sentenza cassazione penale n. 30190/13 incidenti: carcere ai responsabili dell’autostrada che non sostituirono il guard-rail per risparmiare bisognava almeno segnalare il pericolo sul viadotto, dopo aver rinviato la sostituzione della barriere obsolete poi sfondate dall’auto protagonista del sinistro m&ss informazione/formazione Responsabilità penale della società autostradale che non ha sostituito i vecchi e inadeguati guard rail con strutture adeguate solo per motivi economici. dal sito “cassazione.net” venerdì 12 luglio 2013 sentenza corte di cassazione Si aprono le porte del carcere per i vertici della società autostradale dopo l’incidente mortale avvenuto sul viadotto per via del guard rail inadeguato: la sostituzione dei vecchi parapetti con barriere di nuova generazione era stata rinviata soltanto per motivi economici, laddove invece il codice della strada impone all’ente gestore dell’infrastruttura di assicurare la sicurezza e la manutenzione sulle tratte di competenza. I responsabili della società avrebbero almeno dovuto far segnalare agli automobilisti il pericolo nella circolazione sul viadotto, che corre a cinquanta metri sul centro abitato: costò infatti la vita a quattro persone la terribile carambola dell’auto che sfondò il guardrail ormai desueto e inadeguato. È quanto emerge dalla sentenza 30190/13, pubblicata il 12 luglio dalla quarta sezione penale della Cassazione. Obbligazioni inadempiute Nessun dubbio che la causa della morte dei passeggeri sia la caduta dal viadotto e non l’urto dell’auto contro la prima barriera. Confermata la sentenza d’appello che infligge un anno e sei mesi di reclusione ai vertici della società che gestisce l’autostrada. L’azienda, evidentemente, deve risparmiare e non può permettersi i lavori di sostituzione sulle barriere ai lati del viadotto: ecco allora che i manager e i tecnici decidono di rinviare l’installazione delle nuove strutture. Ma questo non può salvarli. In mancanza della sostituzione del guardrail, infatti, i responsabili avrebbero dovuto comunque adottare adeguate misure di sicurezza sul tratto “incriminato”, ad esempio provvedendo al restringimento della carreggiata. È pacifica in questo caso l’inosservanza dell’articolo 14 del codice della strada che impone all’ente gestore di controllare l’efficienza tecnica delle pertinenze dell’infrastruttura di collegamento. Senza dimenticare che il decreto del ministero dei Lavori pubblici 223/92 impone paletti precisi su progettazione, omologazione e impiego delle barriere di sicurezza stradale. Non resta che pagare le spese, fra l’altro anche all’associazione familiari delle vittime della strada. Dario Ferrara n.b. ulteriori informazioni, possibilità di “scaricare” la sentenza sul sito “cassazione.net” Pag. 1 a 1
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