Sentenza 427_2014 del Tribunale di Padova

Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014
RG ili 3007/2013
Tribunale di Padova
Sezione Lavoro e Previdenza
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N. R.G. Lav
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'Verbale udienza del
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Davanti al Giudice del lavoro sottosclitto nella causa di l° grado con ricorso
depositato in data ­
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Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/1 0/2014 ,,'
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Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014
RG n. 3007/2013­
REPUBBLICA I1'ALlANA
IN NOME DEL POPOLO ITALiANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA SEZIONE CONTROVERSIE DEL LA VORO IL GIUDICE DOTT. MAURO DALLACASA
Esaurita la discussione omle e udite le conclusionI delle parti,
haprommciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3007 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2013,
promossa
da:
f\1aria + 21 (Avv . A..
n,A..
~),
contro
Ministero della Giustizia (dott. Giuseppe
Stefania
I,
Lucrezia
'J)
In punto a:
NULLrrA' CLAUSOLE CONTRATI'UALI
SVOLGIMENTO D~'L PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia, già inquadrati alla
posizione economica B3 (figum pT'Ofessionale del cancelliere), hanno
domandato che si dichiari la nullità delle norme del c.c. integmtivo del
personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29.7-10, nella
parre in cui ripartiscono il medesimo profilo professionale del cancelliere in
due aree diverse (B3, Cl e C2), condannando l'amministrazione ad applicare
nuovamente le disposizioni dettate in materia dal c.c. integral'ivo del 5.4.00;
che si condanni l'amministrazione a riavvÌare le procedure concorsuali
previste dal c.c.n.l. 1998/oJ, per l'accesso alla posizione Cl; che si dichiari la
nullità dell'allegato A) del c.c. integrativo 29.7.;0, lùnitatamente alla
Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09110/2014
--_·· · -RG~7HG-l-3·
definizione del profilo del caTlcelliere 83, sostitllendolo con la definizione del
profilo dell'ex cancelliere B3, di cui all'art. 25 del p,-evigente c_ c. int.
I ricorrenti espongono che il c.c. 2006/09, nell'introdu/'re un nuovo
sistema di closs(ficazione del personale, suddiviso per aree, e nel prevedel'e
solo lo possibilità di avaTlzamento di fascia economica all'interno dell'area
di appartenenza (e non di avanzamento da un'area all'altra), aveva
previsto, all'art.
10:
che tutte le pmcedure per gli avanzamenti già previste
sulla base dei p/'ecedenti c.c.n.l_fossero portate a compimento (c. 4°); e che
le amministrazioni potessero effettuare ""in prima applicazione" e "con le
pmcedure previste dal presente c.c_n.l. per i passaggi di area", "la
ricomposizione dei processi lavorativi per i p"ofili della medesima tipologia
lavorativa" (c. 6°); coerentemente a ciò aveva altresì stabilito, all'art. 8,
2°
c_, lett b), che azrinterno delle aree fossero individuati profili unici con
riferimento ai contenuti delle mansioni, "senza possibilità di costituzione di
uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse" _
Il c.c. integrativo 5.4.00 aveva altresì impegnato l'amministrazione ad
'f.
(
.I
avviare pmcedure selettive per l'accesso alle posizioni C3, C2 e Cl
(quest'ultima aperta al personale dell'area B, oltre che a candidati esternO e
a promuovere l'emanazione di un d.p.c.m_ per l'incremento del personale in
ciascuna delle predette posizioni.
In relazione a tali disposti, i ricorrenti lamentano
SlQ
che il nuovo
ordinamento suddivida il profilo del cancelliere tra le aree B e C, senza che
non si sia dato corso al processo di ricomposizione in un 'unica area, sia che
non siano state portate a termine le procedure selettive (precedentemente
avviate, ma interrotte a seguito di pronunce di illegittimità della
magistratllra amministrativa) dirette ad ottenere il passaggio dalla
posizione B3 a quella Cl (mentre invece sono state indette quelle per il mero
~:I
avanzamento dijascia economica da 173 a F4, quando invece, se i ricorrenti
\
avessero ottenuto preventivamente la posizione Cl , essi avrebbero poi
potuto concorrC/'e per lafascia economica Fl),
Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09110/2014
I1"G no 3007/20 13
~.
I ricorrenti quindi sostengono che tali procedure avrebbero dovuto essere
',•
svolte IJ1'iol'itariamente rispetto a quelle indette sulla base del c.c.n.l.
.
2006/09·
Ulteriore profilo di illegittimità del c.c. integrativo 29-7.10, e in specifico
dell'allegato A), sarebbe costituito dalla modifica delle declaratorie delle
mansioni del cancelliere B~, laddove, rispetto alla declnratol'ia riportata nei
,\
contratti precedenti, em espunto lo specifico riferimento all'esecuzione degli
,\
"atti attribuiti alla competenza del cancelliel'e il? quanto non risC1"vati a
professionalità superiori"
Infine, i ricorrenti allegano che il contratto collettivo integrativo del 2010 è
stato
sottoscritto
da
organizzazioni
sindacali
che
hanno
una
mppresentatività inferiore 0151%, con ciò violando il disposto dell'art. 43, c.
i,
3°, d.lgs. 165/01 .
Va in primo luogo discussa lo domanda con cui i rico/Tenti hanno chiesto
che l'amministrazione convenuta sia condannata a dare corso all'impegno
assunto di portare a compimento le procedure per i passaggi all'interno del
'.t
•
sistema di classificazione ].JreesÌstente già programmate, concordate o
attivate wl/a base del c.c.n.l. 16.2.99 (m't.
10 c.
4°, c.c.n.l. comparto
ministeri 2006/07). In tal modo, secondo i ricorrenti, crafatto S(1[vo quanto
prevedeva il contratto integrativo 5.4.00, che, al protocollo 2, stabiliva che
!.-.
.,
l'amministrazione avrebbe provveduto all'effettuazione di procedure
i
selettive per la copertura, in linea gradllata, dei posti vacanti nelle posizioni
C3, C2 e Cl e a pT"OmllOVerc, al fine di incrementare il numero di posti
disponibili, l'adozione di d.p.c.m. per !'incremento dei contingenti di
ciascuna posizione economica.
Tale domanda riguarda quei ricorrenti, specificamente indicati in ricorso
[
'I
(p.
10)
che avcvmw a suo tempo partecipato alle procedure selettive per la
copertura di n.
pubblicata il
3600
31-5-01
posti nella figura professionale del cancelliere
Cl,
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giw:;tizia (la
certificazione della presentazione della domanda ri',ulta dal doc. 14 del
fascicolo di parte ricorrente). Essa non ha ad oggetto il diritto
all'assunzione, né contesta l'esito della procedura, o le modalità di
Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014 svolgimento, ma
il
S%
aIrindizione della procedura, diritto
trova titolo nelle norme della
rigettata
collettiva. E pertanto va
difetto
giurisdizione
di
avanzata
convenuta.
A fronte del fatto che il Ministero corWcllllto non allega di avere in alcun
modo definito tale procedura e che l'obbligo dì darvi corso è stato previsto e
refterato dalla contrattazione collettiva,. tale obbligo va ribadito in
dei ricorrenti, in quanto risultino averui titolo.
in considerazione sono innanzitutto l'art.
ministeri.; ma sono anche
50110
UriO
lO,
6° c. Queste Hltime
nel senso che la prima
su
stesso profilo professionale sia
quando si verifichi,
c. 4 del c.c.n./. del comparto
lO,
b) e l'art.
8, 2° c.
tra loro
Le disposizioni che vengono
aree e la
classificatorio
trascinamento Tlel nuovo
situazione che si intende <0.,,««.. ,,;;. -e
delle ripartizioni
cioè la compresenza di un medesimo profilo professionale in più aree -) le
previste per i
con le
area,
lavorativi per i
dei
delle medesima tipologia".
e
L)esistenza di pronunce giudiziali di accertamento
annullamento delle procedure avviate non comporta il venir meno
dell'obbligo di procedel'c alla selezione, ma
ai
di
giudiziali.
Venendo ora alle domande con
si chiede la declaratoria
nullità di
tahme parti del contì'Otto collettivo integrativo del personale non
dirigenziale del
considerato,
della
il suo carattere
t'appresentatività
del 29.7.10, va preliminarmente
il
fondato sul difetto di
che lo hanno sottoscritto.
Ai sensi dell'art.
e le procedure della
contrattazione collettiva integrativa sono
in confol7Hità all'art.
c. 3 bis,
40, c. 3bis e 55., dai
che la contrattazione integrativa si
negoziali che i
collettivi nazionali
e con le procedure
Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014
------±R~G::J_rr._3007 /2013 i
E' dunque a questi ultimi che deve farsi riferimento per individuare i
soggetti ammessi alla contrattazione e la valida formazione del consenso.
Nel caso in esame l'art. 8 del c.c.n.l. di comparto 1998/01 individua nelle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.!. di comparto i
soggetti titolari della contrattazione integrativa dì amministrazione. L'art.
lO
aggiunge che tali sogge~ti devono costituirsi in delegazione trattante.
La parte sindacale dunque
n071
può andare alle trattative c,
a
maggior
ragione, non può siglare contratti "in ordine sparso" e, p~r converso, la
parte datoriale pubblica non può stipulare contratti con qualunque
controparte
sindacale,
senza
che
assuma
rilievo
il
grado
di
rappresentatività della stessa.
Il fatto che le associazioni sindacali ammesse alla contrattazione
integrativa siano quelle firmatarie del contratto di comparto e che esse
debbano costituirsi in delegazione trattante fa ritenere che lo volontà
contrattuale debba formarsi all'interno della delegazione e manifestarsi
secondo UTla regola ql1antomeTlO maggioJ'itaria che, per analogia e in
difetto di diversa specificazione contrattuale, non può che essere quella
indicata dall'art. 43, c. 3°, d.lgs. 165/01 (51% come media tra dato
associativo e dato elettorale, o il 60% del dato elettorale).
Il fatto che lo contrattazione collettiva nel pubblic.o impiego trovi la fonte
primaria della sua disciplina nella leyge (anche se mediante rinvio, per la
contrattazione integrativo, alle previsioni dei contratti collettivi di livello
superiore) e ilfatto conseguente che essa si imponga erga omnes alla platea
dei destinatari, fa ritenere che il tema della rappresentatività delle
associazioni sottoscriventi non possa essere ellLso e che la rapPl'esentatività
non
possa
desumersi
semplicemente
dall'accreditamento
che
tali
associazioni ottengono dalla controparte datoriale pubblica ..
Per le stesse ragioni, tenuto cont'o che le disposizioni contrattuali di cui si
dolgono i ricorrenti attengono alla disciplino del loro rapporto di lavoro ed
ill particolare all'inquadramento e alle mansioni, e che tali disposizioni
hanno efficacia el'ga omnes, se ne deve concl1ldere che il vizio rilevato nella
procedura di formazione del contratto integrativo si traduce in una SILa
Sentenza n. 427/2014 pubbL il 09/10/2014 1'0 dicale
limitata per
dÙ'e di
comune o "inter partes".
In
in ricorso, non contraddetti, attestano che le
finnatarie rum
il livello
sopra indicato.
organizzazioni
E'
non
dall'Aran, al/a fattispecie
nr>,'1r.f"~n
accertamento
attribw're
Le
d.lgs. i65/01.
contratto
impugnato
atti con cui l'amministrazione
su cui non si è
procedw'a di
non si applica
cui all'art.
Nemmeno è
propria
il contralto integrativo
oc'''''''rtn
in via
le
l'acc01'do, ex art. 40, c.
fattispecie
1Ion pOSS0110
eSSe/'c
165/01.
considemte equipollenti. La
p1'ima infatti è un contratto, e presuppone un
seconda un atto unilaterale,
volontà,
ha come suo presupposto
il
l'iconoscimento del mancato accordo.
contrario,
ptendel'si atto
il potere
unilaterale non è stato esercitato, in presemm
WHl
l'avrebbe
situazione
di
Wl
perle
stabilisce l'ar't.
dunque allo stato Han attuato
contratto
di
c. 2°, letto b)
rimette
2006/09>
contrattazione collettiva l'individuazione di profili unici all'interno
aree, senza possibilità di
di profili articolati su piii Qree.
la contrattazione integrativa non
nel
corso
Q
tale
non disporre
Hl
deve
sede
assunta.
limitarsi
gli
il ricorso va
Sono dovute le spese
causa.
P.Q..1'VI.
una ampia
Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014
-----f'\cR:-Ic-'GHltl.~3{)07 /2 013 ,
Ghulice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione
rigettata,
dichiara il diritto di Salvatore Maria
zi, Antonella
), Marilena
~,
Barbara
l
!,
Giuseppina
, Debora
e Sabina
l,
.1,
Luigia ", Anna Mario
a e
..' Anna di partecipare alla procedura selettiva per l'accesso alla figura anale del cancelliere Cl, già pubblicata sul Bollettino Ufficiale del istero della Giustizia n. 10 del 2001;
fara nulle le disposizioni del contratto collettivo integrativo in data
7.10,
nella parte in cui riconduce alla seconda fascia funzionale le
i economiche 83 e B3S del profilo p rofess io TI a le del cancelliere e alla
fascia professionale le posizioni economiche C2, C3 e e3S del ]J1'Ofilo
anale del cancelliere e del Direttor'e di Cancelleria; nonché con
um'do alla nuova declamtoria delle mansioni del cancelliere in posizione
mica B3;
iara il diritto dei ricorrenti di essere inquadrati in profili p1'Ofessionali
danna il Ministero della Giustizia a rifondere le spese di causa, che in C 8000,00 di cOInpensi, oltre spese generali, cp e iua. deciso in Padova, li 9.10.14.
~It~ ool111. CtI,{lCSlterla de!
Tri:tXJn6'i~ Sez. I~ di ~"oo,i;'
ti .............$..OTT,
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Il. C/tNCE
IllARIO