Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014 RG ili 3007/2013 Tribunale di Padova Sezione Lavoro e Previdenza \ /3co::t / ' ~t3 N. R.G. Lav I ~}:3 / 271 ~ 'Verbale udienza del <r2e 1-1,30 Davanti al Giudice del lavoro sottosclitto nella causa di l° grado con ricorso depositato in data da \, / _~~4/~Q J con ~ '=' Il. Avv. -\./ b?~" con Avv. G l6v c- )- Oggetto _ Sono comparsi IJt)\ "'" ..... ........, H\!v~ ~,2'LO contro J J (\ ~ A. r .b:'i!JD 7O'<Q It, .. ~'ùS1\216 -- ?~J?/2aj; 6 f Rì T~( u~2QlA ZO\ .Lct "e )~, (p L?Pl) cJt. ~. fZ", fdo<::) ~Jj;; vù ",ftc:. 61 .(.~ , J _______ Jg-... RJJ.., é~~ lì . _ . f ~ j\2,9l ~ ___.. ____________ ~C G' ( - (Z"JJi/t.AD",. " - - - - - - ' - _- - .. Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/1 0/2014 ,,' , , l i j Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014 RG n. 3007/2013 REPUBBLICA I1'ALlANA IN NOME DEL POPOLO ITALiANO IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA SEZIONE CONTROVERSIE DEL LA VORO IL GIUDICE DOTT. MAURO DALLACASA Esaurita la discussione omle e udite le conclusionI delle parti, haprommciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2013, promossa da: f\1aria + 21 (Avv . A.. n,A.. ~), contro Ministero della Giustizia (dott. Giuseppe Stefania I, Lucrezia 'J) In punto a: NULLrrA' CLAUSOLE CONTRATI'UALI SVOLGIMENTO D~'L PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia, già inquadrati alla posizione economica B3 (figum pT'Ofessionale del cancelliere), hanno domandato che si dichiari la nullità delle norme del c.c. integmtivo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29.7-10, nella parre in cui ripartiscono il medesimo profilo professionale del cancelliere in due aree diverse (B3, Cl e C2), condannando l'amministrazione ad applicare nuovamente le disposizioni dettate in materia dal c.c. integral'ivo del 5.4.00; che si condanni l'amministrazione a riavvÌare le procedure concorsuali previste dal c.c.n.l. 1998/oJ, per l'accesso alla posizione Cl; che si dichiari la nullità dell'allegato A) del c.c. integrativo 29.7.;0, lùnitatamente alla Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09110/2014 --_·· · -RG~7HG-l-3· definizione del profilo del caTlcelliere 83, sostitllendolo con la definizione del profilo dell'ex cancelliere B3, di cui all'art. 25 del p,-evigente c_ c. int. I ricorrenti espongono che il c.c. 2006/09, nell'introdu/'re un nuovo sistema di closs(ficazione del personale, suddiviso per aree, e nel prevedel'e solo lo possibilità di avaTlzamento di fascia economica all'interno dell'area di appartenenza (e non di avanzamento da un'area all'altra), aveva previsto, all'art. 10: che tutte le pmcedure per gli avanzamenti già previste sulla base dei p/'ecedenti c.c.n.l_fossero portate a compimento (c. 4°); e che le amministrazioni potessero effettuare ""in prima applicazione" e "con le pmcedure previste dal presente c.c_n.l. per i passaggi di area", "la ricomposizione dei processi lavorativi per i p"ofili della medesima tipologia lavorativa" (c. 6°); coerentemente a ciò aveva altresì stabilito, all'art. 8, 2° c_, lett b), che azrinterno delle aree fossero individuati profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, "senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse" _ Il c.c. integrativo 5.4.00 aveva altresì impegnato l'amministrazione ad 'f. ( .I avviare pmcedure selettive per l'accesso alle posizioni C3, C2 e Cl (quest'ultima aperta al personale dell'area B, oltre che a candidati esternO e a promuovere l'emanazione di un d.p.c.m_ per l'incremento del personale in ciascuna delle predette posizioni. In relazione a tali disposti, i ricorrenti lamentano SlQ che il nuovo ordinamento suddivida il profilo del cancelliere tra le aree B e C, senza che non si sia dato corso al processo di ricomposizione in un 'unica area, sia che non siano state portate a termine le procedure selettive (precedentemente avviate, ma interrotte a seguito di pronunce di illegittimità della magistratllra amministrativa) dirette ad ottenere il passaggio dalla posizione B3 a quella Cl (mentre invece sono state indette quelle per il mero ~:I avanzamento dijascia economica da 173 a F4, quando invece, se i ricorrenti \ avessero ottenuto preventivamente la posizione Cl , essi avrebbero poi potuto concorrC/'e per lafascia economica Fl), Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09110/2014 I1"G no 3007/20 13 ~. I ricorrenti quindi sostengono che tali procedure avrebbero dovuto essere ',• svolte IJ1'iol'itariamente rispetto a quelle indette sulla base del c.c.n.l. . 2006/09· Ulteriore profilo di illegittimità del c.c. integrativo 29-7.10, e in specifico dell'allegato A), sarebbe costituito dalla modifica delle declaratorie delle mansioni del cancelliere B~, laddove, rispetto alla declnratol'ia riportata nei ,\ contratti precedenti, em espunto lo specifico riferimento all'esecuzione degli ,\ "atti attribuiti alla competenza del cancelliel'e il? quanto non risC1"vati a professionalità superiori" Infine, i ricorrenti allegano che il contratto collettivo integrativo del 2010 è stato sottoscritto da organizzazioni sindacali che hanno una mppresentatività inferiore 0151%, con ciò violando il disposto dell'art. 43, c. i, 3°, d.lgs. 165/01 . Va in primo luogo discussa lo domanda con cui i rico/Tenti hanno chiesto che l'amministrazione convenuta sia condannata a dare corso all'impegno assunto di portare a compimento le procedure per i passaggi all'interno del '.t • sistema di classificazione ].JreesÌstente già programmate, concordate o attivate wl/a base del c.c.n.l. 16.2.99 (m't. 10 c. 4°, c.c.n.l. comparto ministeri 2006/07). In tal modo, secondo i ricorrenti, crafatto S(1[vo quanto prevedeva il contratto integrativo 5.4.00, che, al protocollo 2, stabiliva che !.-. ., l'amministrazione avrebbe provveduto all'effettuazione di procedure i selettive per la copertura, in linea gradllata, dei posti vacanti nelle posizioni C3, C2 e Cl e a pT"OmllOVerc, al fine di incrementare il numero di posti disponibili, l'adozione di d.p.c.m. per !'incremento dei contingenti di ciascuna posizione economica. Tale domanda riguarda quei ricorrenti, specificamente indicati in ricorso [ 'I (p. 10) che avcvmw a suo tempo partecipato alle procedure selettive per la copertura di n. pubblicata il 3600 31-5-01 posti nella figura professionale del cancelliere Cl, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giw:;tizia (la certificazione della presentazione della domanda ri',ulta dal doc. 14 del fascicolo di parte ricorrente). Essa non ha ad oggetto il diritto all'assunzione, né contesta l'esito della procedura, o le modalità di Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014 svolgimento, ma il S% aIrindizione della procedura, diritto trova titolo nelle norme della rigettata collettiva. E pertanto va difetto giurisdizione di avanzata convenuta. A fronte del fatto che il Ministero corWcllllto non allega di avere in alcun modo definito tale procedura e che l'obbligo dì darvi corso è stato previsto e refterato dalla contrattazione collettiva,. tale obbligo va ribadito in dei ricorrenti, in quanto risultino averui titolo. in considerazione sono innanzitutto l'art. ministeri.; ma sono anche 50110 UriO lO, 6° c. Queste Hltime nel senso che la prima su stesso profilo professionale sia quando si verifichi, c. 4 del c.c.n./. del comparto lO, b) e l'art. 8, 2° c. tra loro Le disposizioni che vengono aree e la classificatorio trascinamento Tlel nuovo situazione che si intende <0.,,««.. ,,;;. -e delle ripartizioni cioè la compresenza di un medesimo profilo professionale in più aree -) le previste per i con le area, lavorativi per i dei delle medesima tipologia". e L)esistenza di pronunce giudiziali di accertamento annullamento delle procedure avviate non comporta il venir meno dell'obbligo di procedel'c alla selezione, ma ai di giudiziali. Venendo ora alle domande con si chiede la declaratoria nullità di tahme parti del contì'Otto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del considerato, della il suo carattere t'appresentatività del 29.7.10, va preliminarmente il fondato sul difetto di che lo hanno sottoscritto. Ai sensi dell'art. e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono in confol7Hità all'art. c. 3 bis, 40, c. 3bis e 55., dai che la contrattazione integrativa si negoziali che i collettivi nazionali e con le procedure Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014 ------±R~G::J_rr._3007 /2013 i E' dunque a questi ultimi che deve farsi riferimento per individuare i soggetti ammessi alla contrattazione e la valida formazione del consenso. Nel caso in esame l'art. 8 del c.c.n.l. di comparto 1998/01 individua nelle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.!. di comparto i soggetti titolari della contrattazione integrativa dì amministrazione. L'art. lO aggiunge che tali sogge~ti devono costituirsi in delegazione trattante. La parte sindacale dunque n071 può andare alle trattative c, a maggior ragione, non può siglare contratti "in ordine sparso" e, p~r converso, la parte datoriale pubblica non può stipulare contratti con qualunque controparte sindacale, senza che assuma rilievo il grado di rappresentatività della stessa. Il fatto che le associazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa siano quelle firmatarie del contratto di comparto e che esse debbano costituirsi in delegazione trattante fa ritenere che lo volontà contrattuale debba formarsi all'interno della delegazione e manifestarsi secondo UTla regola ql1antomeTlO maggioJ'itaria che, per analogia e in difetto di diversa specificazione contrattuale, non può che essere quella indicata dall'art. 43, c. 3°, d.lgs. 165/01 (51% come media tra dato associativo e dato elettorale, o il 60% del dato elettorale). Il fatto che lo contrattazione collettiva nel pubblic.o impiego trovi la fonte primaria della sua disciplina nella leyge (anche se mediante rinvio, per la contrattazione integrativo, alle previsioni dei contratti collettivi di livello superiore) e ilfatto conseguente che essa si imponga erga omnes alla platea dei destinatari, fa ritenere che il tema della rappresentatività delle associazioni sottoscriventi non possa essere ellLso e che la rapPl'esentatività non possa desumersi semplicemente dall'accreditamento che tali associazioni ottengono dalla controparte datoriale pubblica .. Per le stesse ragioni, tenuto cont'o che le disposizioni contrattuali di cui si dolgono i ricorrenti attengono alla disciplino del loro rapporto di lavoro ed ill particolare all'inquadramento e alle mansioni, e che tali disposizioni hanno efficacia el'ga omnes, se ne deve concl1ldere che il vizio rilevato nella procedura di formazione del contratto integrativo si traduce in una SILa Sentenza n. 427/2014 pubbL il 09/10/2014 1'0 dicale limitata per dÙ'e di comune o "inter partes". In in ricorso, non contraddetti, attestano che le finnatarie rum il livello sopra indicato. organizzazioni E' non dall'Aran, al/a fattispecie nr>,'1r.f"~n accertamento attribw're Le d.lgs. i65/01. contratto impugnato atti con cui l'amministrazione su cui non si è procedw'a di non si applica cui all'art. Nemmeno è propria il contralto integrativo oc'''''''rtn in via le l'acc01'do, ex art. 40, c. fattispecie 1Ion pOSS0110 eSSe/'c 165/01. considemte equipollenti. La p1'ima infatti è un contratto, e presuppone un seconda un atto unilaterale, volontà, ha come suo presupposto il l'iconoscimento del mancato accordo. contrario, ptendel'si atto il potere unilaterale non è stato esercitato, in presemm WHl l'avrebbe situazione di Wl perle stabilisce l'ar't. dunque allo stato Han attuato contratto di c. 2°, letto b) rimette 2006/09> contrattazione collettiva l'individuazione di profili unici all'interno aree, senza possibilità di di profili articolati su piii Qree. la contrattazione integrativa non nel corso Q tale non disporre Hl deve sede assunta. limitarsi gli il ricorso va Sono dovute le spese causa. P.Q..1'VI. una ampia Sentenza n. 427/2014 pubbl. il 09/10/2014 -----f'\cR:-Ic-'GHltl.~3{)07 /2 013 , Ghulice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di Salvatore Maria zi, Antonella ), Marilena ~, Barbara l !, Giuseppina , Debora e Sabina l, .1, Luigia ", Anna Mario a e ..' Anna di partecipare alla procedura selettiva per l'accesso alla figura anale del cancelliere Cl, già pubblicata sul Bollettino Ufficiale del istero della Giustizia n. 10 del 2001; fara nulle le disposizioni del contratto collettivo integrativo in data 7.10, nella parte in cui riconduce alla seconda fascia funzionale le i economiche 83 e B3S del profilo p rofess io TI a le del cancelliere e alla fascia professionale le posizioni economiche C2, C3 e e3S del ]J1'Ofilo anale del cancelliere e del Direttor'e di Cancelleria; nonché con um'do alla nuova declamtoria delle mansioni del cancelliere in posizione mica B3; iara il diritto dei ricorrenti di essere inquadrati in profili p1'Ofessionali danna il Ministero della Giustizia a rifondere le spese di causa, che in C 8000,00 di cOInpensi, oltre spese generali, cp e iua. deciso in Padova, li 9.10.14. ~It~ ool111. CtI,{lCSlterla de! Tri:tXJn6'i~ Sez. I~ di ~"oo,i;' ti .............$..OTT, 2D1L ......~ .... Il. C/tNCE IllARIO
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