A. R. A. I. Associazione Amministratori Immbiliari D OTT R I N A - L E G G I - S E NT E N Z E FORMAZIONE PERIODICA DEGLI AMMINISTRATORI Art. 5, secondo comma, del D.M. n. 140/2014 A proposito del significato da attribuire all’obbligo della formazione periodica per gli amministratori di Condominio, cercheremo in questa sede di chiarire il concetto di “formazione periodica” precisando, ove possibile, le scadenze e le eventuali conseguenze relative al mancato adempimento. Ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.M. n. 140 / 2014, “gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale”, per cui in assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che il periodo annuale debba coincidere con l'anno solare decorrente dal giorno di entrata in vigore del D.M. n. 140/14 (ossia il 9 ottobre 2014). Ciò porta a concludere che l'obbligo di aggiornamento debba riguardare l'anno che decorre dal 9 ottobre 2014 (sul concetto di anno solare di veda Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 27 maggio 1995, n. 5969), pertanto seguendo questa interpretazione, l'amministratore sarà in regola se avrà adempiuto al proprio obbligo di formazione periodica entro il 9 ottobre 2015. In conseguenza di ciò ai sensi dell'art. 71 bis, primo comma lett. g., Disp. Att. c.c. possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, in assenza della quale la nomina deve essere considerata nulla ed ogni condomino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria per vederla invalidata con possibilità di revoca. In definitiva, quindi, la situazione degli obblighi formativi connessa all'assunzione degli incarichi è la medesima: a) l'amministratore di condominio deve adempiere al proprio obbligo formativo di aggiornamento per il primo anno entro il 9 ottobre 2015; b) chi non adempie entro tale data, non potrà assumere incarichi per l'anno successivo, nemmeno frequentando più ore nel corso dell'anno successivo; c) di conseguenza, verificata questo inadempimento, ciascun condomino potrà agire per ottenere l'accertamento di nullità della nomina per la mancanza del requisito della formazione periodica. In Condominio 1 Spieghiamoci meglio. Chi vuole assumere incarichi deve: a) aver frequentato un corso di formazione iniziale; b) frequentare corsi di formazione periodica. Il primo è una tantum, il secondo no. Chi si aggiorna quest'anno lo fa anche per poter assumere incarichi l'anno successivo. Senza quest'aggiornamento l'anno successivo non potrebbero essere assunti incarichi. L'anno successivo, nuovamente, l'amministratore dovrà aggiornarsi per assumere incarichi nell'anno seguente. Non aggiornarsi a dovere, quindi, in linea teorica, potrebbe voler dire non potere assumere incarichi (o vederseli tolti con azione giudiziale) se nell'anno precedente non ci si è aggiornati seguendo le prescrizioni del d.m. n. 140. A tale scopo, l’ARAI, una tra le Associazioni per amministratori di Condominio tra le più rappresentative in Italia, accreditata peraltro dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha organizzato, in collaborazione con il Centro Studi SIMED, per i propri associati ma anche per altri professionisti quali avvocati, commercialisti, ingegneri e per quanti non hanno un’associazione di riferimento, dei Corsi di aggiornamento sia on line sia in aula. Il primo di questi si svolgerà in due sedute: Sabato 28 Febbraio e Sabato 14 Marzo tutta la giornata presso l’Hotel Astoria. Tra i Relatori,oltre l’Avvocato Rodolfo Cusano, autore dei testi sulla materia condominiale per la Simone Edizioni, il Dottor Gianandrea Chiesi, Magistrato di Corte di Apello di Napoli, il Prof. Barbaro, Professore Universitario nonché Consulente presso le Commissioni bilaterali di Camera e Senato, il dr. La Scala. Al termine delle due giornate di Corso, il Responsabile Scientifico, Avv. Rodolfo Cusano, rilascerà un attestato di superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del Corso di formazione. Il corso di aggiornamento affronta gli aspetti amministrativi, legali e fiscali connessi all’esercizio della professione di amministratore di condominio seguendo un approccio teorico-pratico. Il Programma completo del Corso di Aggiornamento valido per il 2015 è possibile consultarlo alla pagina 3. Gennaio 2015 Riunione di condominio, delibera illegittima se manca la prova dell’invito Ripartizione spese in caso di compravendita. Corte di Cassazione, sezione 2 - Sent. 24.10. 2014 n. 22685 Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato alcune questioni relative alla legittimità o meno delle delibere condominiali nel caso in cui manca la prova che tutti i condomini siano stati invitati a partecipare all’assemblea. Si legge nella sentenza “la Corte di Appello ha ritenuto che l’omessa preliminare verifica della convocazione di tutti i condomini non sia di per sé ragione di invalidità della deliberazione (affermazione in astratto corretta), ma non ha considerato che il sesto comma dell’art. 1136 c.c. stabilisce che “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”. Orbene, seppure è corretto affermare che il condomino, il quale chieda l’accertamento della invalidità della deliberazione, deve fornire la prova che le regole di formazione della volontà assembleare non siano state rispettate (Cass. 8/11/1989 n. 4691; Cass. 14/3/1987 n. 2658; Cass. 27/6/1978 n. 3169), l’onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione incombe, viceversa, sul condominio e non già sul condomino il quale eccepisca l’invalidità della deliberazione assembleare, perché non può porsi a suo carico l’onere di una dimostrazione negativa quale quella della mancata osservanza dell’obbligo di tempestivo avviso all’universalità dei condomini (cfr. Cass. 4/3/2011 n. 5254, Cass. 8/12/1987 n. 9109), avviso che si pone elemento costitutivo della validità della delibera”. Condominio, spese per la manutenzione e le riparazioni Corte di Cassazione Civile Sent. N. 3636/2014 La Cassazione, con la sentenza in commento, i materia di condominio, ha esaminato un caso relativo alle spese per la manutenzione e la riparazione degli edifici e, più nello specifico, i fatti di causa si riferivano ad una questione sollevata innanzi al giudice di pace di Napoli da due condomine nei confronti di un altro proprietario chiedendo “che fosse condannato a pagar loro la quota di spettanza di spese condominiali attinenti al corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra il Condominio e la società cooperativa Leopardi, rimasto inadempiuto e che aveva formato oggetto di un ricorso per ingiunzione da parte dell’appaltatrice nei confronti dell’ente di gestione, conclusosi con l’emissione di un decreto portante l’ingiunzione di quest’ultimo di pagare Euro 16.717,43; di seguito la Cooperativa aveva pignorato detto importo, corrispondente ai fitti delle attrici, facendoselo assegnare in sede di espropriazione“. Ovviamente il condomine chiamato in causa si è costituito in giudizio sostenendo di non dover nulla per aver già corrisposto la quota di spettanza all’amministratore del Condominio. In caso di vendita di un appartamento in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 24654 del 03/12/2010). Cortile condominiale a copertura di locale interrato Nel caso in cui il cortile di un condominio funga da copertura di un locale interrato di un terzo, se la cattiva manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d’acqua nel sottostante locale, l’obbligazione risarcitoria del condominio trova la sua fonte non già nelle norme in materia di ripartizione degli oneri condominiali, bensì nel disposto dell’articolo 2051 del c.c., con la conseguenza che ai fini dell’accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso (che risulti riconducibile a un’anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell’esistenza di un effettivo potere fisico su essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi (Cass. civ. sent. 1477/99). Sospensione di pagamenti quote per errori dell’amministratore Una volta stabilito che si tratta di pagamenti dovuti a fronte di servizi goduti, ai condomini spetta l'obbligo di farvi fronte, salvo richiesta di danni per eventuali errori dell'amministratore. I condomini non possono infatti sospendere i pagamenti dovuti al condominio, ben dovendo essi sapere che le carenze di cassa espongono a mancati pagamenti dei fornitori, con conseguente taglio delle utenze o addebito di interessi, sanzioni e costi moratori (Cassazione Civile, 11.05.2012, n. 7401). Il compenso degli amministratori Il compenso degli amministratori di un condominio è stabilito dall'assemblea, indicando quanto spetta per la gestione ordinaria e quella straordinaria. Gli amministratori di condominio non hanno una tariffa e non possiedono un Albo professionale. E’ bene pertanto che il compenso venga dettagliatamente stabilito dall’assemblea, indicando quanto spetta all’amministratore per la gestione ordinaria e quanto per Comunione, condominio, regolamento, l’eventuale straordinaria. Sarà bene inoltre indicare se olinfrazioni, sanzioni, nullità tre l’assemblea annuale obbligatoria per legge sono comprese nel compenso eventuali assemblee straordinarie e Corte di Cassazione - Sezione II Civile Sent. n. 820 in caso negativo stabilire quanto spetta per ogni convocadel 16 gennaio 2014 Con la sentenza che si riporta, la Cassazione stabilito che zione e partecipazione. per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è Sarà bene infine prevedere se nel caso e comunque prinulla la clausola del regolamento di condominio che, suma dell’esecuzione di lavori straordinari spetta perando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 all’amministratore un supplemento di compenso e se a disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini forfait o a percentuale. (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), san- Dopo le sue dimissioni l'amministratore deve eseguire zioni diverse da quella pecuniaria (rimozione di un’auto). tutte le attività urgenti, passaggio di consegne incluso, 2 ATTUALITA’ - QUESITI - S E R V I Z I - SPONSOR Seminario di aggiornamento e approfondimento sulla riforma del condominio. Decreto Ministero della Giustizia 13.08.2014 n° 140, G.U. 24.09.2014 ****************** Responsabile scientifico : Avv. Rodolfo Cusano Formatori : Avv. Rodolfo Cusano (Autore Collana Condominio per Simone Editore) Dr. Gianandrea Chiesi (Magistrato) Dr. Giuseppe La Scala (Commercialista) Prof. Marcello Barbaro (Consulente Commissioni bilaterli di Camera e Senato) Moderatori : Avv. Nicola Salzano e Pof. Giuseppe Cinà ***************** Presso Hotel Astoria Via Montepellegrino - Palermo Sabato 28 Febbraio dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 Sabato 14 Marzo dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 ************** PROGRAMMA Nomina, proroga e revoca dell’amministratore. I principi che sorreggono il riparto delle spese; il condominio parziario; I vizi di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari, l’impugnativa. Legge di stabilità e nuovo regime dei minimi. Le tabelle millesimali: i principi per la loro formazione. Approvazione e revisione. L’obbligo della riscossione forzata ed il principio dell’esecuzione parziaria dei crediti dei terzi. Il rendiconto condominiale alla luce della Riforma. Le tecniche per la risoluzione dei conflitti: il ricorso all’assemblea, la procedura di mediazione. Esercitazioni pratiche: la redazione dei principali atti di competenza dell’amministratore, la simulazione di una procedura di mediazione e la risoluzione di casi teorico-pratici. ************* COSTI : € 45 per Associati ARAI - € 80 non Associati ARAI Ricordiamo che è necessario prenotare l’iscrizione perché la sala prenotata ha i posti limitati e abbiamo quindi esigenza di conoscere anticipatamente il numero dei partecipanti; per iscriversi occorre chiamare lo 091 344385 o inviare una mail a [email protected] indicando nome e cognome del partecipante entro il termine ultimo 7 Febbraio. 3 Gennaio 2015 AVVISO Si informano i Signori Associati che la quota associativa annuale per i rinnovi 2015 è di € 160. Per i versamenti è possibile utilizzare: bollettino di C/c postale n. 17666900 IBAN : IT94 Q076 0104 6000 0001 7666 900 L'amministratore di condominio può rivendicare i beni comuni? L'amministratore è legittimato a proporre azione di rivendica dei beni comuni quando sia stato a ciò autorizzato dall'assemblea del condominio con deliberazione presa a maggioranza. Si presume che i beni indicati nell'art. 1117 c.c. siano condominiali; di conseguenza, l'amministratore che agisce per la rivendica di spazi comuni, non deve farsi carico di dimostrare che tali beni rientrino nella disponibilità del condominio. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sent n. 40/15; depositata l’8 gennaio) Legittima la trasformazione di un posto auto in un box In tema di condominio negli edifici e più nello specifico di opere di chiusura delle parti di proprietà esclusiva è legittimo - se non vietato da regolamento condominiale e comunale - l’intervento di trasformazione di un posto auto aperto in un box auto chiuso. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sent. n. 26426/14; depositata il 16 dicembre) Il condominio ripaga le infiltrazioni anche se solo il proprietario dell’attico usa il terrazzo a livello Si configura la responsabilità da custodia per i danni cagionati dalla piscina di plastica: un terzo della somma è carico dell’impresa edile e del direttore dei lavori per le fessurazioni nel pavimento. Tutti responsabili per le infiltrazioni d’acqua dal terrazzo a livello dell’edificio nei tre appartamenti sottostanti. Non importa che ad avere l’uso esclusivo dell’area sia il proprietario dell’attico, che non è il solo a pagare i danni: si configura infatti anche l’omessa custodia a carico del condominio, che ha consentito al signore del sesto piano di installare una piscina, per quanto di plastica, in una zona che costituisce comunque la copertura del fabbrica e dunque non può essere persa di vista dall’ente di gestione; chi lo amministra, invece, se ne è colpevolmente dimenticato. Un terzo dei danni, poi, va carico dell’impresa edile che ha realizzato l’opera e al direttore dei lavori, in parti uguali fra i due: i difetti del progetto hanno infatti aggravato la situazione. È quanto emerge dalla sentenza 1098/14, pubblicata a Dicembre dal Tribunale di Taranto 4 SEDE: Via N. Turrisi 48 - 90138 Palermo TEL. 091 344385 - FAX 091 7836677 MAIL: [email protected] C/corrente postale: n. 17666900 IBAN IT94 Q076 0104 6000 0001 7666 900 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto 13 Agosto 2014 n. 140 E’ stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/9/2014, il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli Amministratori di Condominio inerente i Corsi di formazione e di aggiornamento. A prescindere dai contenuti dei Corsi di Formazione svolti da formatori in possesso di determinati requisiti, viene individuata la figura del Responsabile scientifico cui, a prescindere dai requisiti professionali e morali, è demandata tra l’altro, la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento, che ha una cadenza annuale della durata di almeno 15 ore. In tal senso l’ARAI oltre i normali Corsi di aggiornamento frontali, metterà a disposizione degli Associati ARAI dei Corsi On line ed in aula di aggiornamento che si dovranno svolgere obbligatoriamente POS MULTICONTO MONEYNET E’ disponibile per tutti gli Associati il Pos multiconto portatile dove poter caricare fino a 7 conti correnti di diversi condomini. Strumento indispensabile per gli incassi da effettuare presso i vari condomini, è possibile richiedere informazioni o la visita di un Responsabile chiamando il call center al numero verde 800.924909. E’ stata reintrodotta la Mediazione OBBLIGATORIA in ambito condominiale. Per la soluzione di eventuali controversie Adr Media riserva speciali opportunità agli Associati ARAI. Se interessati chiamare lo 091 8430073 per fissare un incontro informativo coinvolgendo anche il legale del Condominio. Gennaio 2015
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