Slides Dogane b - Dipartimento di Economia

PARMA, 14/21 APRILE 2015
I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime
generale e accertamento doganale
Dott. Antonio Anghelone
Ufficio delle Dogane di Parma
Diritto Doganale:norme di base.
Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale
Comunitatrio: dal 24 giugno 2013 sostituito
dal Codice Doganale Aggiornato - Reg. CE
n. 450/2008);
Reg. CEE n. 2454/93 (Disposizioni di
Applicazione del Codice) e le relative
modifiche.
Antonio Anghelone
Diritto Doganale:norme di base
(segue)
Testo Unico delle Leggi Doganali,
approvato con D.P.R. 23/01/1973, n.
43.
Decreto legislativo 8/11/1990, n. 374.
Antonio Anghelone
Diritti doganali e diritti di confine
- Dazio;
- IVA;
- Altri diritti e fiscalità.
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Dazi doganali
Rientrano nei cd. diritti di confine:
a) dazi convenzionali;
b) dazi autonomi.
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Dazi antidumping
Costituiscono uno strumento di
politica commerciale, la cui natura è
da rilevarsi nella necessità di tutela
dei mercati dalla concorrenza sleale.
Antonio Anghelone
Dazi antidumping
(segue)
Il dumping consiste nell’introduzione
dei prodotti di un paese sul mercato
di un altro Paese ad un prezzo
inferiore al loro valore normale
(articolo VI Accordo GATT 1994).
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Dazi antidumping
(segue)
Il dumping sussiste se:
- vi sia un volume di importazioni da un singolo Paese
maggiore del 3% del totale delle importazioni del
prodotto considerato;
- vi sia un volume di importazioni da un gruppo di
Paesi maggiore del 7% del totale delle
importazioni del prodotto considerato.
Antonio Anghelone
Dazi antidumping
(segue)
L’imposizione di un dazio antidumping
tiene conto dell’effettivo danno
procurato alla produzione interna del
Paese coinvolto e tende a
riequilibrare il mercato.
Antonio Anghelone
IVA: diritto di confine?
L’IVA è un’imposta interna, dunque dovrebbe
rientrare nella più ampia categoria dei diritti
doganali.
In realtà, una costante giurisprudenza e diverse
recenti sentenze della Corte di Cassazione ne
hanno ribadito la natura di “diritto di confine”,
con tutte le connesse conseguenze di carattere
tributario e sanzionatorio.
Antonio Anghelone
Accertamento doganale
L’accertamento è costituito da un insieme di
operazioni mediante le quali l’Ufficio prende in
considerazione ed esamina tutti gli elementi
contenuti nella dichiarazione doganale, allo scopo
di stabilire caratteristiche e proprietà della
merce in esame ed il suo trattamento, sia sotto il
profilo normativo che dal punto di vista
dell’applicazione delle fiscalità afferenti.
Antonio Anghelone
Accertamento doganale
(segue)
La procedura consistee nell’esame di
una dichiarazione doganale, al fine di
verificare l’esatta indicazione di
quantità, qualità, valore e origine
delle merci, sulla base della loro
corretta classificazione TARIC.
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Accertamento doganale
(segue)
I dazi doganali dovuti per legge e le
altre misure stabilite con disposizioni
comunitarie specifiche sono
applicabili in base alla classificazione
tariffaria delle merci di cui trattasi
(art. 20 Codice Doganale Comunitario)
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Accertamento doganale
(segue)
La Tariffa Doganale Comune è
adottata da tutti gli Stati Membri
dell’Unione Europea. In Italia è
consultabile sul sito ufficiale
dell’Agenzia delle Dogane
(www.agenziadogane.it).
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Accertamento doganale
(segue)
I criteri per la corretta classificazione della
merce sono da ricercarsi principalmente nelle
caratteristiche intrinseche e nelle proprietà del
prodotto considerato, come definite nel testo
della voce doganale della Tariffa e nelle note
relative alle sezioni ed ai capitoli nonché, nei casi
di incertezza, con l’ausilio delle cosiddette “note
esplicative” della Tariffa Doganale Comune.
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Accertamento doganale
(segue)
La struttura della voce doganale è
costituita dal Capitolo (prime due
cifre), dalla voce (prime quattro
cifre), dalla sottovoce (prime sei
cifre): essa costituisce il “Sistema
Armonizzato”.
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Accertamento doganale
(segue)
Vi sono poi ulteriori suddivisioni,
utilizzate allo scopo di precisare
ancor meglio le caratteristiche della
merce, ossia il Codice di
Nomenclatura Combinata (prime otto
cifre) e la TARIC (prime dieci cifre).
Antonio Anghelone
Accertamento doganale
(segue)
Infine, vi sono ulteriori codici numerici che
identificano particolari situazioni relative
ad una specifica merce o a determinati
operatori, aventi finalità di tutela ed
applicazione di misure di politica
commerciale (es. dazi antidumping)
Antonio Anghelone
VALORE IN DOGANA
(art. 29 – 32 Reg. Cee 2913/92)
• Il valore in dogana è il valore di
transazione, ossia il prezzo
effettivamente pagato o da pagare
per le merci destinate
all’importazione nel territorio
doganale comunitario.
Antonio Anghelone
VALORE IN DOGANA
(segue)
• Il valore di transazione può essere
influenzato da alcuni fattori quali,
per esempio:
• Legami esistenti fra compratore e
venditore;
• Condizioni o prestazioni che ne
influenzino il prezzo pagato o da
pagare.
Antonio Anghelone
VALORE IN DOGANA
(segue)
Quando il valore in dogana non può essere determinato sulla
base del valore di transazione, si deve ricorrere ai seguenti
altri criteri:
a) valore di transazione di merci identiche, vendute nello
stesso periodo delle merci da valutare;
b) valore di transazione di merci similari, vendute nello stesso
periodo delle merci da valutare;
c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle
vendite nella Comunità delle merci importate o di merci
identiche o similari importate nel quantitativo complessivo
maggiore, senza legami fra compratore e venditore;
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VALORE IN DOGANA
(segue)
d) valore calcolato, uguale alla somma del costo e/o valore
delle materie utilizzate e dei costi di fabbricazione delle
materie importate;
e) l’ammontare dei costi sostenuti dai produttori del Paese
di esportazione per le vendite di merci destinate alla
Comunità della stessa qualità o della stessa specie delle
merci da valutare.
Infine, come criterio residuale, può farsi riferimento ai
prezzi correnti di mercato, sulla base dei dati disponibili
nella Comunità, purché non in contrasto con i criteri sopra
esposti.
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VALORE IN DOGANA
(segue)
• Al prezzo effettivamente pagato o da
pagare devono essere aggiunti, ove
non compresi, taluni elementi del
valore, nella misura in cui siano a
carico del compratore.
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VALORE IN DOGANA
(segue)
a) le spese di mediazione e le
commissioni, escluse le commissioni
d’acquisto;
b) il costo dei contenitori considerati,
ai fini doganali, come formanti un
unicum con la merce;
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VALORE IN DOGANA
(segue)
c) il costo dell’imballaggio (materiali e manodopera);
d) il valore, attribuito in misura adeguata, di taluni prodotti e/o
servizi, quando siano forniti direttamente o indirettamente dal
compratore, senza spese o a costo ridotto, non inclusi nel prezzo
effettivamente pagato o da pagare:
- materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle
merci importate;
- utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la
produzione di merci importate;
- materie consumate durante la produzione delle merci importate,
nonché lavori d’ingegneria, studio, arte, design, piani e schizzi,
eseguiti in Paesi terzi e necessari per la produzione delle merci
importate;
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VALORE IN DOGANA
(segue)
- i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi alle
merci da valutare, che il compratore è tenuto a
pagare, direttamente o indirettamente, come
condizione per la vendita delle merci importate
e non incluse nel valore delle stesse;
- il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi
ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle
merci importate spettante direttamente o
indirettamente al venditore;
Antonio Anghelone
VALORE IN DOGANA
(segue)
-le spese di trasporto e di assicurazione delle
merci importate e le spese di carico e
movimentazione connesse col trasporto delle
merci importate fino al luogo d’introduzione di
dette merci nel territorio doganale comunitario.
Infine, le spese relative al diritto di riproduzione
delle merci importate sono aggiunte al prezzo
effettivamente pagato o da pagare solo se
costituiscono una condizione della vendita di tali
merci.
Antonio Anghelone
DICHIARAZIONE DEL VALORE.
Nel caso in cui sia necessario determinare il valore
in dogana ai sensi degli articoli da 28 a 36 del
Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n.
2913/92), la relativa dichiarazione doganale è
accompagnata da un’ulteriore dichiarazione,
conforme al modello di cui agli allegati 28 e 29
delle Disposizioni di applicazione del Codice
Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2454/93),
contenente gli elementi del valore dichiarato o da
dichiarare in dogana.
Antonio Anghelone
DV1
Il modello DV1, previsto dall’articolo
178 del Reg. CEE n. 2454/93, è la
dichiarazione del valore che accompagna
la dichiarazione doganale e deve essere
compilato solo da un soggetto che
risieda nel territorio doganale
comunitario e sia in possesso delle
relative informazioni.
Antonio Anghelone
DV1
(segue)
La presentazione del modello DV1 equivale ad
assunzione di responsabilità da parte
dell’operatore in merito alla veridicità e
completezza dei dati in esso contenuti e
all’autenticità dei documenti presentati a
sostegno di tali elementi. Inoltre, l’operatore è
tenuto a fornire ogni ulteriore informazione
richiesta dall’Ufficio doganale per stabilire il
valore in dogana delle merci presentate.
Antonio Anghelone
DV1
(segue)
L’autorità doganale può rinunciare a pretendere la
dichiarazione di valore DV1 nei seguenti casi:
- quando il valore in dogana delle merci importate
non sia superiore ad € 10000,00 per spedizione,
salvo il caso di spedizioni multiple o parziali aventi
lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
- quando le importazioni di che trattasi non
abbiano carattere commerciale;
Antonio Anghelone
DV1
(segue)
- quando l’indicazione degli elementi
del valore non sia necessaria per
l’applicazione della TARIC o quando
non si possano applicare i dazi doganali
previsti dalla predetta tariffa a
motivo dell’applicazione di una
specifica normativa doganale.
Antonio Anghelone
DV1
(segue)
Infine, nel caso di trasmissioni in
forma computerizzata delle
dichiarazioni doganali, l’autorità
doganale può consentire variazioni di
forma nella presentazione dei dati
richiesti.
Antonio Anghelone
Grazie per
l’attenzione!!!
Antonio Anghelone