimento delle direttiva è
previsto per il 18 gennaio 2016.
Allegato B
1)
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016). La direttiva rientra
tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno
UE, in particolare per favorire la mobilità dei professionisti, e per rendere più efficace il sistema
di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Tra le novità introdotte dalla Direttiva, si segnalano in particolare le seguenti:

Tessera professionale europea: La tessera consentirà al possessore di poter
circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi
avvalere di modalità telematiche.

Accesso parziale: Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la
propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è
qualificato nello Stato membro di origine.

Tirocini professionali: Viene esteso il campo di applicazione della direttiva
2005/36/CE anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l'accesso
ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio.

Prestazione temporanea e occasionale: E' stata ridotta ad un anno
l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro
che non regolamenta la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione
temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata.

Aggiornamento lista attività: La Commissione UE può - attraverso atti
delegati - procedere alla rivisitazione dell'allegato IV della direttiva, che comprende una lista di
attività artigianali, del commercio e dell’industria per le quali è previsto il riconoscimento
automatico sulla base della sola esperienza professionale.
Roma, 2 aprile 2015
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
Conoscenze linguistiche: Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di
imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il riconoscimento della qualifica ma
prima dell’accesso alla professione che abbia implicazioni sulla sicurezza dei pazienti.

Meccanismo d'allerta: Viene introdotto un meccanismo di allerta specifico per
le professioni sanitarie, similmente a quanto previsto dalla Direttiva servizi. Il meccanismo
d'allerta della direttiva servizi è stato esteso a tutte le altre professioni regolamentate.

Centri di assistenza: La direttiva prevede, al considerando 28 e all’articolo
57ter, che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali
Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e
assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un’assistenza diretta attraverso uno
sportello fisico.

Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate:
Viene introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato
dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non
discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale.
L’obiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali
criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e,
conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.
2)
Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione
sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a
essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso
tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015) . La Direttiva regolamenta l’immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici
senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio.
3)
Direttiva 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014,
che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile
2015). La Direttiva stabilisce i dettagli della etichettatura dei prodotti pirotecnici e i dati da
comunicare nel Registro degli articoli pirotecnici, al fine di garantire una più sicura circolazione
degli articoli pirotecnici dell’Unione.
4)
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la
direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1 giugno 2015). La
direttiva modifica le prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro, le
misure per migliorare la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, la protezione dei giovani sul lavoro, la sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici, la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
5)
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016).
Roma, 2 aprile 2015
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La Direttiva disciplina la sicurezza legata alla progettazione, realizzazione e immissione sul
mercato dei prodotti che rientrano sotto la definizione di Recipienti Semplici a Pressione
(Simple Pressure Vessels- SPV). In particolare, sono oggetto della Direttiva i recipienti
fabbricati in serie che presentano determinate caratteristiche.
6)
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19
aprile 2016). La Direttiva MID 2014/32/UE (Measurements Instruments Directive) stabilisce i
requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione
sul mercato e/o messa in servizio per le funzioni di misura.
7)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016). L’obiettivo della
direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un
livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici
e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno. La direttiva si
applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale
compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta
eccezione per i materiali e per i fenomeni elencati dall’allegato II.
8)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
(termine di recepimento 12 giugno 2016). La direttiva istituisce un quadro normativo per la
messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio
nell'Unione.
9)
Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel
quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016).
L’obiettivo delle direttiva, che si applica ai cittadini dell'Unione che esercitano tali diritti e ai
loro familiari («lavoratori dell'Unione e loro familiari»), è l'istituzione di un quadro comune
generale di disposizioni, misure e meccanismi appropriati necessari per migliorare e uniformare
maggiormente l'applicazione e l'attuazione pratica dei diritti relativi alla libera circolazione dei
lavoratori.
10)
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27
novembre 2018) La direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito
dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE,
la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE.
11)
Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno
2016).
Roma, 2 aprile 2015
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La direttiva stabilisce un quadro comune relativo a un insieme di disposizioni, misure e
meccanismi di controllo appropriati, necessari per migliorare e uniformare l'applicazione nella
pratica della direttiva 96/71/CE, comprendente anche misure dirette a prevenire e sanzionare
ogni violazione ed elusione delle norme vigenti, e lascia impregiudicato l'ambito di applicazione
della direttiva 96/71/CE. Scopo della direttiva è quello garantire il rispetto di un appropriato
livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di
servizi, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle condizioni di impiego applicabili
nello Stato membro in cui in cui è fornita la prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3 della
direttiva 96/71/EC, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare
condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il
funzionamento del mercato interno.
Sede consultiva – Senato della Repubblica
Sono richiesti i pareri in consultiva delle seguenti Commissioni: 1ª (Aff. costituzionali), 2ª
(Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª
(Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª
(Ambiente), Questioni regionali .
Sede referente
Repubblica
– Commissione Politiche dell’Unione Europea
– Senato
della
Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione 14 a Politiche
dell’Unione Europea ed il relatore alla Commissione è la Sen. Maria Cecilia Guerra (PD)
Dopo la relazione sul provvedimento, il 18 marzo sono stati fissati i termini per gli
emendamenti per venerdì 20 marzo alle ore 13.00.
La Commissione ha avviato l’esame degli emendamenti nella seduta del 24 marzo.
Sono stati esaminati gli emendamenti fino all’articolo 7.
Tra gli emendamenti approvati si segnala:

la soppressione della Direttiva 2013/53/UE, di cui all’Allegato A del provvedimento,
relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE , sostituisce le disposizioni precedentemente vigenti, stabilendo i requisiti per la
progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, loro
componenti, motori di propulsione installati o destinati a essere installati su unità da
diporto e unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. Il termine di
recepimento delle direttiva è previsto per il 18 gennaio 2016. (Emendamento 1.1)

l’emendamento 1.12 (che assorbe gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8) a firma della
Relatrice, riguardante l’inserimento nell’Allegato B del provvedimento, di alcune
Direttive di interesse, tra le quali si evidenzia:
•
2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica
la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24
giugno 2015);
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•
•
•
•
•
•
•
2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di
recepimento 28 febbraio 2015);
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di
recepimento 18 novembre 2016);
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a
determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27
dicembre 2016);
2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto
per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU),
l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
2015/13/UE direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica
l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2015, che modifica
la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio (senza termine di recepimento).
Nella seduta pomeridiana del 1 aprile è proseguito e si è concluso l’esame del
provvedimento, che sarà trasmesso in Aula.
Tra gli ulteriori emendamenti approvati si segnalano quelli di interesse:

Emendamento 9.0.1 a firma della Relatrice, che introduce, nell’esercizio della
delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), misure di protezione
dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più
rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima:

soppressione dell’art. 10 (emendamento 10.10 a firma della Relatrice): in
considerazione dell’esigenza di rapida approvazione del disegno di legge di delegazione
europea, che potrebbe subire ritardi da possibili profili di compatibilità finanziaria dell’articolo
in questione;

emendamento 10.0.1 (testo 2): sono introdotte norme di salvaguardia a vantaggio
del consumatore, sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del
miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano.
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