bollettino integrale in

AnnoXLVI
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Specialen. 33 del10 Aprile 2015
DECRETICOMMISSARIOADACTA
UFFICIOBURA
L'AQUILA
ViaLeonardoDaVincin°6 SitoInternet:http://bura.regione.abruzzo.it
e‐mail:[email protected]
ServizionlineTel.0862/363264‐363217‐363206
dallunedìalvenerdìdalle9.00alle13.00edilmartedìegiovedìpomeriggiodalle15.30alle17.30
Pag. 1 Pag.2
BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
AnnoXLVI
Anno XLVI‐N.33Speciale(10.04.2015)
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Pag. 3 PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
DECRETI
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN QUALITA’ DI COMMISARIO AD ACTA ( Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23/07/2014 )
DECRETO 11.02.2015.n. 5
Modifica al programma Operativo 2013-2015, approvato con decreto commissariale n. 84/2013,
successivamente integrato e modificato con decreto commissariale n. 113/2013. Intervento 9: Personale Azione4: Ulteriori interventi di contenimento dei costi del personale per recepimento di normativa nazionale .
…………………………………………………………………………………………………………………..4
DECRETO 11.02.2015 n. 7
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale ( PDTA) per la Gestione del DOLORE NEL paziente
oncologico in stato non avanzato di malattia” e “ rete regionale del dolore ...................................................... 7
DECRETO 11.02.2015 n. 8
Approvazione schema tipo convenzione tra il Comitato Regionale dell’Associazione Italiana Croce Rossa e la
Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nell’anno 2015 ............................................40
DECRETO 11.02.2015 n. 10
Riorganizzazione Punti Nascita Regionali - Attuazione Punto 1 Linee Di Azione Di Cui All’accordo StatoRegioni Del 16 Dicembre 2010 .........................................................................................................................51
Pag.4
BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
PARTEI
Leggi,Regolamenti,AttidellaRegione
edelloStato
ATTIDELLAREGIONE
DECRETI
PRESIDENTEDELLAREGIONEABRUZZO
INQUALITA’DICOMMISSARIOADACTA
(DeliberazionedelConsigliodei
Ministridel23/07/2014)
DECRETO11.02.2015n.5
Modifica al programma Operativo 2013‐
2015,approvatocondecretocommissariale
n. 84/2013, successivamente integrato e
modificato con decreto commissariale n.
113/2013. Intervento 9: Personale ‐
Azione4:
Ulteriori
interventi
di
contenimento dei costi del personale per
recepimentodinormativanazionale
ILCOMMISSARIOADACTA
VISTAladeliberazionediGiuntaRegionalen.
224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato
approvato l’accordo sottoscritto in data 6
marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e la
Regione Abruzzo per l’approvazione del
Piano di Rientro e di individuazione degli
interventiperilperseguimentodell’equilibrio
economico ai sensi dell’art. 1, comma 180,
dellalegge30.12.2004n.311;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il
Presidente pro‐tempore della Regione
Abruzzo Dott. Luciano D’Alfonso è stato
nominato Commissario ad acta per
l’attuazionedelPianodirientrodaidisavanzi
delsettoresanitariodellaRegioneAbruzzo;
CONSIDERATO che il Programma Operativo
2013‐2015 (approvato con DCA n. 84/2013,
successivamente integrato e modificato con
DCAn.113/2013),nell’ambitodell’Intervento
9 Personale, Azione 4 Ulteriori interventi di
contenimento dei costi del personale per
recepimentodinormativanazionale,prevede,
tralealtrecose,di“perseguire–inattuazione
diundisegnovoltoafarsìcheleASLpossano
farfrontealpropriofabbisognoordinariocon
AnnoXLVI‐N.33Speciale(10.04.2015)
personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e, al
contempo, a ridurre il c.d. fenomeno del
precariato – una politica volta a limitare
l’utilizzo di forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale,
correlandole – in linea di massima – ad
esigenze
lavorative
temporanee
ed
eccezionali” e a tal fine individua il seguente
specificoobiettivoperleASLregionali:
 “per quanto riguarda le forme di lavoro
flessibile,leASLdevonolimitareilricorso
all’attivazione dei relativi contratti e
correlarli ad esigenze lavorative di
carattere transitorio e temporaneo: la
spesacheleASLpotrannosostenereperi
contrattiin questionenonpuòsuperareil
90% della spesa sostenuta per le stesse
finalitànell’anno2009”.
VISTOilverbaledellariunionecongiuntadel
Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza del 21 novembre
2013, laddove alla lettera E) Esame
Programma Operativo 2013‐2015, al punto
“Personale (Intervento 9)” (pag. 33 del
verbale), non veniva formulato alcun rilievo
in ordine al punto in questione relativo alla
spesaperilpersonaleconrapportodilavoro
flessibile;
RILEVATOCHE,successivamente,conparere
ministeriale n. 397‐P del 3.9.2014,avente ad
oggetto “risposta su rilievi formulati nel
verbale della riunione congiunta del tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato permanente del
17.4.2014 con riferimento alla materia del
personaleconriferimentoalP.O.2013‐2015”,
il Ministero della Salute ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze hanno
rappresentato che “relativamente a quanto
previsto dalla Regione con riferimento alle
disposizioni recate dall’art. 9, comma 28, del
DL 78/2010 si richiama quanto sancito
sull’argomentodallaCorteCostituzionalecon
la sentenza n. 173/2012, con la quale viene
confermato che la citata norma, in quanto
qualificata come principio generale di
coordinamento della finanza pubblica “lascia
alle singole amministrazioni la scelta circa le
misure da adottare con riferimento ad
ognuna delle categorie di rapporti ivi
previste. Ciascun ente pubblico può
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Pag. 5 determinare se e quanto ridurre la spesa
relativa a ogni singola tipologia contrattuale,
ferma restando la necessità di osservare il
limite della riduzione del 50 per cento della
spesacomplessivarispettoaquellasostenuta
nel 2009”. Conseguentemente il risparmio di
spesa da esso derivante può essere ottenuto
esclusivamente mediante una diversa
modulazione degli interventi concernenti i
soli rapporti di lavoro flessibile e non anche
mediante compensazioni con risparmi
derivanti da altre tipologie di spesa ivi
compresa quella per rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (rif. anche Corte
Costituzionale n. 182/2011”), rimanendo
pertantoinattesadichiarimentialriguardo;
VISTAlanotaprot.n.RA/274008/COMM.del
20.10.2014 (acquisita al protocollo SIVEAS
col n. 455 del 21.10.2014) con cui, in
riscontro alla predetta richiesta di
chiarimentiministeriale,sirappresentavache
“La previsione che stabilisce per le ASL
regionali l’obiettivo di riduzione del 10%
della spesa di personale relativa ai contratti
di lavoro flessibile rispetto alla spesa
sostenuta per analoghe finalità nell’anno
2009,comegiàevidenziatonellanotaprot.n.
RA/139115/COMM. del 22.5.2014 (prot.
SIVEASn.240del26.5.2014),èstataadottata
in piena linea di continuità con l’analoga
previsione contenuta nel P.O. 2011‐2012
rispettoallaqualemaialcunrilievoerastato
formulato dagli Organismi ministeriali
competenti,inconsiderazionedelfattochela
disposizione dell’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010 era sempre stata pacificamente
intesa come norma non applicabile
direttamente alle Regioni, rispetto alle quali
la stessa si poneva invece come principio
generale ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, consentendosi quindi di
stabilire anche una riduzione percentuale
dellaspesainmisuradiversarispettoaquella
fissata nella norma di principio. A tal
proposito si ritiene opportuno evidenziare
che, nell’ambito del verbale del Tavolo
tecnico del 7 aprile 2011 (pag. 19, nel punto
relativo al personale) con riferimento al
dispostodell’articolo9,comma28,delD.L.n.
78/2010, sulla base di uno specifico
chiarimento fornito dall’IGOP, si affermava
“chepermane,comunque,ildispostodicuial
penultimo periodo del citato comma 28,
secondo cui agli enti del SSN la predetta
misura di contenimento si applica in termini
diprincipio,nonessendoglistessivincolatial
rispetto puntuale del limite di spesa
previsto”, convenendo così i Ministeri sul
fattochelaspesarelativaairapportidilavoro
flessibili nelle ASL potesse essere ridotta
anche in una percentuale diversa da quella
stabilita all’art. 9, comma 28, del citato D.L.
78/2010”; in detta nota si precisava
ulteriormenteche“èdituttaevidenzachese
l’applicazione della misura di cui all’art. 9,
comma 28, del D.L. n. 78/2010 dovesse
essere invece intesa come finalizzata ad
assicurare comunque una riduzione della
spesadeicontrattidilavoroflessibilerispetto
alla spesa sostenuta per analoghe finalità
nell’anno 2009 pari al 50% della stessa,
l’obiettivo in questione non potrà che essere
assuntocomeobiettivotendenzialeperleASL
da perseguire entro il 31.12.2015,
rappresentandosi altresì che a detta
riduzione corrisponderà in ogni caso un
conseguenziale aumento della spesa del
personale a tempo indeterminato attesa la
necessità di dover comunque continuarsi a
garantire da parte delle ASL regionali
l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza”;
VISTOilverbaledellariunionecongiuntadel
Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza del 20 novembre
2014, ove al punto E. Verifica attuazione del
Piano di rientro nella parte relativa al
Personale (pag. 24 del verbale), con
riferimento ai suddetti chiarimenti forniti
dalla Regione con la richiamata nota
commissariale del 20.10.2014 (prot. SIVEAS
n. 455/2014) si osserva che “pur
rappresentando l’art. 9 comma 28 del D.L.
78/2010 una norma non applicabile
direttamente alle Regioni ma un principio
generale ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, il medesimo definisce per
la Regione un chiaro obiettivo di riduzione
percentualedellaspesaparial50%diquella
sostenuta per analoghe finalità nell’anno
2009.Ciòposto,laRegionepuòsolodecidere
la modalità di raggiungimento di tale
obiettivo, modulando discrezionalmente
l’ottenimento del risparmio totale definito
all’interno delle categorie di lavoro previste
dalla norma (lavoro flessibile) e non anche
Pag.6
BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
mediante compensazioni con risparmi
derivanti da altre tipologie di spesa ivi
compresa quella per rapporto di lavoro a
tempo indeterminato” e si ribadisce “quanto
sancito
sull’argomento
dalla
Corte
Costituzionale con la sentenza n. 173/2012,
già riportata nel citato parere 397‐P, con
particolareriferimentoallaprevisionepercui
ciascun ente pubblico può determinare se e
quanto ridurre la spesa relativa ad ogni
singolatipologiacontrattuale,fermarestando
la necessità di osservare il limite della
riduzione del 50 per cento della spesa
complessiva rispetto a quella sostenuta nel
2009”;
RITENUTO,
pertanto,
alla
luce
dell’orientamento ministeriale sul punto in
questione, confermato e ribadito nel verbale
del citato Tavolo tecnico del 20.11.2014, di
dover procedere ad apportare le opportune
modifiche sul Programma Operativo 2013‐
2015 (approvato con DCA n. 84/2013,
successivamente integrato e modificato con
DCA n. 113/2013) con riferimento
all’annualità 2015, stante l’ormai avvenuto
decorso delle annualità 2013 e 2014 in
relazione alle quali le ASL regionali hanno
fatto riferimento all’obiettivo in parola così
comeoriginariamentedefinito nelP.O.2013‐
2015,
stabilendosi,
nell’ambito
dell’Intervento9Personale,Azione4Ulteriori
interventi di contenimento dei costi del
personale per recepimento di normativa
nazionale:
- di integrare ‐ nella sezione “Obiettivi
Programmati”econriferimentospecificoa
quello relativo alla spesa sostenuta dalle
ASL per contratti di lavoro flessibile –
l’attualeprevisionepercui“laspesachele
ASL potranno sostenere per i contratti in
questione non può superare il 90% della
spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009” con l’aggiunta – dopo le
parole “nell’anno 2009” ‐ del seguente
periodo “relativamente agli anni 2013 e
2014,mentreperl’anno2015laspesache
le ASL potranno sostenere per detti
contratti non può superare il 50% di
quella sostenuta per le medesime finalità
nell’anno2009,conlafacoltàperciascuna
ASLdideterminaresee quantoridurrela
spesa relativa ad ogni singola tipologia
contrattuale fermo restando il definito
obiettivodiriduzionedel50%dellaspesa
complessivasostenutanel2009”;
AnnoXLVI‐N.33Speciale(10.04.2015)
- di integrare – nella sezione “Indicatori di
risultato” – l’indicatore relativo alla spesa
di personale per rapporto di lavoro
flessibile, aggiungendo, dopo il periodo
“Rispetto del limite di spesa del 90%
rispetto al 2009 per le forme di lavoro
flessibile”, il seguente periodo “con
riferimento agli anni 2013 e 2014 e del
limite di spesa del 50% rispetto al 2009
conriferimentoall’anno2015”;
- di modificare nella sezione “Impatto
economico” il seguente periodo “Per
quanto attiene ai limiti di spesa relativi ai
rapportidilavoroflessibili,idatirelativial
2012 registrano una spesa complessiva
pertalirapportiinferiorealtettostabilito
(90%dellaspesa2009)enoncomporterà
riduzioni ulteriori di spesa per il triennio
2013‐2015”, sostituendo le parole
“triennio2013‐2015”conleparole“2013‐
2014”;
CONSIDERATO che il presente atto riveste
carattere di indifferibilità ed urgenza, in
quantol’adozionedelmedesimoènecessaria
al fine di consentire alle ASL regionali di
porre tempestivamente in essere le
opportune azioni volte a ricondurre la spesa
relativa al personale assunto con contratti di
lavoro flessibile nell’ambito del nuovo
obiettivo percentuale fissato per l’anno 2015
conlariferitamodifica,echequinditaleatto
sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e
dell’Economia
e
delle
Finanze
successivamenteallasuaadozione;
DECRETA
perlemotivazioniespresseinpremessache
integralmentesirichiamano
1. di modificare il Programma Operativo
2013‐2015, approvato con DCA n.
84/2013, successivamente integrato e
modificato con DCA n. 113/2013,
stabilendosi, nell’ambito dell’Intervento 9
Personale, Azione 4 Ulteriori interventi di
contenimento dei costi del personale per
recepimentodinormativanazionale:
di integrare ‐ nella sezione “Obiettivi
Programmati” e con riferimento
specifico a quello relativo alla spesa
sostenuta dalle ASL per contratti di
lavoro flessibile – l’attuale previsione
per cui “la spesa che le ASL potranno
sostenere per i contratti in questione
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Pag. 7 non può superare il 90% della spesa
sostenutaperlestessefinalitànell’anno
2009” con l’aggiunta – dopo le parole
“nell’anno2009”‐delseguenteperiodo
“relativamente agli anni 2013 e 2014,
mentreperl’anno2015laspesache le
ASL potranno sostenere per detti
contratti non può superare il 50% di
quella sostenuta per le medesime
finalità nell’anno 2009, con la facoltà
per ciascuna ASL di determinare se e
quantoridurrelaspesarelativaadogni
singola tipologia contrattuale fermo
restando il definito obiettivo di
riduzione del 50% della spesa
complessivasostenutanel2009”;
di integrare – nella sezione “Indicatori
di risultato” – l’indicatore relativo alla
spesa di personale per rapporto di
lavoro flessibile, aggiungendo, dopo il
periodo“Rispettodellimitedispesadel
90% rispetto al 2009 per le forme di
lavoro flessibile”, il seguente periodo
“conriferimentoaglianni2013e2014
edellimitedispesadel50%rispettoal
2009conriferimentoall’anno2015”;
di modificare nella sezione “Impatto
economico” il seguente periodo “Per
quantoattieneailimitidispesarelativi
ai rapporti di lavoro flessibili, i dati
relativi al 2012 registrano una spesa
complessiva per tali rapporti inferiore
al tetto stabilito (90% della spesa
2009) e non comporterà riduzioni
ulteriori di spesa per il triennio 2013‐
2015”, sostituendo le parole “triennio
2013‐2015”conleparole“2013‐2014”;
2. di richiamare l’attenzione dei Direttori
Generali delle ASL sul disposto del
penultimo periodo del comma 28
dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010,
convertitoinleggen.122/2010,percui“Il
mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità
erariale”;
3. di trasmettere il presente provvedimento
al Ministero della Salute ed al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la
relativavalidazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento
sul sito internet della Regione Abruzzo
nonché sul Bollettino Ufficiale della
RegioneAbruzzo.
ILCOMMISSARIOADACTA
Dott.LucianoD’Alfonso
DECRETO11.02.2015n.7
Percorso
diagnostico
terapeutico
assistenziale ( PDTA) per la Gestione del
DOLORE NEL paziente oncologico in stato
nonavanzatodimalattia”e“reteregionale
deldolore
IlCOMMISSARIOADACTA
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 23 Luglio 2014, con la quale il
Presidente pro‐tempore della Regione Abruzzo
é stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
delsettoresanitariodellaRegioneAbruzzo;
RICHIAMATO il Decreto commissariale n.
90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento
del Presidente pro ‐tempore della Regione
Abruzzo come Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
delsettoresanitariodellaRegioneAbruzzo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 7 giugno 2012 con cui si è
provveduto a nominare il Dott. Giuseppe
Zuccatelli in funzione di Sub Commissario,
avente il compito di affiancare il Commissario
ad acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione,
riqualificazione
e
potenziamentodelServiziosanitarioregionale,
con specifico riferimento – per quanto
concerne
la
materia
del
presente
provvedimento–allacollaborazionefinalizzata
all’adozione dei provvedimenti necessari
all’attuazionedelPianodiRientro,incoerenza
con le disposizioni recate dal vigente
ordinamento;
VISTA altresì la Legge 15 marzo 2010 n°38,
recante “Disposizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore”,
con cui si è provveduto a definire – ai sensi
dell’art.2,comma1,lett.a)l’ambitodelle«cure
palliative» come “l’insieme degli interventi
terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti
sia alla persona malata, sia al suo nucleo
Pag.8
BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
familiare,finalizzatiallacuraattivaetotaledei
pazienti”;
RICHIAMATIinoltre:
 l’Accordo stipulato tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, recante le Linee guida per la
promozione, sviluppo e il coordinamento
degli interventi regionali nell'ambito della
rete di cure palliative e della rete di
terapia del dolore (Rep. Atti 239/CSR del
16.12.2010);
- l’IntesaStato–Regionidel25Luglio2012
con la quale sono stati definiti i requisiti
minimi e le modalità organizzative
necessari per l’accreditamento delle
strutture di assistenza ai malati in fase
terminalee delleunitàdicurepalliativee
della terapia del dolore e che stabilisce in
maniera dettagliata le caratteristiche
necessarie per l’accreditamento delle
strutture sia residenziali sia domiciliari,
che possono operare nella rete del dolore
e di cure palliative rivolte sia al paziente
adultochealpazientepediatrico;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n°
616 del 12.09.2011, avente ad oggetto
“Istituzione dei Gruppi di coordinamento per
l’implementazione e la gestione della Rete
regionale delle cure palliative e della Rete
regionale della terapia del dolore, a norma
della Legge 38 del 15 marzo 2010”, così come
integrata con Deliberazione di Giunta
Regionale n° 300 del 21.05.2012, con la quale
si è provveduto ad istituire, in attuazione del
suddetto Accordo, presso la Direzione
regionale Politiche della Salute ( rectius
Dipartimento regionale per la Salute e il
Welfare) il Gruppo di Coordinamento della
Rete regionale delle Cure palliative, composto
da professionalità della citata Direzione (
rectius Dipartimento), dell’Agenzia Sanitaria
Regionale d’Abruzzo, delle Aziende UU.SS.LL.
regionali, da rappresentanti dei MMG e da
professionisti universitari di comprovata
esperienza;
CONSIDERATO che le su richiamate
deliberazioni attribuiscono al Gruppo di
CoordinamentodellaReteregionaledelleCure
palliativeleseguentifunzioni:
 Coordinamento e promozione del
processodisviluppodellecurepalliativea
domicilio, in hospice, nelle strutture
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





residenziali e nelle strutture ospedaliere,
al fine di garantire approcci omogenei ed
equitàdisistema;
Monitoraggio dello stato di attuazione
delleretilocali;
Sviluppodelsistemainformativoregionale
sullecurepalliative;
Definizione e monitoraggio di indicatori
quali‐quantitativi di cure palliative ivi
inclusi gli standard di cui al Decreto 22
febbraio2007,n.43;
Definizione di indirizzi per lo sviluppo
omogeneo di percorsi di presa in carico e
assistenza in cure palliative ai sensi
dell'art.2comma1Leggen°38/2010;
Promozione di programmi obbligatori di
formazione continua in cure palliative
coerentemente con quanto previsto
dall'art.8comma2Leggen°38cit.;
Promozione e monitoraggio delle attività
diricercaincurepalliative;
ATTESO CHE il suddetto Gruppo di
CoordinamentodellaReteregionaledelleCure
palliative e della Terapia del dolore, istituito
per l’effetto delle precitate deliberazioni, ha
provveduto, in adesione ai rilievi del Tavolo
Lea relativamente al punto A.03 del
questionario afferente la verifica dei livelli
essenziali di assistenza per l’anno 2013, a
redigere appositi documenti tecnici recanti “
Istituzione
del
Percorso
Diagnostico
Terapeutico Assistenziale per la Gestione del
dolore nel Paziente oncologico in fase non
avanzatadimalattia”econtenenti:
1. Analisi dei limiti delle linee guida per il
trattamentodeldoloreoncologico;
2. Il Percorso diagnostico terapeutico per il
trattamento del dolore nel paziente
oncologico;
3. L’individuazioneeladescrizionedelruolo
delle varie figure professionali coinvolte
nella fase precoce, intermedia e terminale
dellamalattiaoncologica;
4. L’individuazione dei Centri HUB e SPOKE
della Rete regionale della Terapia del
Dolore;
VISTO altresì il Verbale della Riunione
Congiunta del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali con il Comitato
PermanenteperlaverificadeiLivelliEssenziali
diAssistenzaconilqualeicompetentiDicasteri
prendevano atto di quanto previamente
comunicato dall’Organo commissariale con
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Pag. 9 proprianotan.prot.RA/172524/COMMdel15
ottobre 2014, nella quale, tra l’altro, si forniva
assicurazione della predisposizione a breve di
appositi documenti tecnici finalizzati alla
istituzione
del
“Percorso
Diagnostico
Terapeutico Assistenziale per la Gestione del
dolore nel Paziente oncologico in fase non
avanzata di malattia” e della “ Rete Regionale
del Dolore”, da recepire con successivo
provvedimentocommissariale;
ATTESOCHEilGruppodiCoordinamentodella
Rete regionale delle Cure palliative, nella
riunione del 4 dicembre 2014 u.s.
appositamente convocata presso l’Agenzia
Sanitaria Regionale, ha provveduto ad
approvareidocumentitecnicirecanti:
1. “Percorso
Diagnostico
Terapeutico
AssistenzialeperlaGestionedeldolorenel
Paziente oncologico in fase non avanzata
dimalattia”;
2. “ReteRegionaledelDolore”;
RITENUTO di condividere i suddetti
documenti tecnici, trasmessi dal Commissario
Straordinario dell’Agenzia Sanitaria Regionale
con nota n. prot. 145/ 2015 del 9 Febbraio
2015 e, conseguentemente, procedere alla
relativaapprovazione;
RITENUTO, altresì, in ragione del carattere di
urgenzacherivesteilpresenteprovvedimento,
di procedere al relativo inoltro ai Ministeri
dell’Economia e Finanze e della Salute
successivamenteallasuaformaleadozione;
DECRETA
perlemotivazioniespresseinpremessache
integralmentesirichiamano
 di approvare il documento tecnico
recante“PercorsoDiagnosticoTerapeutico
AssistenzialeperlaGestionedeldolorenel
Paziente oncologico in fase non avanzata
di malattia” di cui all’Allegato 1 al
presente
provvedimento,
che
ne
costituisceparteintegranteesostanziale;
 diapprovareanalogamenteildocumento
tecnico recante “ Rete Regionale del
Dolore”, di cui all’Allegato 2 del presente
provvedimento, che ne costituisce parte
integranteesostanziale;
 diinviareil presente provvedimento, per
irispettiviadempimentidicompetenza,ai
Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.
dellaRegioneAbruzzononché,all’Agenzia
SanitariaRegionaleedalServizioGestione
flussi informativi, mobilità sanitaria,
procedure informatiche e Emergenza
Sanitaria della Direzione regionale
PolitichedellaSalute(rectiusDipartimento
regionaleperlaSaluteeilWelfare);
 ditrasmettereilpresenteprovvedimento
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanzeperlasuasuccessivavalidazione;
 di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo(B.U.R.A.).
ILCOMMISSARIOADACTA
Dott.LucianoD’Alfonso
segueallegato
Pag.10
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DECRETO11.02.2015n.8
Approvazione schema tipo convenzione tra
il Comitato Regionale dell’Associazione
Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo
per la partecipazione alle attività
trasfusionalinell’anno2015
ILCOMMISSARIOADACTA
Omissis
PREMESSOche:
- laL.21.10.2005,n.219stabilisceall’art.6,
c. 1, lett. b) che con apposito accordo da
sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del
decretolegislativo28agosto1997,n.281,
la Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano adotti uno
schema tipo per la stipula di convenzioni
con le Associazioni e Federazioni di
donatori di sangue per permettere la
partecipazione delle stesse alle attività
trasfusionali e che tale schema tipo
individui anche le tariffe minime di
rimborso delle attività associative
uniformisututtoilterritorionazionale;
- in data 20 marzo 2008, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato
sottoscritto l’Accordo tra lo Stato, le
RegionieleProvinceAutonomediTrento
e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante
“Principi generali ed i criteri per la
regolamentazione dei rapporti tra le
Regioni e le Province autonome e le
Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue per la partecipazione alle attività
trasfusionali”;
- con la Deliberazione del Commissario ad
actadellaRegioneAbruzzon.41/09del17
giugno 2009, sono stati recepiti i principi
generali del succitato Accordo Stato–
Regionidel20marzo;
- l’Accordo Stato–Regioni del 20 marzo
2008,secondoquantodispostodall’art.27,
comma 2 della Legge 219/2005,
sostituisce il D.M. 18 settembre 1991,
recante “Determinazione dello schema
tipo di convenzione fra Regioni e
Associazioni e Federazioni di donatori di
volontaridisangue”;
- l’ Accordo Stato–Regioni del 20 marzo
2008 prevede all’articolo 1 , comma 1,
lettera e) che le Regioni e le Province
AnnoXLVI‐N.33Speciale(10.04.2015)
Autonome,sullabasedeiprincipigenerali
e dei criteri contenuti nell’accordo, degli
obiettivi del sistema trasfusionale in
termini di autosufficienza, sicurezza,
qualità e della propria organizzazione
territoriale, provvedano alla stipula di
appositeconvenzioniconleAssociazionie
Federazioni di donatori di sangue,
attraversolequalivengonoregolamentate
le attività ad esse assegnate dalla legge
219/05edallealtredisposizionivigentiin
materia;
- ilpredettoAccordoprevedeall’art.1,c.1,
lett. e) che «le Regioni e le Province
Autonome, (…) provvedano alla stipula di
appositeconvenzioniconleAssociazionie
Federazioni di donatori di sangue,
attraversolequalivengonoregolamentate
le attività ad esse assegnate dalla legge
219/05edallealtredisposizionivigentiin
materia»disponendoaltresì,all’art.1,c.1,
lett. d), che «possono accedere alle
convenzioniprevistedalpresenteaccordo
esclusivamente
le
Associazioni
e
Federazioni di donatori di sangue il cui
statuto corrisponde alle finalità previste
dalla legge 219/2005 e dal Decreto del
Ministro della Salute 18 aprile 2007, e
regolarmente iscritte ai registri e/o
provinciali del volontariato di cui alla
legge266/91»;
- con il Decreto del Commissario ad Acta n.
34 del 13.05.2013 è stato approvato lo
schema tipo di convenzione tra
Associazioni e Federazioni di donatori
volontaridisangueeRegioneAbruzzoper
lapartecipazionealleattivitàtrasfusionali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b)
dellalegge21ottobre2005n.219nonché
dell’Accordon.115/CSRsancitoindata20
marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le
ProvinceautonomediTrentoeBolzano”;
CONSIDERATO
 il D.P.C.M. 06.05.2005, n. 97 recante
“Approvazione del nuovo Statuto
dell’Associazione Italiana della Croce
Rossa”nelquale,traisuoicompiti,all’art.
2, c. 1, lett. d) ed e) rientrano quelli di
«concorrere al raggiungimento delle
finalitàedall'adempimentodeicompitidel
Serviziosanitarionazionale(…)esvolgere,
altresì, attività e servizi sanitari e socio‐
assistenziali per conto dello Stato, delle
regioni edegli altrienti pubblici eprivati,
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Pag. 41 attraverso la stipula di apposite
convenzioni; promuovere la diffusione
della coscienza trasfusionale tra la
popolazione ed organizzare i donatori
volontari, nel rispetto della normativa
vigenteedellenormestatutarie»;
 ilD.Lgs.28.09.2012,n.178chehaprevisto
che l’Associazione italiana della Croce
Rossa conservi il suo status di ente
pubblico fino al 31.12.2013 e ha disposto
la trasformazione della medesima, a
decorrere dal 01.01.2014, in Associazione
didirittoprivato,aisensidelLibroI,Titolo
II,capoII,delCodicecivileel’iscrizionedi
diritto nel registro nazionale, nonché nei
registri regionali e provinciali delle
associazioni di promozione sociale (art. 1,
c.1,D.Lgs.n.178/2012);
ATTESO che, con Decreto del Commissario ad
Actan.35del13.05.2013èstatoapprovatolo
schema di tipo convenzione tra il Comitato
Regionale dell’Associazione Italiana Croce
Rossa e la Regione Abruzzo per la
partecipazione alle attività trasfusionali
nell’anno2013;
DATO ATTO che l’art. 1, c. 10‐sexies del d.l.
31.08.2013, n. 101 ‐ recante “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione
nelle
pubbliche
amministrazioni”,convertitoconmodificazioni
con L. 30.10.2013, n. 125 –, nel modificare il
terzo e quarto periodo del c. 1 dell’art. 8 del
D.Lgs. n. 178/2012, ha esteso anche all’anno
2014quantoprevistoperglianni2012e2013
ovverolapossibilitàperlaCRIdisottoscrivere
convenzioni con altre amministrazioni per lo
svolgimento di attività sanitarie e socio
sanitarie a favore del Servizio Sanitario
Nazionale;
RICHIAMATO il Decreto Commissario ad Acta
n.113del30.12.2013concuièstatoapprovato
lo schema tipo convenzione tra il Comitato
Regionale dell’Associazione Italiana Croce
Rossa e la Regione Abruzzo per la
partecipazione alle attività trasfusionali anche
perl’anno2014;
RICHIAMATA la nota prot. n. RA/345015 del
31 dicembre 2014 con la quale, visto che la
convenzione in essere ha durata fino al
31.12.2014, il Servizio Assistenza
FarmaceuticaeTrasfusionaledelDipartimento
perlaSaluteedilWelfareharichiestoallaASL
Avezzano‐Sulmona‐L’Aquila se la stessa «… si
sia attivata per lo svolgimento dell’attività di
raccolta di sangue – effettuata ad oggi
principalmente dalle Unità di raccolta fissa e
mobile della CRI insistenti sul territorio di
codesta ASL ‐ attraverso le strutture
trasfusionali aziendali per l’anno 2015 ovvero
se sia necessario – alla luce di quanto
consentito nel Decreto cd. Milleproroghe in
corso di pubblicazione ‐ che lo scrivente
ServiziorinnovilaconvenzioneconilComitato
Regionale dell’Associazione Italiana Croce
Rossa fino al 31.12.2015, in considerazione
della tipologia di attività che si rivela
fondamentale
per
il
perseguimento
dell’obiettivo dell’autosufficienza regionale di
sangue.…»;
VISTO il Decreto legge 31 dicembre 2014, n.
192 recante “Proroga di termini previsti da
disposizionilegislative”pubblicatosullaG.U.n.
302 del 31.12.2014 che, all’art. 7, apporta
modifiche al D.Lgs. n. 178/2012 e, nella
fattispecie,quantosegue:
- dispone
la
trasformazione
dell’Associazione italiana della Croce
Rossa, a decorrere dal 01.01.2016, in
Associazionedidirittoprivato,aisensidel
LibroI,TitoloII,capoII,delCodicecivilee
l’iscrizionedidirittonelregistronazionale,
nonché nei registri regionali e provinciali
delleassociazionidipromozionesociale;
- ha esteso anche all’anno 2015 quanto
previsto per gli anni 2012, 2013 e 2014
ovvero la possibilità per la CRI di
sottoscrivere convenzioni con altre
amministrazioni per lo svolgimento di
attivitàsanitarieesociosanitarieafavore
delServizioSanitarioNazionale;
ATTESO che, alla luce di quanto sopra
riportato è consentita l’estensione delle
convenzioniinesserefinoal31.12.2015;
Omissis
ATTESO che le sedi locali della Croce Rossa
Italiana svolgono un ruolo fondamentale
nell’ambito del sistema regionale delle attività
trasfusionali, con particolare riguardo al
perseguimento
degli
obiettivi
di
autosufficienza regionale di sangue, pertanto,
la mancata stipula della convenzione in
questione pregiudicherebbe la continuità del
Pag.42
BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
servizio di raccolta di sangue sul territorio
regionale(effettuatopressol’Unitàdi Raccolta
fissa della Croce Rossa sita in L’Aquila e
mediante l’Unità di Raccolta mobile gestita
dalla medesima) nonché la stessa garanzia
dell’autosufficienza;
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non è
autosufficiente per emocomponenti e che la
Croce Rossa gestisce in L’Aquila una Unità di
Raccoltalacuiattivitàèdituttarilevanzacome
si evince dai dati relativi all’anno 2013, pari a
circan.4500unitàdisangueinteroraccolto;
RITENUTO pertanto necessario, alla luce di
quantosopra,di:
- addivenire alla stipulazione di una nuova
Convenzione con la CRI, sulla base della
normativa sopravvenuta, che consenta la
prorogadelleattivitàinessere;
- approvare il nuovo schema‐tipo di
convenzione tra il Comitato Regionale
dell’AssociazioneItalianaCroceRossaela
Regione Abruzzo al fine di garantire la
continuità del servizio di raccolta di
sangue sul territorio regionale e la stessa
garanzia dell’autosufficienza nell’anno
2015;
Omissis
DATOATTOcheconDecretodelCommissario
adActan.73/2013del07ottobre2013avente
ad oggetto “Approvazione del Manuale per
l’autorizzazione/accreditamento
delle
strutture trasfusionali, delle unità di raccolta
fisse e mobili gestite dalla Organizzazioni di
donatori e relative procedure. Modifica
DeliberazionediGiuntaRegionalen.5917Pdel
01.07.2008: sostituzione Allegato n. 39 ed
Allegaton.4”:
- si è provveduto a conformare i requisiti
autorizzativi e di accreditamento dei
Servizi Trasfusionali, delle unità di
raccolta fisse e mobili nella Regione
Abruzzo
alle vigenti disposizioni
normative;
- sièprovvedutoadattuareleprevisionidi
cui alla Legge Regionale 18 dicembre
2012, n. 64, ed in particolare all’articolo
88 della medesima L.R. n. 64/ 2012 il
quale,alcomma2,disponeespressamente
che il rilascio dell’autorizzazione e
l’accreditamento
delle
strutture
trasfusionali sono disposti con i
AnnoXLVI‐N.33Speciale(10.04.2015)
contestualidituttiirequisitiorganizzativi,
strutturali e tecnologici previsti dalla
normativavigente,stataleeregionale;
CONSIDERATO che sulle Associazioni di
donatori/sugli enti gestori, relativamente alle
Unitàdiraccolta,gravanoglionericonseguenti
alla necessità di dare attuazione alle norme
sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e
strutturali previsti dall’Accordo Stato‐Regioni
n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come
recepitodallaRegioneAbruzzoconDGRn.314
del9maggio2011;
DATO ATTO che il predetto Decreto legge 31
dicembre 2014, n. 192 , all’art. 7 –
nell’apportare modifiche all’art. 2, comma 1‐
sexies,letterac)del D.L. 29dicembre2010,n.
225 convertito, con modificazioni, dalla legge
26febbraio2011,n.10–sostituisceiltermine
del 31 dicembre 2014 entro il quale dare
compiuta attuazione a quanto previsto dal
citatoAccordodel16dicembre2010,conil30
giugno2015,
PRECISATOquindichelaCroceRossaètenuta
all’applicazione–perle UnitàdiRaccoltafisse
e mobili da esse gestite ‐ dei requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici di cui
all’Accordo Stato‐Regioni 16 dicembre 2010,
siccome modificato dal Dl 192/2014, ed al
citato Decreto del Commissario ad Acta n.
73/2013;
CONSIDERATO che le tariffe vigenti nella
regione Abruzzo per l’attività di raccolta sono
state definite con i citati Decreti del
Commissario ad Acta n. 34 del 13.05.2013 e,
limitatamente all’Associazione Italiana Croce
Rossa, n. 35 del 13.05.2013 e n. 113 del
30.12.2013;
RITENUTO di dover applicare le medesime
tariffedicuialDecretoCommissarioadActan.
34 del 13.05.2013 “Approvazione schema tipo
convenzione tra Associazioni e Federazioni di
donatori volontari di sangue e Regione
Abruzzo per la partecipazione alle attività
trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219
nonchédell’Accordon.115/CSRsancitoindata
20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano”,
rivalutate per l’anno 2015 in base all’indice
medioFOIdell’ISTAT(prezzialconsumoperle
AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Pag. 43 Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
famigliedeglioperaiedegliimpiegati),siccome
espressamente previsto dall’art. 11, comma 2
dell’Accordo n. 115/CSR sancito in data 20
marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le
ProvinceautonomediTrentoeBolzano;
Omissis
TUTTOciòpremesso
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che
integralmentesirichiamano
1. di approvare lo schema di convenzione
(allegato 2 – parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento)
trailComitatoRegionaledell’Associazione
ItalianaCroceRossaelaRegioneAbruzzo
per la partecipazione alle attività
trasfusionalinell’anno2015;
2. didaremandatoalDirigentedelServizio
Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale
del Dipartimento per la Salute ed il
Welfare di stipulare la convenzione di cui
al punto precedente, entro 15 gg. dalla
datadiapprovazionedelpresentedecreto;
3. distabilireche,entro90giornidalladata
di approvazione del presente decreto, le
Aziende sanitarie della Regione siano
tenuteastipulareappositiaccordiformali
con
il
Comitato
Regionale
dell’Associazione Italiana Croce Rossa per
partecipazionealleattivitàtrasfusionali(L.
n. 219/2005), in attuazione delle
indicazioni contenute nella convenzione
regionaledicuialpunto1);
4. distabilirel’applicazionedellemedesime
tariffe di cui al Decreto del Commissario
ad Acta n. 34 del 13.05.2013
“Approvazione schema tipo convenzione
tra Associazioni e Federazioni di donatori
volontaridisangueeRegioneAbruzzoper
lapartecipazionealleattivitàtrasfusionali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b)
dellalegge21ottobre2005n.219nonché
dell’Accordon.115/CSRsancitoindata20
marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano”,
rivalutate per l’anno 2015 in base
all’indice medio FOI dell’ISTAT (prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati), siccome espressamente
previstodall’art.11,comma2dell’Accordo
n.115/CSRsancitoindata20marzo2008
tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonomediTrentoeBolzano;
5. distabilire che la decorrenza delle quote
di rimborso di cui all’allegato A dello
schema di convenzione sia fissata al 1
gennaio2015;
6. di demandare al Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale del
DipartimentoperlaSaluteedilWelfarele
attività di coordinamento e vigilanza
sull’attuazione della convenzione di cui al
presente Decreto nonché l’attuazione di
tutti gli adempimenti necessari per la
correttaattivitàoggettodellaconvenzione
stessa;
7. di
trasmettere
il
presente
provvedimento, per gli adempimenti di
competenza, ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL. della Regione nonché ai
Responsabili dei Servizi Trasfusionali
regionali,alDirettoredelCentroRegionale
Sangue ed al Direttore del Centro
NazionaleSangue;
8. di pubblicare il presente provvedimento
per estratto sul Bollettino Ufficiale della
RegioneAbruzzo;
9. di trasmettere il presente atto al Tavolo
dimonitoraggiodelPianodiRisanamento
del Sistema Sanitario Regionale, costituito
dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, per la
dovutavalidazione.
ILCOMMISSARIOADACTA
Dott.LucianoD’Alfonso
segueallegato
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BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
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AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
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AnnoXLVI‐N.33Speciale(10.04.2015)
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AnnoXLVI–N.33Speciale(10.04.2015)
Bollettino Ufficiale della RegioneAbruzzo
Pag. 51 DECRETO11.02.2015n.10
Riorganizzazione Punti Nascita Regionali ‐
Attuazione Punto 1 Linee Di Azione Di Cui
All’accordo Stato‐Regioni Del 16 Dicembre
2010
ILCOMMISSARIOADACTA
VISTA la deliberazione del consiglio dei
ministri del 23 luglio 2014 con la quale il
presidente pro‐tempore della regione abruzzo
è stato nominato commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi
delsettoresanitariodellaregioneabruzzo;
ATTESOche,inbaseall’art.4comma2deld.l.
01.10.2007 n.159, convertito in legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è
conferito per l’intero periodo di vigenza del
pianodirientro;
VISTA la deliberazione del consiglio dei
ministridel7giugno2012conlaqualeildott.
Giuseppe zuccatelli è stato nominato
subcommissario per l’attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del ssr abruzzese con le
competenzeivideclinate;
ATTESO che tra i compiti individuati dal
predetto provvedimento rientra quello di
collaborazione,
per
gli
aspetti
di
programmazione sanitaria, per l’adozione dei
provvedimenti attuativi delle disposizioni
recate dal vigente ordinamento in materia
sanitaria, necessari all’attuazione del piano di
rientro;
VISTO il decreto commissariale n.20 del
11.06.2012 avente ad oggetto “insediamento
del subcommissario dott. Giuseppe zuccatelli
per l’attuazione del piano di rientro dai
disavanzidelssr”;
VISTOl’accordostato‐regionidel 16 dicembre
2010aventeadoggetto:«lineediindirizzoper
la promozione ed il miglioramento della
qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso
nascitaeperlariduzionedeltagliocesareo»ed
in particolare, tra le 10 linee di azione
descritte,l’azionedicuialpunto1)“misuredi
politica sanitaria e di accreditamento ‐
riorganizzazionedeipuntinascita”;
ATTESO che il predetto documento è stato
recepito dalla regione abruzzo con
deliberazione di giunta regionale n. 897 del
23.12.2011, con la quale è stato altresì
costituito il comitato per il percorso nascita
regionale (c.p.n.r.), provvedimento oggetto di
integrazione con deliberazione di giunta
regionale n. 197 del 02.04.2012 e
successivamente di conferma con decreto
commissarialen.21/2013del13.03.2013;
CONSIDERATOchecondecretocommissariale
n. 143 del 30.10.2014 recante “rinnovo
comitato per il percorso nascita regionale
(cpnr) si è provveduto a rinnovare, per
scadenza,ilcomitatocomesopranominato;
VISTAladeliberazionecommissarialen.45del
5 agosto 2010 avente ad oggetto: programma
operativo2010exl.191/2009ess.mm.Asse2‐
intervento 6: razionalizzazione della rete di
assistenza ospedaliera approvazione dei
provvedimentitecniciattuatividelleazioni1e
3 (omissis) ed in particolare l’allegato “c”
(intervento 6: razionalizzazione della rete di
assistenza ospedaliera) ove si stabilisce (p.12)
che le unità operative complesse e semplici, a
valenza dipartimentale, di ostetricia possono
esseresolopubbliche;
VISTO il documento allegato come parte
integrante e sostanziale del presente atto (all.
1), approvato dal comitato percorso nascita
regionale (cpnr) nel corso della riunione del
16.12.2014 e annesso al relativo verbale, nel
quale è contenuta la proposta tecnica di
rimodulazione dei punti nascita della regione
abruzzo in attuazione del punto 1 delle 10
linee di azione descritte nell’ accordo stato‐
regionidel16dicembre2010;
VISTAlanotaprot.335506/dgdel16.12.2014
con la quale il direttore regionale della
direzione politiche della salute, nella sua
qualità di presidente del comitato percorso
nascita regionale (cpnr) ha provveduto a
trasmettere al commissario ad acta e al
subcommissariolapredettapropostatecnicadi
rimodulazione dei punti nascita della regione
abruzzo approvata dal comitato percorso
nascita regionale (cpnr) nella seduta del
16.12.2014;
STABILITO che il comitato percorso nascita
regionale(cpnr)inun’otticadimessaapunto
delle azioni proposte, come previsto nel
documentotecnicodichetrattasi,accompagni,
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BollettinoUfficialedellaRegioneAbruzzo
con il proprio supporto, il processo di
riorganizzazione/razionalizzazione dei punti
nascita che dovrà essere completato nel
biennio;
CONSIDERATO
che
nella
fase
di
razionalizzazione e riduzione progressiva dei
punti nascita dovranno comunque essere
garantite tutte le attività sanitarie pertinenti e
necessarie per accompagnare in sicurezza e
appropriatezza tutte le gravidanze sino al
momentodelparto,chesaràassicuratopresso
il punto nascita di afferenza territoriale o di
liberasceltadelladonna;
PRESO ATTO delle motivazioni tecniche
espresse nel documento allegato (all.1) per la
rimodulazioneinparola;
RITENUTO di demandare ai direttori generali
delle unità sanitarie locali l’adozione dei
provvedimenti di competenza, connessi alla
riorganizzazione dei punti nascita, in
conformità ai contenuti tecnici di cui
all’allegatodocumentotecnico(all.1)aiqualisi
rimanda;
STABILITO che ciascun direttore generale
provveda a definire e a trasmettere all’organo
commissariale, entro 60 giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, il
cronoprogramma
per
l’adeguamento
strutturale e di personale dei punti nascita
afferentiallarelativaunitàsanitarialocale;
RILEVATO che quanto sopra rappresentato
riveste carattere di urgenza stante anche la
raccomandazione rivolta al commissario ad
acta di definire il provvedimento di
riorganizzazione dei punti nascita prima della
prossima verifica contenuta nel verbale della
riunione congiunta del tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il
comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza del 20.11.2014 e che,
pertanto, lo stesso non è sottoposto al parere
preventivo dei ministeri della salute e
dell’economiaedellefinanze;
TUTTOciòpremesso
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che
integralmentesirichiamano
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1.di prendere atto del documento tecnico
licenziato dal comitato percorso nascita
regionale (cpnr) nella riunione del
16.12.2014,allegatocomeparteintegrante
e sostanziale del presente atto (all. 1) nel
quale è contenuta la rimodulazione dei
punti nascita della regione abruzzo in
attuazione del punto 1 delle 10 linee di
azione descritte nell’ accordo stato‐
regionidel16dicembre;
2.di stabilire che nella fase di
razionalizzazione e riduzione progressiva
dei punti nascita siano comunque
garantite tutte le attività sanitarie
pertinenti e necessarie per accompagnare
in sicurezza e appropriatezza tutte le
gravidanzesinoalmomentodelparto,che
sarà assicurato presso il punto nascita di
afferenza territoriale o di libera scelta
delladonna;
3.di demandare ai direttori generali delle
unità sanitarie locali l’adozione dei
provvedimenti di competenza, connessi
alla riorganizzazione dei punti nascita, in
conformità ai contenuti tecnici di cui
all’allegato documento tecnico (all.1) ai
qualisirimanda;
4.di stabilire che ciascun direttore generale
provveda a definire e a trasmettere
all’organo commissariale, entro 60 giorni
dalla comunicazione del presente
provvedimento, il cronoprogramma per
l’adeguamento strutturale e di personale
dei punti nascita afferenti alla relativa
unitàsanitarialocale;
5.distabilirealtresìcheilcomitatopercorso
nascita regionale (cpnr) in un’ottica di
messaapuntodelleazioniproposte,come
previsto nel documento approvato con il
presente atto, accompagni, con il proprio
supporto,
il
processo
di
riorganizzazione/razionalizzazione
dei
puntinascitachedovràesserecompletato
nelbiennio;
6.di trasmettere il presente atto ai direttori
generali delle unità sanitarie locali e ai
ministeri dell’economia e della salute e
pubblicarlo sul bollettino ufficiale della
regioneabruzzo.
ILCOMMISSARIOADACTA
Dott.LucianoD’Alfonso
segueallegato
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