COMUNE DI USSANA Provincia di Cagliari DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 23 del 13/04/2015 COPIA Oggetto: Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017. L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di aprile, in Ussana, Sede Comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: LODDO PIER PAOLO MARRAS ARISTEO SPIGA BRUNA PUDDU BARBARA MELONI PIERANGELO Totale presenti n. 5 SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE P P P P P Totale assenti n. 0 Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MARCELLO ANTONELLA. Assume la presidenza LODDO PIER PAOLO in qualità di SINDACO. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 23/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; - con decreto del Ministro dell’Interno 16/03/2015 è stato differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015; - che l’art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio, che si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l’ultimo bilancio definitivamente approvato; - con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 04/08/2014 integrata con deliberazioni n. 74/2014 e n. 81/2014, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014/2016; VISTI: - l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; - l’articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. …omissis….. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. - l’articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; RICHIAMATO inoltre l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone: 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. VISTI i commi da 557 a 557-quater dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e successive modificazioni i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che: - ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia” (comma 557); - costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all’ente” (comma 557-bis); - in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter); - ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557-quater) VISTI inoltre: - l’articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 il quale testualmente recita: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.” - l’articolo 3, comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L n.114/2014 novella che “fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.” - la deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG che enuncia il seguente principio di indirizzo: ““Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”. VISTA la determinazione del responsabile dell’Area finanziaria n. 74 del 07/11/2014 avente ad oggetto “Individuazione nuovo limite di spesa ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater della Legge 296/2006 e limite per nuove assunzioni ai sensi dell'art. 3, comma 5-quater del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 modifica e integrazione determinazione n. 26 del 03/04/2014” nella quale si: - quantifica in € 867.727,02 l’importo medio delle spese di personale del triennio 2011-2012-2013, determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - quantificano in €. 700.767,74 l’importo delle spese di personale previste nel bilancio di previsione per l’anno 2014; - quantifica nel 22,38% l’incidenza percentuale delle spese di personale 2013 sulle spese correnti 2013; - da atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2013; - da atto questo ente ha rispettato il comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 e che, pertanto, non opera il divieto di assunzioni di personale previsto dall’articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008; - da atto che, essendo l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, inferiore al 25%, si può procedere a decorrere dal 1° gennaio 2014 ad assunz ioni di personale a tempo indeterminato nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015. DATO ATTO che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2014; VISTA la tabella A) predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria e allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta che questo ente ha a disposizione alla data odierna, Euro 58.829,22 di spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato; ATTESO: - che con nota ns prot. 6771 del 28/07/2014 l’Ing. Riccardo Mulas, dipendente di ruolo di questa amministrazione e Responsabile dell’Area Tecnica, comunicava le dimissioni dal servizio con diritto alla conservazione del posto senza retribuzione a far data dal 01/09/2014; - che il diritto alla conservazione del posto del suddetto dipendente andrà a scadere il prossimo 30/04/2015; - che con determinazione n. 175 del 21/08/2014 si procedeva alla sostituzione del dipendente dimissionario mediante l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1; ATTESO che nella conferenza dei responsabili di servizio tenutasi in data 02/04/2015 è emersa la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali ed il corretto esercizio delle funzioni, di proporre: - la trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato; - l’assunzione a tempo parziale 18 ore settimanali di un Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato; - l’assunzione a tempo parziale 20 ore settimanali di un Istruttore direttivo contabile Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 20.512,05 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato; VISTO l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 che testualmente recita: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.” VISTA la circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 nel paragrafo “Ambito soggettivo e disciplina del comma 424” che precisa “In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l’assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.” VISTO l’art. 3 comma 101 della L. 24-12-2007 n. 244: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”. VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 135/2015/QMIG secondo il quale: “ “Sulla questione specifica della sottoposizione alla disciplina limitativa, posta dall’ultima legge di stabilità, della trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si è pronunciata la Circolare n. 1/2015, a firma congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultima, senza esplicitare il percorso motivazionale, ha ritenuto di escludere dalla disciplina vincolistica posta dal comma 424 della legge n. 190/2014 le ridette conversioni (“Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part time nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007”). La scrivente Sezione regionale, sulla scorta del dettato letterale delle norme in esame (art. 3, comma 101, legge n. 244/2007; art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014; art. 1, comma 424, legge n. 190/2014), nonché dei pregressi richiamati orientamenti assunti dalle Sezioni regionali di controllo, ritiene di prospettare una diversa interpretazione. Nello specifico, come già sottolineato, l’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007 equipara la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Tali limiti trovano fonte, per gli enti locali, allo stato normativo attuale, negli artt. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 e 1, comma 424, della legge n. 190/2014, espressamente riferiti a tale tipologia di assunzione. Di conseguenza, anche la conversione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in virtù dell’assimilazione ad un’assunzione a tempo indeterminato effettuata dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, deve soggiacere ai limiti ed ai divieti posti dal citato comma 424. La trasformazione dei ridetti rapporti, infatti, impegna quota dei contingenti assunzionali di cui l’ente locale dispone in virtù dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014. Questi ultimi, se impegnati per la finalità prospettata dal comune istante, non possono essere destinati (obiettivo del comma 424) all’assunzione del personale in sovrannumero delle province (e/o a coloro che sono vincitori di concorso, inseriti in graduatorie vigenti). L’utilizzo del contingente messo a disposizione dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale potrebbe impedire all’ente locale di raggiungere la percentuale di risparmio necessaria, invece, ad assumere un’unità di personale in sovrannumero. La Sezione ritiene, in conclusione, che, in attesa che si concludano le procedure, previste dal comma 424 della legge di stabilità per il 2015, gli enti locali non possano procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in quanto fattispecie equiparata, dalla pregressa esaminata normativa, alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato.” ATTESO che la sezione, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme di una normativa speciale avente efficacia temporale limitata, rimette alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di particolare rilevanza: “se la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, sottoposta alla disciplina limitativa delle assunzioni di personale dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, sia soggetta, per gli anni 2015 e 2016, anche agli ulteriori limiti e divieti posti dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014”; DATO ATTO: - che l’attuale quadro normativo non permette la costituzione di rapporti a tempo indeterminato se non nei modi e nei limiti individuati dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014; - che si rende necessario attendere il pronunciamento della Sezione delle Autonomie per procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico di cat. D1; - che si rende pertanto necessario rinviare l’attuazione concreta della presente programmazione alla definizione del quadro normativo di riferimento; VISTA la determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 52 del 18/07/2013, con la quale è stata quantificata in Euro 23.675,57 la spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro nell’anno 2009 al fine della fissazione del limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.; VISTA la deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG che enuncia il seguente principio di indirizzo: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” ATTESO che lo spazio assunzionale per assunzioni a tempo determinato per l’anno 2015 è pari a Euro 23.675,57; RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., che prevede: “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […] Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”; DATO ATTO: - che al fine di garantire nei termini assegnati la conclusione dei progetti in carico all’area tecnica si rende necessario, a fronte dell’esigenza temporanea ed eccezionale, procedere alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1, costituito con determinazione n. 175 del 21/08/2014, per 18 ore settimanali e per mesi 8 per una spesa complessiva di Euro 10.859,49 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo determinato; RICHIAMATE: - la deliberazione G.M. n. 73 in data 28/11/2014 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell’ente; - la deliberazione G.M. n. 80 in data 16/12/2014 con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente; RAVVISATA la conseguente necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017 garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente; ATTESO che questo Ente: - con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data odierna ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.e ii., da cui non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; - con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006; RICHIAMATO l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate; VISTO il verbale n. 4/2015 rilasciato in data 11.04.2015 (prot. 2835 del 13.04.2015), con cui l’organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; ESPLETATA l’informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 (nota del 03/04/2015, prot. 2611); ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’area Giuridica; ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, Di approvare la seguente programmazione annuale del fabbisogno del personale - anno 2015: - la trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato; - l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali di un Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato;; - l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 20 ore settimanali di un Istruttore direttivo contabile Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 20.512,05 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato; Di dare atto: - che l’attuale quadro normativo non permette la costituzione di rapporti a tempo indeterminato se non nei modi e nei limiti individuati dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014; - che si rende necessario attendere il pronunciamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti prima di procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico di cat. D1; - che si rende pertanto necessario rinviare l’attuazione concreta della presente programmazione alla definizione del quadro normativo di riferimento; Di autorizzare, al fine di garantire nei termini assegnati la conclusione dei progetti in carico all’area tecnica, a fronte dell’esigenza temporanea ed eccezionale, la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1, costituito con determinazione n. 175 del 21/08/2014, per 18 ore settimanali e per mesi 8 per una spesa complessiva di Euro 10.859,49 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo determinato; Di dare atto che: • la programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; • l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e dall’art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90; Di demandare ai Responsabili dell’Area Giuridica e dell’Area Finanziaria l’adozione di tutti gli atti necessari ai fini del presente provvedimento. Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione DELIBERA Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO PIER PAOLO LODDO F.TO ANTONELLA MARCELLO ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2015 per: La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/04/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/04/2015 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 14/04/2015 al 29/04/2015 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); Ussana, 14/04/2015 X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000); IL SEGRETARIO F.TO ANTONELLA MARCELLO Ussana, 14/04/2015 IL Segretario F.TO ANTONELLA MARCELLO Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Ussana, li 14-04-2015 L'INCARICATO LUISANGELA PEDDIS Deliberazione della Giunta n. 23 del 13/04/2015 PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000: Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE Data 08/04/2015 IL RESPONSABILE F.TO STEFANO BERNARDINO Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE Data 08/04/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO MARCELLINA VARGIU Deliberazione della Giunta n. 23 del 13/04/2015 Tabella A) Cessazioni 2014 Categoria D1 cessazione in data 31/08/2014 VOCI PAGA STPENDIO BASE I.I.S R.I.A. (non riassorbita al f/do) Indennità di comparto finanziata con il bilancio Progressione economica finanziata con il bilancio Indennità di vacanza contrattuale IMPORTO ANNUALE COMPRESA 13^ MENSILITà 15.936,57 6.994,00 ONERI CPDEL 3.792,90 1.664,57 - ONERI INADEL 458,97 201,43 - 622,80 148,23 - - - - ONERI INAIL ONERI IRAP 80,48 406,38 35,32 178,35 - 3,15 - TOTALE 20.675,31 9.073,67 - 15,88 790,05 - - QUOTA SALARIO ACCESSORIO IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL NETTO DI ICI-L.109-ISTAT ( 32.857,87 24.559,30+8654,26-355,69) Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE CON IL F.DO+riduzione F.DO dipendenti 29.845,80 incaricati di posizione (22.746,88+7098,92) TOTALE FONDO SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 E AL 31/12/2014 62.703,67 171,99 40,93 4,95 0,87 4,39 223,13 Totale trattamento fondamentale 23.725,36 5.646,64 665,35 119,81 605,00 30.762,16 QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO TOTALE FINALE 3.583,07 852,77 - 18,09 91,37 4.545,30 27.308,43 6.499,41 665,35 137,91 696,36 35.307,46 quota di spesa cessazione ONERI CPDEL 3.370,63 1.645,30 - ONERI INADEL 407,88 199,09 - ONERI INAIL ONERI IRAP 71,52 361,14 34,91 176,28 - TOTALE 18.373,50 8.968,59 - 52,08 12,40 - 0,26 1,33 66,07 QUOTA SALARIO ACCESSORIO IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL NETTO DI ICI-L.109-ISTAT ( 32.857,87 24.559,30+8654,26-355,69) Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE CON IL F.DO+riduzione F.DO dipendenti 29.845,80 incaricati di posizione (22.746,88+7098,92) 138,19 32,89 3,98 0,70 3,52 179,28 QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO ACCESSORIO 17,50 3.583,07 35,307,46 Categoria C3 cessazione in data 31/10/2014 VOCI PAGA STPENDIO BASE I.I.S R.I.A. (non riassorbita al f/do) Indennità di comparto finanziata con il bilancio Progressione economica finanziata con il bilancio Indennità di vacanza contrattuale Totale trattamento fondamentale QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO TOTALE FINALE IMPORTO ANNUALE COMPRESA 13^ MENSILITà 14.162,33 6.913,01 166,40 39,60 4,79 0,84 4,24 215,88 21.432,01 5.100,82 615,74 108,23 546,52 27.803,32 3.583,07 852,77 - 18,09 91,37 4.545,30 25.015,08 5.953,59 615,74 126,33 637,88 32.348,62 TOTALE FONDO SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 E AL 31/12/2014 QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO ACCESSORIO quota di spesa cessazione 62.703,67 17,50 3.583,07 32.348,62 Assunzioni 2015 - Tempo indeterminato Costo Categoria D1 - 18 ore settimanali VOCI PAGA STPENDIO BASE I.I.S R.I.A. (non riassorbita al f/do) Indennità di comparto finanziata con il bilancio IMPORTO ANNUALE COMPRESA 13^ MENSILITà 7.968,29 3.497,00 311,40 Progressione economica finanziata con il bilancio Indennità di vacanza contrattuale Trattamento economico fondamentale QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO TOTALE FINALE ONERI CPDEL ONERI INADEL ONERI INAIL ONERI IRAP TOTALE 1.896,45 832,29 - 229,49 100,71 - 40,24 17,66 - 677,30 297,25 - 10.811,77 4.744,90 - 74,11 - 1,57 26,47 413,55 - - - - - 82,00 19,52 2,36 0,41 6,97 111,26 11.858,69 2.822,37 332,56 59,89 1.007,99 16.081,50 1.791,54 426,39 - 9,05 152,28 2.379,25 13.650,23 3.248,75 332,56 68,93 1.160,27 18.460,75 QUOTA SALARIO ACCESSORIO IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL NETTO DI ICI-L.109-ISTAT ( 24.559,30+8654,26-355,69) Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE CON IL F.DO+riduzione F.DO dipendenti incaricati di posizione (22.746,88+7098,92) TOTALE FONDO SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 E AL 31/12/2014 QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO ACCESSORIO 32.857,87 29.845,80 62.703,67 17,50 3.583,07 Costo Categoria D1 - 20 ore settimanali VOCI PAGA STPENDIO BASE I.I.S R.I.A. (non riassorbita al f/do) Indennità di comparto finanziata con il bilancio IMPORTO ANNUALE COMPRESA 13^ MENSILITà 8.853,60 3.885,60 346,00 Progressione economica finanziata con il bilancio Indennità di vacanza contrattuale ONERI CPDEL ONERI INADEL ONERI INAIL ONERI IRAP TOTALE 2.107,16 924,77 - 254,98 111,91 - 44,71 19,62 - 752,56 330,28 - 12.013,01 5.272,18 - 82,35 - 1,75 29,41 459,51 - - - - - 91,20 21,71 2,63 0,46 7,75 123,74 Trattamento economico fondamentale 13.176,40 3.135,98 369,52 66,54 1.119,99 17.868,43 QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO TOTALE FINALE 1.990,60 15.167,00 473,76 3.609,75 369,52 10,05 76,59 169,20 1.289,20 2.643,62 20.512,05 Spazio assunzionale 2015 a tempo indeterminato 67.656,08 Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dipendente Pilo Caterina - decorrenza 01/01/2015 Deliberazione G.M. 81/16-12-2014 8.826,86 Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dipendente Monti Michela Assunzione Istruttore Direttivo Tecnico D1 - tempo indeterminato 18 ore settimamali Assunzione Istruttore Direttivo Contabile D1 - tempo indeterminato 20 ore settimamali Differenza 18.460,75 18.460,75 20.512,05 1.395,67 QUOTA SALARIO ACCESSORIO IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL NETTO DI ICI-L.109-ISTAT ( 24.559,30+8654,26-355,69) Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE CON IL F.DO+riduzione F.DO dipendenti incaricati di posizione (22.746,88+7098,92) TOTALE FONDO SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 E AL 31/12/2014 QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO ACCESSORIO 32.857,87 29.845,80 62.703,67 17,50 3.583,07 Assunzioni 2015 - Tempo determinato Costo Categoria D1 - 36 ore settimanali - mesi 4 VOCI PAGA STPENDIO BASE I.I.S R.I.A. (non riassorbita al f/do) Indennità di comparto finanziata con il bilancio IMPORTO ANNUALE COMPRESA 13^ MENSILITà 5.315,20 2.329,55 207,60 Progressione economica finanziata con il bilancio Indennità di vacanza contrattuale Trattamento economico fondamentale QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO TOTALE FINALE ONERI CPDEL 1.265,02 554,43 49,41 - ONERI INADEL ONERI INAIL ONERI IRAP ONERI DS INPS 153,08 67,09 - 26,84 11,76 1,05 451,79 198,01 17,65 85,57 37,51 3,34 - - - 0,93 127,35 127,35 57,72 7.910,07 13,74 1.882,60 1,66 221,83 0,29 39,95 4,91 672,36 7.910,07 1.882,60 221,83 39,95 672,36 TOTALE 7.297,50 3.198,36 279,05 79,25 10.854,15 10.854,15 Costo Categoria D1 - 18 ore settimanali - mesi 8 VOCI PAGA STPENDIO BASE I.I.S R.I.A. (non riassorbita al f/do) Indennità di comparto finanziata con il bilancio Progressione economica finanziata con il bilancio Indennità di vacanza contrattuale Trattamento economico fondamentale QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO TOTALE FINALE IMPORTO ANNUALE COMPRESA 13^ MENSILITà 5.315,20 2.333,30 ONERI INADEL ONERI INAIL ONERI IRAP 57,86 7.913,96 1.265,02 555,33 49,41 13,77 1.883,52 153,08 67,20 1,67 221,94 26,84 11,78 1,05 0,29 39,97 451,79 198,33 17,65 4,92 672,69 7.913,96 1.883,52 221,94 39,97 672,69 207,60 Spazio assunzionale 2015 tempo determinato 23.675,57 Costo assunzione Tempo deterrminato D1 36 ore settimanali 4 mesi - Deliberazione G.M. 55/04-08-2014 10.854,15 Costo assunzione Tempo determinato D1 18 ore settimanali 8 mesi Differenza ONERI CPDEL 10.859,49 1.961,93 ONERI DS INPS 85,57 37,57 3,34 0,93 127,41 127,41 TOTALE 7.297,50 3.203,50 279,05 79,44 10.859,49 10.859,49
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