RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI SETTORE EUROPA “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” - Legge di delegazione europea 2014 (AS 1758) La vecchia legge comunitaria annuale è stata sostituita dall’adozione di due distinti provvedimenti: • • la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Il ddl di delegazione europea 2014 (AS 1758) è stata presentata al Senato della Repubblica in data 5 febbraio 2015. Si compone di 11 articoli e degli Allegati A e B, che contengono, rispettivamente, 1 e 40 direttive da recepire con decreto legislativo. Negli allegati A e B sono state inserite le direttive dell’Unione Europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea successivamente alla presentazione in Parlamento dell’ultimo disegno di legge annuale di delegazione europea. Gli schemi di decreto l.vo di recepimento delle direttive saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari. Di seguito, si segnalano le disposizioni di interesse confederale contenute nel provvedimento e nei relativi Allegati A e B: art. 1: il Governo è delegato ad adottare l’attuazione delle direttive elencato negli allegati A e B, che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse. art. 2: conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l’emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrativi, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell’Unione Europea, direttamente applicabili. art. 3: delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo recante adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; art. 6: contiene in principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega al Governo per l’adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; art. 8: contiene i criteri direttivi per l’esercizio delle delega al Governo per l’adozione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/52/UE, contenuta anche nell’allegato B, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, fissando alcuni principi e criteri direttivi. La Direttiva 2014/52/UE, introduce una serie di modifiche alla Direttiva 2011/92/UE, al fine di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d’impatto ambientale, allo scopo di allinearla ai principi di regolamentazione intelligente (smart regulation) e di rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione. Roma, 2 aprile 2015 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI SETTORE EUROPA art. 10: contiene i principi ed i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom). La Direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e si applica in qualsiasi contesto sorga un rischio esposizione a radiazioni ionizzanti, indipendentemente dal fatto che l’esposizione sia pianificata, esistente o emergente. Allegato A 1) La Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, sostituisce le disposizioni precedentemente vigenti, stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, loro componenti, motori di propulsione installati o destinati a essere installati su unità da diporto e unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. Il termine di recepimento delle direttiva è previsto per il 18 gennaio 2016. Allegato B 1) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016). La direttiva rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, in particolare per favorire la mobilità dei professionisti, e per rendere più efficace il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tra le novità introdotte dalla Direttiva, si segnalano in particolare le seguenti: Tessera professionale europea: La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Accesso parziale: Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. Tirocini professionali: Viene esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l'accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio. Prestazione temporanea e occasionale: E' stata ridotta ad un anno l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regolamenta la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata. Aggiornamento lista attività: La Commissione UE può - attraverso atti delegati - procedere alla rivisitazione dell'allegato IV della direttiva, che comprende una lista di attività artigianali, del commercio e dell’industria per le quali è previsto il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale. Roma, 2 aprile 2015 2 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI SETTORE EUROPA Conoscenze linguistiche: Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il riconoscimento della qualifica ma prima dell’accesso alla professione che abbia implicazioni sulla sicurezza dei pazienti. Meccanismo d'allerta: Viene introdotto un meccanismo di allerta specifico per le professioni sanitarie, similmente a quanto previsto dalla Direttiva servizi. Il meccanismo d'allerta della direttiva servizi è stato esteso a tutte le altre professioni regolamentate. Centri di assistenza: La direttiva prevede, al considerando 28 e all’articolo 57ter, che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un’assistenza diretta attraverso uno sportello fisico. Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate: Viene introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L’obiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. 2) Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015) . La Direttiva regolamenta l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. 3) Direttiva 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015). La Direttiva stabilisce i dettagli della etichettatura dei prodotti pirotecnici e i dati da comunicare nel Registro degli articoli pirotecnici, al fine di garantire una più sicura circolazione degli articoli pirotecnici dell’Unione. 4) Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1 giugno 2015). La direttiva modifica le prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro, le misure per migliorare la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la protezione dei giovani sul lavoro, la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. 5) Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016). Roma, 2 aprile 2015 3 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI SETTORE EUROPA La Direttiva disciplina la sicurezza legata alla progettazione, realizzazione e immissione sul mercato dei prodotti che rientrano sotto la definizione di Recipienti Semplici a Pressione (Simple Pressure Vessels- SPV). In particolare, sono oggetto della Direttiva i recipienti fabbricati in serie che presentano determinate caratteristiche. 6) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016). La Direttiva MID 2014/32/UE (Measurements Instruments Directive) stabilisce i requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio per le funzioni di misura. 7) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016). L’obiettivo della direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno. La direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni elencati dall’allegato II. 8) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016). La direttiva istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione. 9) Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016). L’obiettivo delle direttiva, che si applica ai cittadini dell'Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari («lavoratori dell'Unione e loro familiari»), è l'istituzione di un quadro comune generale di disposizioni, misure e meccanismi appropriati necessari per migliorare e uniformare maggiormente l'applicazione e l'attuazione pratica dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori. 10) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018) La direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE. 11) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016). Roma, 2 aprile 2015 4 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI SETTORE EUROPA La direttiva stabilisce un quadro comune relativo a un insieme di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati, necessari per migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE, comprendente anche misure dirette a prevenire e sanzionare ogni violazione ed elusione delle norme vigenti, e lascia impregiudicato l'ambito di applicazione della direttiva 96/71/CE. Scopo della direttiva è quello garantire il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle condizioni di impiego applicabili nello Stato membro in cui in cui è fornita la prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/71/EC, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno. Sede consultiva – Senato della Repubblica Sono richiesti i pareri in consultiva delle seguenti Commissioni: 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), Questioni regionali . Sede referente Repubblica – Commissione Politiche dell’Unione Europea – Senato della Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione 14 a Politiche dell’Unione Europea ed il relatore alla Commissione è la Sen. Maria Cecilia Guerra (PD) Dopo la relazione sul provvedimento, il 18 marzo sono stati fissati i termini per gli emendamenti per venerdì 20 marzo alle ore 13.00. La Commissione ha avviato l’esame degli emendamenti nella seduta del 24 marzo. Sono stati esaminati gli emendamenti fino all’articolo 7. Tra gli emendamenti approvati si segnala: la soppressione della Direttiva 2013/53/UE, di cui all’Allegato A del provvedimento, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE , sostituisce le disposizioni precedentemente vigenti, stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto, moto d’acqua, loro componenti, motori di propulsione installati o destinati a essere installati su unità da diporto e unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. Il termine di recepimento delle direttiva è previsto per il 18 gennaio 2016. (Emendamento 1.1) l’emendamento 1.12 (che assorbe gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8) a firma della Relatrice, riguardante l’inserimento nell’Allegato B del provvedimento, di alcune Direttive di interesse, tra le quali si evidenzia: • 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); Roma, 2 aprile 2015 5 RE DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI SETTORE EUROPA • • • • • • • 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 2015/13/UE direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016); 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento). Nella seduta pomeridiana del 1 aprile è proseguito e si è concluso l’esame del provvedimento, che sarà trasmesso in Aula. Tra gli ulteriori emendamenti approvati si segnalano quelli di interesse: Emendamento 9.0.1 a firma della Relatrice, che introduce, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima: soppressione dell’art. 10 (emendamento 10.10 a firma della Relatrice): in considerazione dell’esigenza di rapida approvazione del disegno di legge di delegazione europea, che potrebbe subire ritardi da possibili profili di compatibilità finanziaria dell’articolo in questione; emendamento 10.0.1 (testo 2): sono introdotte norme di salvaguardia a vantaggio del consumatore, sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano. Roma, 2 aprile 2015 6
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