Riv 10.14.pub

A. R. A. I.
Associazione Amministratori Immbiliari
D OTT R I N A - L E G G I - S E NT E N Z E PRESCRIZIONE DELLE SPESE
CONDOMINIALI
PARTITA IVA, CONVIENE APRIRLA ADESSO
La Suprema Corte con la sentenza n. 4489 della seconda sezione civile, pubblicata il 25 febbraio 2014, ha stabilito, con fermezza, che alle spese condominiali è applicabile la disciplina dell’art. 2948 comma 4, secondo
il quale la prescrizione è di cinque anni per “…tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi“, proprio come accade con il pagamento, appunto periodico, delle quote delle spese condominiali,
a carico di ogni singolo condomino.
L’amministratore deve quindi esercitare l’azione per il
recupero delle spese condominiali non pagate, contro i
condomini morosi, entro il termine di cinque anni.
Ma la questione più controversa è quella del dies a
quo della suddetta prescrizione.
Invero, nell’ultimo periodo si era assistito favorevolmente ad un’evoluzione da parte della giurisprudenza,
secondo la quale il suddetto termine prescrizionale decorreva dalla sola delibera dell’assemblea che approvava le spese condominiali, e non a seguito della successiva delibera di approvazione dello stato di riparto, come si riteneva, invece, fosse necessario in passato.
La Suprema Corte spiegava, infatti, con la sentenza
Cass. Sez. II Civile, n. 15288 del 21 luglio 2005, che
“L’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento
delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a
seguito della successiva delibera di ripartizione volta
soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che
può anche mancare ove esistano tabelle millesimali,
per cui l’individuazione delle somme concretamente
dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice
operazione aritmetica.”
Ora, invece, con la sentenza n. 4489/2014 in commento, la Suprema Corte opera una battuta d’arresto nella
su indicata evoluzione, e torna a riconsiderare anche la
delibera dello stato di riparto .
La Cassazione afferma testualmente, che la “……….
decorrenza della prescrizione di cinque anni delle spese condominiali, è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del
relativo stato di riparto”.
Cassazione, 25 febbraio 2014, Sez. II, n. 4489
In Condominio
1
Le modifiche al regime dei minimi previste dal Ddl di Stabilità - ora all’esame della Camera - a partire dal 2015
rendono necessaria una riflessione per chi deve o decide
di aprire una partita Iva. Chi sa di doversi mettere in proprio o di dover avviare un’attività (di piccole dimensione)
potrebbe avere avere tutta la convenienza a farlo adesso.
Perché? Chi aprisse una partita Iva dal 1° gennaio si troverebbe con uno scenario cambiato: prima di tutto con
un’imposta sostitutiva non più al 5% ma al 15%, con limiti
di ricavi non più uguali per tutti a 30mila euro ma variabili
in base al tipo di attività svolta, determineranno il reddito
in base a un coefficiente di redditività anche in questo
caso variabile.
PARTITE IVA E COCOPRO
Un modo per “sfuggire” a queste nuove regole - almeno
per qualche anno - potrebbe essere quello di aprire una
partita Iva adesso se si hanno le condizioni per accedere
nell’attuale regime dei minimi, quello per intenderci con
l’imposta al 5 %. Certo, si potrebbe obiettare che bisognerebbe poi sostenere fiscalmente i costi sugli ultimi due
mesi dell’anno (in pratica pagare le imposte nel 2015) ma
d’altro canto se non si hanno compensi o ricavi non ci sarebbe nulla da pagare.
Aprire adesso una partita Iva ed entrare nei minimi così
come sono ora potrebbe avere il vantaggio - consentito
dall’attuale formulazione del Ddl di Stabilità - di applicare
le vecchie regole fino al termine del quinquennio (o fino
al compimento del 35° anno di età), naturalmente se fossero rispettate tutte le altre condizioni.
L’agevolazione alle start up
Per completezza e correttezza, bisogna anche ricordare che il Ddl di Stabilità tende anche una mano ulteriore a chi avvia una nuova attività. Il reddito può
essere infatti abbattuto di un terzo per i primi tre anni di avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale o
professionale. Un aiuto non da poco. Anche se i minimi al 5% durano cinque anni e non tre.
P.S. In base ad emendamenti già presentati potrebbe
rimanere il 5% e senza più un limite temporale di permanenza
Novembre 2014
Partite IVA ed il nuovo regime dei minimi:
cosa cambia con la Legge di Stabilità
Sono in arrivo diverse novità per chi, soprattutto tra i giovani, detiene un’attività o una partita Iva e riesce a iscriversi alla particolare fascia di contribuzione fiscale.
E’ in cantiere una vera e propria rivoluzione sul fronte degli
autonomi, con la preparazione di nuove aliquote contributive che, potrebbero complicare e non di poco la situazione
dei liberi professionisti, soprattutto di coloro che possono
fregiarsi del regime agevolato.
Requisiti e informazioni
A chi è rivolto. Al nuovo regime dei minimi potranno iscriversi
di coloro che non abbiano superato i limiti in base all’attività
svolta, che possono variare da 15 mila a 40 mila euro annui di
ricavi o compensi.
Quale imposta si applica. La nuova aliquota sarà del 15%, in
base alla rendita variabile stimata dal 40 all’86%, sempre legata
all’attività svolta dal soggetto.
Ulteriori profili. Non basteranno i ricavi per ottenere accesso
al regime dei minimi 2015, che debutterà con l’approvazione
finale della legge di stabilità. Un ulteriore parametro, infatti, è
quello del tetto di spese per il personale, che non dovranno
oltrepassare i 5 mila euro annui, più un valore lordo di beni
strumentali che no può andare al di là dei 20 mila euro di
patrimonio al prossimo 31 dicembre.
Settori. Sono nove i gruppi individuati dalla bozza della legge
finanziaria circolata negli ultimi giorni e in attesa di
ufficializzazione da parte del governo. Si passa, per esempio,
dagli intermediari di commercio, ai ristoratori, i quali avranno
accesso a due soglie ben diverse di ricavi: 15mila euro per i
primi e 40mila per i secondi.
Dunque, un radicale cambio di registro rispetto a quanto in
vigore, dal momento che la normativa attuale consente solo di
rimanere sotto i 30mila euro indipendentemente dall’attività
svolta.
Come determinare il reddito. Secondo quanto scritto nella
legge di stabilità, il calcolo del valore esatto reddituale andrà
svolto secondo un criterio forfettario, con l’applicazione di un
apposito coefficiente di redditività sul totale dei ricavi. In
questo modo, verrà ammessa come unica deduzione quella
inerente i contributi previdenziali dell’anno in questione, fermo
restando la possibilità di abbassare a un terzo il reddito nei
primi 3 anni di svolgimento della professione.
Al risultato, si applicherà di conseguenza una imposta
sostitutiva di Irpef, Irap e addizionali che sarà del 15%.
L’articolo 9 della bozza del disegno di “Legge di stabilità 2015”
contiene una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati.
L’intento dell’Esecutivo è quello di ridurre a tre (ordinario,
semplificato e forfettario) i regimi fiscali esistenti.Come
premesso si tratta di un disegno di legge che potrà, pertanto,
subire delle modifiche nell’iter di approvazione parlamentare.
E’ prevedibile, tuttavia, che l’impianto della riforma rimarrà
sostanzialmente quello descritto di seguito.
Requisiti d’accesso
Il nuovo regime forfettario è riservato ai contribuenti persone
fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che
nell’anno precedete:
§ hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività
ATECO;
§ hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e
collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
§si sono avvalsi di beni strumentali (a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila
euro.
L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata
nel modello con il quale si richiede l’attribuzione della partita
IVA.
2
Esclusioni
Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA
- non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati,
terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Adempimenti ed esoneri
Dal punto di vista sostanziale i contribuenti che aderiscono al
nuovo regime forfettario ai fini IVA, non devono esercitare la
rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono
esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti,
il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato
reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%
Sotto l’aspetto degli adempimenti formali:
· ai fini IVA, i contribuenti sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture
d’acquisto e le bollette doganali ricevute;
· ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e
presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano
applicazione gli studi di settore e la ritenuta d’acconto
Regime agevolato per il primo triennio d’attività
Nell’ambito del nuovo regime forfettario si inserisce un altro
sotto-regime riguardante i primi 3 anni d’attività del
contribuente. Il citato regime prevede requisiti molto simili a
quelli dell’abrogato “Regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria e i lavoratori in mobilità”.
In particolare: il contribuente non deve avere esercitato nei tre
anni precedenti attività d’impresa o artistica/professionale;
l’attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività
svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria per l’accesso
alla professione;
I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati
fruiscono, per il primo triennio d’attività, di una riduzione del
reddito, soggetto all’imposta sostitutiva del 15%.
Cessazione del regime forfettario
Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire
dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei
requisiti d’accesso o si rientra in una delle fattispecie di
esclusione
Agevolazione ai fini contributivi per gli esercenti attività
d’impresa. Il comma 24 dell’articolo 9 in commento prevede
che i contribuenti esercenti attività d’impresa, i quali rientrino
nel regime forfettario, possono fruire anche di un regime
agevolato ai fini contributivi nel quale è esclusa l’applicazione
della contribuzione previdenziale minima.
Rapporti con i precedenti regimi agevolati (imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative
produttive e regime contabile agevolato)
A conclusione di questa breve disamina deve essere fatto un
cenno alle disposizioni di “raccordo” fra il nuovo regime
forfettario e i precedenti regimi agevolati. In generale viene
prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore
(imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove
iniziative produttive e regime contabile agevolato) che
confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime
forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario.
Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il
“regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”,
tuttavia, è consentito proseguire l’applicazione dello stesso fino
al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al
compimento dei 35 anni d’età
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IBAN IT94 Q076 0104 6000 0001 7666 900
DOMANDE E RISPOSTE AI QUESITI
I proprietari dei negozi con accesso sulla strada possono evitare di pagare le spese per il rifacimento
delle scale in quanto non se ne servono?
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto 13 Agosto 2014 n. 140
No, non è possibile perché le scale rientrano comunque tra
le proprietà comuni a prescindere dall’uso e quindi sono
dovute a spese di manutenzione in base ai millesimi di proprietà.
Le scale essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile
per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano
la qualità di parti comuni, così come indicato nell’art. 1117
cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di
negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno
in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura
dell’edificio, D’altra parte l’applicazione dei criteri di cui
all’art. 1124 cod. civ., tenendo conto dell’altezza del piano,
rappresenta un correttivo all’integrale applicazione dell’art.
1123 cod. civ., ed è diretto a tutelare proprio i proprietari
dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione
(Cass. Sent 21886/2012)
E’ stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222
del 24/9/2014, il regolamento recante la
determinazione dei criteri e delle modalità per la
formazione degli Amministratori di Condominio
inerente i Corsi di formazione e di aggiornamento.
A prescindere dai contenuti dei Corsi di Formazione
svolti da formatori in possesso di determinati
requisiti, viene individuata la figura del
Responsabile scientifico cui, a prescindere dai
requisiti professionali e morali, è demandata tra
l’altro, la responsabilità della formazione e
dell’aggiornamento, che ha una cadenza annuale
della durata di almeno 15 ore. In tal senso l’ARAI
oltre i normali Corsi di aggiornamento frontali,
metterà a disposizione degli Associati ARAI dei
Corsi On line di aggiornamento che si dovranno
svolgere obbligatoriamente
L’androne delle scale risulta di proprietà comune, e
quindi con l’obbligo di manutenzione, anche per i
proprietari dei locali che hanno l’ingresso separato
rispetto al portone condominiale?
Si, in quanto si tratta di parti strutturali del palazzo e quindi
non si può prescindere dalla loro manutenzione.
L’androne e le scale di un edificio sono oggetto di proprietà
comune anche dei proprietari dei locali terranei, che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato come diviso in proprietà individuali e rappresentano
inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione, da parte o a vantaggio di detti soggetti, delle strutture di copertura. (Cass. Sent. 761/1979)
Un bilancio approvato può successivamente essere
rimesso in discussione?
No. Una volta approvato il bilancio non è possibile avere
dei ripensamenti. Se non si sono verificati i documenti prima dell’approvazione non si può più chiedere di rivedere i
conti dopo che l’assemblea ha dato il via libera. Eventualmente il bilancio si può impugnare se si è votato contro.
Una volta che il bilancio è stato approvato con le maggioranze previste dalla legge, l’amministratore non è tenuto a
sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle spese effettuate dovendo gli stessi giustificativi essere controllati prima dell’approvazione del bilancio, senza che ci sia la possibilità di attribuire ad alcuni
condomini di contestare i conti rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati. (Cass. Sent. 3402/1985)
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IMPRESA
MULTISERVIZI
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
Tecnico Disinfestatore Nazionale
Disinfestazioni
Derattizzazioni
Pulizia ordinaria e straordinaria
Giardinaggio
[email protected] - cell. 3286032875
E’ stata reintrodotta la Mediazione OBBLIGATORIA
in ambito condominiale.
Per la soluzione di eventuali controversie Adr Media
riserva speciali opportunità agli Associati ARAI. Se
interessati chiamare lo 091 8430073 per fissare un incontro informativo coinvolgendo anche il legale del
Condominio.